Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 33509/2022 del 15/11/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato la dichiarazione Unico SC/2014 di una società, contestando l'indebita deduzione di quote di ammortamento dell'avviamento derivanti da operazioni di conferimento di ramo d'azienda effettuate negli anni d'imposta 2009 e 2010. Secondo l'Amministrazione, gli avviamenti conferiti non avevano i requisiti di novità e quindi non erano affrancabili ai sensi dell'art. 15, comma 10, del D.L. n. 185 del 2008, con conseguente indeducibilità delle quote di ammortamento. La CTR aveva respinto l'appello dell'Agenzia, ritenendo maturata la decadenza del potere accertativo perché, trattandosi di componente reddituale pluriennale, il termine decorreva dall'iscrizione in bilancio del fatto generatore. L'Agenzia ricorre per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 43 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell'art. 57 del d.P.R. n. 633 del 1972, sostenendo che la decadenza va verificata con riferimento a ciascun singolo anno d'imposta in cui il rateo è indicato in dichiarazione, e che, pur essendo spirati i termini per le annualità di formazione del componente pluriennale, l'Ufficio poteva comunque contestare le attuali conseguenze fiscalmente rilevanti nelle annualità di deduzione.

La decisione

La Corte ha accolto l'unico motivo di ricorso dell'Agenzia delle Entrate. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese. La decisione di legittimità si fonda sul principio secondo cui, quando si contesta un componente di reddito ad efficacia pluriennale non per l'erroneo calcolo del singolo rateo, ma per il fatto generatore e il presupposto costitutivo della deduzione, la decadenza dell'Amministrazione va riferita al termine per la rettifica della dichiarazione nella quale il singolo rateo è esposto, e non a quello relativo all'annualità di prima iscrizione del componente in bilancio.

Norme richiamate

  • art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973

    Il termine di decadenza per la rettifica deve essere riferito alla dichiarazione in cui il singolo rateo pluriennale è indicato, quando la contestazione riguarda il fatto generatore e il presupposto costitutivo del componente di reddito.

  • art. 57 d.P.R. n. 633 del 1972

    Richiamato insieme all'art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973 per sostenere la disciplina decadenziale dell'azione accertativa nei rapporti tributari.

  • art. 360, comma 3, c.p.c.

    Norma invocata nel motivo di ricorso per incardinare la denuncia di violazione di legge.

  • art. 15, comma 10, D.L. n. 185 del 2008

    Richiamato nella ricostruzione del merito per il tema dell'affrancamento dell'avviamento e della deducibilità delle quote di ammortamento.

  • Cass. SU n. 8500 del 2021

    Principio di diritto richiamato: per i componenti di reddito ad efficacia pluriennale, se la contestazione riguarda il fatto generatore e non il singolo rateo, la decadenza si valuta sulla dichiarazione in cui il rateo è indicato.

Massime di principio

  • In materia di componenti reddituali ad efficacia pluriennale, la decadenza del potere accertativo non si collega al solo momento in cui il componente è stato originariamente iscritto in bilancio, ma alla dichiarazione in cui ciascun rateo di deduzione viene esposto, quando la contestazione investe il fatto generatore del diritto alla deduzione.
  • Il principio di autonomia dei periodi d'imposta consente all'Ufficio di contestare le conseguenze fiscalmente rilevanti attuali di un'operazione anche se i termini di accertamento sono spirati per gli esercizi in cui l'operazione ha avuto origine.
  • La distinzione decisiva, ai fini decadenziali, è tra contestazione dell'errore nel calcolo del singolo rateo e contestazione del presupposto costitutivo del componente pluriennale: nel secondo caso il termine va riferito all'annualità di deduzione del rateo.
  • Il giudice di merito che faccia decorrere il termine di decadenza dall'iscrizione originaria del componente pluriennale in bilancio, quando la ripresa riguarda i ratei dedotti in anni successivi, si pone in contrasto con il principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiDecadenzaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.