Cassazione Civile, Ordinanza n. 13400/2026 del 09/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Agenzia delle entrate ha impugnato in cassazione la sentenza della Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria che aveva accolto l'appello della contribuente avverso un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2013, con recupero a tassazione di Ires, Irap e Iva per l'inapplicabilità del regime agevolato di cui alla legge n. 398/1991, ritenendo i proventi di natura commerciale ai sensi dell'art. 148, comma 4, lett. d), t.u.i.r. In primo grado la CTP aveva rigettato il ricorso della contribuente; in appello la CGT-2 aveva accolto il gravame della società, ritenendo, in sostanza, insussistente la responsabilità fiscale di uno dei soggetti indicati dall'Ufficio. Con il primo motivo l'Ufficio ha denunciato motivazione apparente e ultrapetizione, osservando che la sentenza d'appello avrebbe annullato integralmente l'avviso senza adeguata motivazione e oltre il petitum, poiché l'appello chiedeva solo di limitare la responsabilità personale di un soggetto al periodo in cui aveva ricoperto la carica di legale rappresentante. Con il secondo motivo l'Agenzia ha dedotto violazione dell'art. 38 c.c. e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CGT-2 aveva erroneamente attribuito la responsabilità per il debito tributario a un solo legale rappresentante, escludendo quella dell'altro, nonostante quest'ultimo avesse rivestito la carica nel periodo iniziale dell'annualità d'imposta e dovesse rispondere dei debiti sorti in quel periodo.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto parzialmente il primo motivo, limitatamente alla violazione dell'art. 112 c.p.c., e ha accolto il secondo motivo. Ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria, in diversa composizione, per un nuovo esame conforme al principio secondo cui, nelle associazioni non riconosciute, per i debiti tributari risponde solidalmente il soggetto che abbia effettivamente gestito l'ente nel periodo di relativa investitura; pertanto, la responsabilità non può essere esclusa per il solo fatto che gli adempimenti fiscali siano eseguiti nell'anno successivo. Il giudice di rinvio dovrà anche provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 148, comma 4, lett. d), t.u.i.r.
La norma è richiamata come base della qualificazione dei proventi percepiti dall'associazione come commerciali, con conseguente recupero a tassazione e negazione delle agevolazioni fiscali invocate.
È richiamata come disciplina del regime forfettario agevolato ritenuto dall'Ufficio inapplicabile al caso concreto.
È richiamato, insieme all'art. 118 c.p.c., come parametro del vizio di motivazione apparente denunciato nel ricorso.
È richiamato, insieme all'art. 132 c.p.c. e all'art. 36 d.lgs. n. 546/1992, come parametro del vizio di motivazione apparente denunciato nel ricorso.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
È richiamato come parametro normativo della motivazione della sentenza tributaria, deducendosi la sua violazione per motivazione apparente.
La Corte rileva la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, poiché il giudice d'appello ha escluso integralmente una responsabilità che l'appellante aveva chiesto solo di limitare temporalmente.
È applicato al tema della responsabilità nelle associazioni non riconosciute, distinguendo i debiti negoziali da quelli tributari e affermando la responsabilità del soggetto che abbia effettivamente gestito l'ente nel periodo di investitura.
È richiamato in relazione all'onere di provare l'estraneità alla gestione dell'ente nel periodo rilevante ai fini della responsabilità tributaria.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
È richiamato quale parametro del motivo per nullità della sentenza per motivazione apparente e ultrapetizione.
Massime di principio
- Nelle associazioni non riconosciute, per i debiti tributari sorti ex lege risponde solidalmente il soggetto che abbia effettivamente gestito l'ente nel periodo in cui ha rivestito la carica, non essendo sufficiente far leva sulla sola successione formale delle cariche.
- La responsabilità per il debito d'imposta va commisurata al periodo di effettiva investitura e gestione dell'ente, anche se gli adempimenti fiscali relativi all'annualità siano eseguiti nell'anno successivo.
- Il giudice di appello viola l'art. 112 c.p.c. se pronuncia oltre il petitum, trasformando una domanda di limitazione temporale della responsabilità in un'esclusione totale della stessa.
- La censura di motivazione apparente non è fondata quando, letta nel complesso, la sentenza d'appello consente di comprendere che la decisione ha accolto l'impugnazione solo su una questione ritenuta assorbente, senza annullare integralmente la pretesa tributaria.
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