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Cassazione Civile, Ordinanza n. 06875/2025 del 14/03/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

Una contribuente, già legale interno di una Regione dal 1985 al 2018, aveva percepito nel 2018 la componente variabile della retribuzione relativa agli anni 2010, 2011 e 2012, autodichiarata agli uffici nel 2016. Ritenendo che tali somme costituissero arretrati soggetti a tassazione separata, chiedeva il rimborso della maggiore IRPEF trattenuta dal sostituto d'imposta-datore di lavoro. Formatosi il silenzio-rifiuto dell'Amministrazione, otteneva accoglimento in primo grado e in appello. L'Agenzia delle entrate ricorreva per cassazione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente ai sensi dell'art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. e dell'art. 36 d.lgs. n. 546/1992; 2) violazione dell'art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 917/1986, sostenendo che la corresponsione delle somme non derivava da un ritardo non fisiologico, ma dalla normale procedura di liquidazione prevista dal regolamento regionale e dal CCNL applicabile.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo la sentenza d'appello sufficientemente motivata e non meramente apparente, ma ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia affinché accerti in fatto, alla luce dell'art. 27 del CCNL del 14 settembre 2000 e della concreta sequenza procedurale, se il ritardo nella corresponsione delle somme fosse o meno fisiologico e, quindi, se ricorresse il presupposto della tassazione separata. L'esito complessivo del ricorso è di accoglimento con rinvio.

Norme richiamate

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è solo apparente quando non consente di ricostruire la ratio decidendi e di controllare l'iter logico-giuridico della decisione; nel caso concreto la Corte ha escluso tale vizio.

  • art. 36 d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    La sentenza tributaria deve contenere una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; nel caso concreto tale requisito è stato ritenuto soddisfatto.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio di nullità per motivazione apparente è deducibile come error in procedendo, ma non può essere usato per ottenere una rivalutazione del merito.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    La censura di violazione di legge è fondata quando il giudice di merito applica un criterio giuridico errato alla qualificazione degli emolumenti come arretrati soggetti a tassazione separata.

  • art. 17, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917

    Non sono arretrati soggetti a tassazione separata gli emolumenti il cui ritardo di corresponsione sia fisiologico rispetto alla natura del rapporto e alle procedure necessarie alla loro quantificazione e liquidazione.

  • art. 27 del C.C.N.L. 14 settembre 2000

    Per i compensi variabili degli avvocati interni di enti pubblici, il parametro per valutare la fisiologia del ritardo va ricavato dalla disciplina contrattuale e dalle relative procedure di liquidazione, non dal criterio dei 120 giorni riferito ad altri contesti.

  • art. 7, comma 2, l. regionale 26 giugno 2006, n. 18

    La liquidazione degli emolumenti avviene secondo la disciplina regolamentare regionale attuativa della norma regionale richiamata.

  • d.l. 31 dicembre 1996, n. 669

    Il criterio dei 120 giorni, richiamato in altra giurisprudenza, è specifico del contesto esecutivo nei confronti della P.A. e non è automaticamente trasponibile al caso dei compensi variabili degli avvocati interni.

Massime di principio

  • La nullità della sentenza per motivazione apparente ricorre solo quando il provvedimento sia privo, in concreto, di una motivazione idonea a rendere percepibile il fondamento della decisione; non è configurabile se il percorso argomentativo consente di individuare la ratio decidendi.
  • In sede di legittimità non è consentito trasformare la denuncia di violazione di legge o di difetto di motivazione in una richiesta di nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
  • Ai fini dell'art. 17 T.U.I.R., gli emolumenti percepiti nell'anno successivo non costituiscono automaticamente arretrati soggetti a tassazione separata: occorre verificare se il ritardo nella corresponsione sia fisiologico rispetto alla struttura del rapporto e alle procedure di quantificazione e liquidazione.
  • Per i compensi variabili di avvocati interni o figure assimilate, la 'fisiologia' del ritardo va apprezzata in concreto, tenendo conto delle incombenze previste dal contratto collettivo e dal regolamento applicabile, e non mediante criteri astratti elaborati per contesti diversi.
  • Quando la liquidazione dipende da passaggi procedurali successivi alla definizione del singolo contenzioso, il giudice deve accertare il momento in cui il creditore ha esaurito la parte di propria competenza e solo dopo misurare la tollerabilità del ritardo ai fini fiscali.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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