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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31366/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, respingendo il primo e assorbendo il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l'originario ricorso introduttivo della contribuente. Ha inoltre condannato la società contribuente alle spese del giudizio di legittimità, compensando integralmente quelle dei giudizi di merito.

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (concessionario riscossione)

La controversia

La controversia riguarda un avviso/rapporto impositivo in materia di IMU relativo a un immobile di proprietà di una società contribuente, che sosteneva di avere diritto all'esenzione prevista per determinati immobili destinati ad attività agevolate. La CTR ha rigettato l'appello dell'ente/riscossore, confermando la decisione di primo grado, ma con una motivazione diversa: ha ritenuto spettante l'esenzione anche se l'immobile era locato. Il ricorso per cassazione è articolato in tre motivi: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per asserita ultra-petizione, perché la questione dell'esenzione non sarebbe stata devoluta alla CTR; (2) violazione dell'art. 7, comma 1, d.lgs. 504/1992, dell'art. 13 d.l. 201/2011 e dell'art. 91-bis d.l. 1/2012, sostenendo che l'esenzione non spetta quando l'immobile è concesso in locazione, poiché il proprietario ne trae un'utilità economica; (3) motivo assorbito dalla decisione sul secondo, non specificato nel testo oltre al suo assorbimento. La parte contribuente non ha depositato controricorso, ma solo memorie ritenute inammissibili.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di ultrapetizione è stata esclusa perché la questione di diritto sull'esenzione era stata comunque riproposta dalla parte in appello; la CTR ha quindi potuto pronunciarsi una volta escluso il giudicato.

  • art. 7, comma 1, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L'esenzione richiede il concorso di requisiti oggettivi e soggettivi e non è applicabile se l'immobile è locato, poiché in tal caso rileva l'utilizzo a fini di lucro da parte del proprietario.

  • art. 13 d.l. 201/2011

    Richiamato insieme alle altre norme sull'esenzione IMU ai fini della verifica della spettanza del beneficio fiscale.

  • art. 91-bis d.l. 1/2012

    Richiamato quale norma di coordinamento sul regime delle esenzioni degli enti non commerciali.

  • art. 370 c.p.c.

    Le memorie depositate senza controricorso sono state ritenute inammissibili.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    È stato il parametro processuale della censura di violazione di legge proposta nel secondo motivo.

  • art. 87 d.P.R. 917/1986

    Norma richiamata nel ragionamento sulla soggettività dell'ente non commerciale ai fini dell'esenzione.

  • art. 73, comma 1, lett. c), d.P.R. 917/1986

    Rilevante per definire il requisito soggettivo dell'ente non commerciale cui la disciplina agevolativa rinvia.

  • l. 213/2023

    Richiamata per affermare che l'interpretazione autentica introdotta dalla legge di bilancio 2024 riguarda il comodato gratuito e non la locazione.

Massime di principio

  • In materia di esenzioni tributarie, l'interpretazione deve essere restrittiva e il beneficio non può essere esteso oltre i casi espressamente previsti dalla legge.
  • L'esenzione IMU per gli immobili destinati ad attività agevolate richiede un effettivo svolgimento dell'attività agevolata nell'immobile e la sussistenza del requisito soggettivo in capo all'ente non commerciale; se l'immobile è locato, il beneficio non spetta perché il proprietario ricava un'utilità economica a fini di lucro.
  • Nei tributi periodici, il giudicato esterno opera solo per gli elementi stabili o tendenzialmente permanenti della fattispecie, non per questioni di pura interpretazione normativa, che non si cristallizzano in giudicato tra annualità diverse.
  • L'interpretazione delle norme giuridiche compiuta in un precedente giudizio non vincola un diverso giudice: non opera nello ordinamento processuale civile un principio di stare decisis.
  • Il vizio di ultrapetizione non sussiste quando la questione decisa dal giudice sia stata comunque introdotta o riproposta dalla parte nel processo, anche solo in via difensiva.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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