Cassazione Civile, Ordinanza n. 28404/2021 del 15/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione, da parte di una società in liquidazione, di un avviso con cui l'Ufficio aveva recuperato un credito IVA indebitamente utilizzato in compensazione dalla controllante per l'anno d'imposta 2009 nell'ambito dell'IVA di gruppo, a seguito del trasferimento di eccedenze di credito tra società del gruppo senza prestazione della polizza fideiussoria. La CTP accoglieva il ricorso e la CTR confermava, ritenendo che non fosse dovuta alcuna garanzia perché il credito IVA dell'annualità precedente era stato già riconosciuto e accertato. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 132, comma 2, c.p.c.; (2) violazione e falsa applicazione degli artt. 73, comma 3, d.P.R. 633/1972, 38-bis d.P.R. 633/1972, 6 d.m. 13 dicembre 1999 e art. 2909 c.c., per avere la CTR escluso che l'omessa prestazione della garanzia rendesse inutilizzabile in compensazione il credito trasferito nell'IVA di gruppo.
La decisione
La Corte rigetta il primo motivo, ritenendo la motivazione della CTR non apparente perché comunque esplicativa delle ragioni della decisione; accoglie invece il secondo motivo, affermando che nella disciplina dell'IVA di gruppo l'omessa prestazione della garanzia integra una violazione sostanziale che comporta l'obbligo di versare l'importo corrispondente alle eccedenze compensate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale. La sentenza impugnata viene quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Puglia in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
La motivazione è nulla solo in presenza di anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante; non basta un motivo ritenuto erroneo o sintetico, se la sentenza espone comunque le ragioni della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Il sindacato di legittimità sulla motivazione è ridotto al minimo costituzionale; è denunciabile solo la motivazione apparente, mancante, perplessa o irriducibilmente contraddittoria.
art. 73, comma 3, d.P.R. 633/1972
È la norma di base della disciplina dell'IVA di gruppo e del relativo rinvio alla disciplina delle garanzie e dei versamenti.
Richiamato dalla disciplina dell'IVA di gruppo per le garanzie sulle eccedenze di credito compensate.
art. 6 d.m. 13 dicembre 1999
«per le eccedenze di credito risultanti dalla dichiarazione annuale dell'ente o società controllante ovvero delle società controllate, compensate in tutto o in parte con somme che avrebbero dovuto essere versate dalle altre società controllate o dall'ente o società controllante, si applicano le disposizioni del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 38-bis. Le garanzie devono essere prestate dalle società il cui credito sia stato estinto, per l'ammontare relativo, in sede di presentazione della dichiarazione annuale. In caso di mancata prestazione delle garanzie l'importo corrispondente alle eccedenze di credito compensate deve essere versato all'ufficio entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale»
L'omessa prestazione della garanzia comporta l'obbligo sostanziale di versare l'importo corrispondente al credito compensato entro il termine della dichiarazione; il mancato adempimento è sanzionabile come omesso versamento.
Richiamato dalla ricorrente nel motivo di ricorso, ma la decisione di cassazione si fonda sulla disciplina speciale dell'IVA di gruppo e sulla necessità della garanzia/versamento, non su un'autonoma ratio sul giudicato.
D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 13
La Corte afferma che l'omessa prestazione della garanzia, traducendosi in omesso versamento del tributo alla scadenza, è oggettivamente sanzionabile ai sensi della norma.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, la motivazione è nulla solo quando manchi in modo assoluto o presenti un'anomalia motivazionale radicale; non basta che il ragionamento del giudice di merito sia erroneo o non condivisibile, se la sentenza rende comunque percepibili le ragioni della decisione.
- Nell'IVA di gruppo, quando le eccedenze di credito di una società vengono compensate con somme dovute da altre società del gruppo, la disciplina speciale impone la prestazione della garanzia prevista dalla normativa richiamata; la garanzia va prestata in sede di dichiarazione annuale della società il cui credito è stato estinto per compensazione.
- La mancata prestazione della garanzia nell'IVA di gruppo non è un mero irregolare adempimento formale, ma integra una violazione sostanziale che determina l'obbligo di versare all'ufficio l'importo corrispondente alle eccedenze compensate entro il termine di presentazione della dichiarazione annuale.
- La finalità della disciplina sulle garanzie nell'IVA di gruppo è assicurare il recupero dell'imposta quando, successivamente alla compensazione, emerga la mancanza dei presupposti che la giustificavano; interpretazioni che svuotino tale presidio sono incompatibili con la ratio della norma.
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