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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30282/2023 del 31/10/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La controversia riguarda il trattamento retributivo di una collaboratrice esperta linguistica, già parte di un precedente giudizio tra le stesse parti definito con sentenza passata in giudicato. In quel primo giudizio erano state dedotte, oltre all'illegittimità del termine apposto ai contratti di lavoro a tempo determinato, domande di adeguamento della retribuzione e di riconoscimento dell'anzianità pregressa ai fini di scatti, progressione di carriera, tredicesima, ferie e TFR, con riferimento sia al periodo anteriore sia a quello successivo alla stabilizzazione e alla contrattazione integrativa di ateneo del 2009. In seguito la lavoratrice ha ottenuto un decreto ingiuntivo per differenze retributive maturate dopo il 2008, ma l'Università ha proposto opposizione sostenendo che tale pretesa fosse già coperta dal giudicato esterno formatosi sulla sentenza del primo processo. La Corte d'appello ha condiviso questa impostazione. Nel ricorso per cassazione la lavoratrice ha dedotto: 1) violazione degli artt. 2909 e 1362 c.c. e dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che il giudicato del primo processo riguardava solo il periodo fino al 2008 e non le differenze richieste dal 2009 in poi; 2) omesso esame di un fatto decisivo, individuato nel decreto rettoriale del 2013 con cui l'Ateneo aveva rideterminato la sua retribuzione; 3) violazione della contrattazione integrativa di ateneo, affermando che il parametro retributivo doveva essere applicato tenendo conto dell'intera anzianità pregressa.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il giudicato esterno del primo processo, interpretato secondo i canoni dell'art. 12 preleggi e valorizzando dispositivo e motivazione della sentenza, copriva anche la domanda di adeguamento retributivo per il periodo successivo alla stabilizzazione, essendo stata allora già dedotta e respinta la pretesa di riconoscere, ai fini retributivi, l'anzianità maturata prima del rapporto a tempo indeterminato. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché il comportamento successivo dell'Università non è un fatto storico decisivo ai fini dell'interpretazione del giudicato, che va ricostruita solo sugli elementi processuali e non secondo i criteri ermeneutici dei contratti. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che la violazione di un contratto collettivo integrativo decentrato non è deducibile come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c., essendo censurabile in cassazione solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei canoni ermeneutici. La ricorrente è stata condannata alle spese e la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato esterno preclude il riesame della medesima pretesa tra le stesse parti, quando il primo giudizio abbia già deciso un punto fondamentale comune ai due processi.

  • art. 1362 c.c.

    I criteri di interpretazione del contratto non sono quelli applicabili al giudicato; l'esegesi del giudicato va compiuta secondo l'art. 12 preleggi, valorizzando il tenore del provvedimento e, solo in via residuale, gli atti di parte.

  • art. 112 c.p.c.

    La ricorrente lo invoca per sostenere un vizio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato nella precedente sentenza, ma la Corte ribadisce che la questione centrale è l'effettiva estensione del giudicato.

  • art. 360 c.p.c., n. 3

    La violazione di legge è dedotta per la pretesa erronea applicazione del giudicato e della contrattazione collettiva, ma il primo motivo è respinto e il terzo è dichiarato inammissibile nei limiti di deducibilità delle censure sui contratti collettivi.

  • art. 360 c.p.c., n. 5

    Il vizio di omesso esame non può riguardare un comportamento successivo alla formazione del giudicato, se irrilevante ai fini della sua interpretazione.

  • art. 12 preleggi

    L'interpretazione del giudicato va condotta come interpretazione di una regola giuridica, mediante lettura del dispositivo e della motivazione, non come interpretazione di un negozio.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 63

    La denuncia della violazione e falsa applicazione dei contratti collettivi di lavoro è ammessa solo con riferimento ai contratti collettivi nazionali.

  • d.lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8

    Richiamato per il regime di pubblicità dei contratti collettivi nazionali, che giustifica la loro speciale rilevanza in cassazione.

  • d.lgs. n. 40 del 2006, art. 360, comma 1, n. 3

    Consente la denuncia in cassazione della violazione dei contratti collettivi nazionali, non di quelli integrativi decentrati.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Applicato per dare atto della sussistenza delle condizioni per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto.

  • L. 24 dicembre 2012, n. 228

    Richiamata quale norma modificativa della disciplina sul raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • L'interpretazione del giudicato, interno o esterno, è questione di diritto e non mero accertamento di fatto: va svolta sulla base del dispositivo e della motivazione della sentenza, secondo i canoni dell'art. 12 preleggi, potendo ricorrere alla domanda di parte solo in via residuale se permane un'obiettiva incertezza.
  • Se tra le stesse parti viene dedotto in un secondo giudizio un punto fondamentale già deciso con sentenza passata in giudicato nel primo processo, quel punto non può essere nuovamente discusso, anche se il nuovo giudizio abbia finalità o annualità diverse.
  • Ai fini dell'estensione del giudicato rileva non solo la statuizione finale, ma anche la ratio decidendi che sorregge la decisione, purché desumibile dal complesso del provvedimento e dagli atti processuali richiamati dalla sentenza.
  • Nel giudizio di legittimità, il comportamento extraprocessuale successivo alla formazione del giudicato non costituisce fatto decisivo per interpretarne la portata, poiché l'interpretazione del giudicato non segue i criteri degli artt. 1362 ss. c.c. propri dei negozi.
  • La violazione o falsa applicazione dei contratti collettivi integrativi decentrati non è deducibile in cassazione come violazione di legge ai sensi dell'art. 360, n. 3, c.p.c.; tali contratti sono interpretati dal giudice di merito e sono censurabili solo nei limiti del vizio di motivazione o della violazione dei criteri ermeneutici.
  • Quando un rapporto di lavoro è stato già oggetto di una decisione passata in giudicato che ha respinto la richiesta di riconoscere anzianità pregressa ai fini retributivi anche per il periodo successivo alla stabilizzazione, la medesima pretesa non può essere riproposta in un successivo giudizio relativo ad annualità successive.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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