Cassazione Civile, Ordinanza n. 12847/2024 del 10/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (società)
La controversia
La controversia nasce dalla vendita, all'esito di procedura ad evidenza pubblica, di un impianto destinato allo smaltimento rifiuti. Dopo un preliminare con consegna anticipata e poi la compravendita, l'acquirente chiese l'autorizzazione all'esercizio dell'impianto, ma l'autorizzazione fu negata per problemi relativi al sistema di scarico delle acque piovane. Seguì una scrittura privata con cui le parti concordarono un intervento per realizzare una condotta di scarico e il consorzio erogò alla società un contributo di euro 255.000,00, riservandosi però la ripetizione della somma se fosse risultato che i vizi denunciati non sussistevano. In primo grado il consorzio ottenne la condanna della società alla restituzione della somma ai sensi dell'art. 2033 c.c.; in appello la decisione fu riformata e la domanda restitutoria fu rigettata, poiché risultò provata l'esistenza dei vizi del sistema di scarico che avevano impedito l'avvio dell'attività. Il consorzio ricorse per cassazione con due motivi: ha denunciato, da un lato, la nullità della sentenza per omessa pronuncia sull'eccezione di decadenza dalla garanzia per vizi ex art. 1495 c.c.; dall'altro, l'omesso esame di fatti decisivi e la violazione dell'art. 116 c.p.c. per asserita errata valutazione dei documenti e della c.t.u. La società ha resistito con controricorso e ricorso incidentale condizionato, lamentando l'omessa considerazione dell'intimazione ex art. 1217 c.c. e la sua portata confessorio-ammissione della responsabilità del consorzio.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la questione della decadenza dalla garanzia per vizi era stata espressamente respinta dal tribunale e, pertanto, per essere devoluta al giudice d'appello avrebbe richiesto un appello incidentale, non essendo sufficiente la sola riproposizione ex art. 346 c.p.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché diretto, in sostanza, a contestare la valutazione delle prove e a sollecitare una nuova lettura del merito, non consentita in cassazione; ha inoltre ribadito i limiti del vizio motivazionale dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. Il ricorso incidentale condizionato è stato assorbito. Il consorzio è stato condannato alle spese del giudizio di legittimità e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato nella vicenda come atto di intimazione e costituzione in mora del creditore; nel giudizio di legittimità la relativa portata è rimasta assorbita
la decadenza dalla garanzia per vizi, se già respinta in primo grado, non può essere utilmente riproposta in appello senza appello incidentale della parte totalmente o parzialmente vittoriosa
disciplinano la garanzia per vizi della cosa venduta, tema oggetto dell'eccezione processuale del consorzio
fondamento della domanda di ripetizione dell'indebito proposta per ottenere la restituzione della somma di euro 255.000,00
la mera riproposizione in appello delle questioni respinte in primo grado non basta quando la decisione di primo grado le abbia espressamente disattese
richiamato per affermare che, in presenza di giudicato interno, la questione respinta non è rilevabile officiosamente in appello
il giudicato interno si forma sulla questione espressamente decisa e non devoluta con impugnazione incidentale
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
usato per denunciare la nullità della sentenza per omessa pronuncia
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
dopo la riforma del 2012 non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo omesso esame di un fatto decisivo
non può essere invocato per contestare la mera valutazione del materiale istruttorio da parte del giudice di merito
art. 111, comma 6, Cost.
il controllo sulla motivazione è limitato al minimo costituzionale, violato solo in caso di motivazione mancante, apparente, incomprensibile o irriducibilmente contraddittoria
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012
ha riformulato l'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. restringendo il sindacato di legittimità sulla motivazione
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
presuppone il pagamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto dell'impugnazione
Massime di principio
- Quando una questione di merito sia stata espressamente respinta dal primo giudice, la parte che ne sia risultata vittoriosa solo in primo grado deve proporre appello incidentale per riproporla utilmente in secondo grado; la mera riproposizione ex art. 346 c.p.c. non è sufficiente.
- La formazione del giudicato interno preclude la devoluzione al giudice di appello delle questioni già decise e non specificamente censurate con gravame incidentale.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di cui all'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c. non consente più di denunciare insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo nei limiti del minimo costituzionale della motivazione.
- La deduzione della violazione dell'art. 116 c.p.c. è ammissibile solo se si alleghi l'utilizzo di prove non dedotte o l'attribuzione di efficacia di prova legale a elementi che non la hanno; non è invece uno strumento per ottenere una nuova valutazione del materiale istruttorio.
- La Corte di cassazione non può sostituirsi al giudice di merito nella ricostruzione dei fatti e nella valutazione delle prove, salvo che la motivazione sia inesistente, apparente o incomprensibile.
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