Cassazione Civile, Ordinanza n. 34366/2025 del 28/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica fiscale svolta dalla Guardia di Finanza nei confronti di un'associazione che aveva dichiarato di non svolgere attività lucrativa, l'Amministrazione emetteva avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2006, contestando omissioni dichiarative e ritenendo imponibili contributi regionali considerati reddito occulto. La persona fisica indicata come coobbligata in solido veniva destinataria dell'accertamento sia in base alla disciplina sulla responsabilità degli amministratori e soggetti equiparati per enti che fruiscono indebitamente delle agevolazioni previste per le Onlus, sia ai sensi della responsabilità prevista per chi abbia agito per conto dell'ente ex art. 38 c.c. La contribuente sosteneva di essere estranea alla gestione del sodalizio e di non aver assunto obbligazioni per conto dell'associazione. Dopo il rigetto in primo grado e in appello, proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell'art. 57 d.lgs. 546/1992, sostenendo che non fosse nuova la doglianza sulla non applicabilità dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 460/1997; 2) violazione delle norme sulla motivazione della sentenza, per mancata spiegazione della declaratoria di novità del primo motivo; 3) violazione dell'art. 28, comma 3, d.lgs. 460/1997, assumendo che tale disciplina riguardi solo le Onlus e che l'associazione non lo fosse; 4) violazione dell'art. 38 c.c., negando la propria responsabilità solidale perché non aveva agito in nome e per conto del sodalizio. La parte contribuente ha inoltre segnalato il decesso della ricorrente chiedendo l'interruzione del giudizio, e l'Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha anzitutto escluso che il decesso della ricorrente producesse interruzione del giudizio di cassazione, richiamando il principio secondo cui nel giudizio di legittimità non opera l'istituto dell'interruzione. Ha poi ritenuto inammissibili i primi due motivi perché la censura sulla responsabilità ex art. 28, comma 3, d.lgs. 460/1997 era effettivamente nuova, non risultando proposta in primo grado ma solo in appello; inoltre la motivazione della sentenza impugnata era ritenuta sufficiente, essendo la declaratoria di novità desumibile dalla struttura unitaria della decisione. Il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile sia perché riproponeva una censura già esclusa come nuova, sia perché mirava in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio. Il quarto motivo è stato reputato inammissibile perché non coglieva la ratio decidendi della decisione impugnata, fondata sulla responsabilità ex art. 28, comma 3, d.lgs. 460/1997 e non sull'art. 38 c.c. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
regola la responsabilità di chi ha agito in nome e per conto dell'ente; la Corte rileva che la doglianza su tale norma non incideva sulla vera ratio decidendi, fondata invece su altra disciplina.
art. 28, comma 3, d.lgs. n. 460/1997
prevede la responsabilità solidale degli amministratori per i debiti tributari dell'ente che abbia fruito indebitamente delle agevolazioni previste per gli enti non lucrativi; la Corte ne afferma l'applicazione come base della decisione impugnata e la novità della censura che la contestava solo in appello.
art. 57, comma 1, d.lgs. n. 546/1992
vieta la proposizione di nuove eccezioni e domande in appello nel processo tributario; la Corte considera nuova e quindi inammissibile la doglianza sulla disciplina di responsabilità.
art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. n. 546/1992
richiamato come norma sulla motivazione della sentenza tributaria, ma la Corte ritiene sufficiente la motivazione resa dal giudice di merito.
art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.
richiamato in tema di contenuto della sentenza e motivazione; la Corte esclude il vizio motivazionale denunciato.
richiamato insieme alle norme sulla motivazione; la Corte esclude la necessità di ulteriore motivazione rispetto alla presa d'atto della novità del motivo.
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4 c.p.c.
costituisce il parametro formale delle censure proposte; la Corte evidenzia che alcuni motivi, pur formalmente qualificati come violazione di legge o nullità, miravano in realtà a una rivalutazione del merito o non colpivano la ratio decidendi.
richiamato per la necessità di riportare gli stralci degli atti rilevanti ai fini dell'autosufficienza del ricorso.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto o inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non opera l'istituto dell'interruzione per morte di una delle parti sopravvenuta dopo la rituale instaurazione del processo.
- È inammissibile la censura che in appello introduce per la prima volta un autonomo titolo di responsabilità non dedotto in primo grado, poiché nel processo tributario sono precluse le nuove domande ed eccezioni.
- La sufficienza della motivazione va valutata in modo unitario: se dalla parte narrativa e da quella motiva emerge con chiarezza la ragione della decisione, non è necessario un ulteriore sviluppo argomentativo per dichiarare l'inammissibilità di un motivo nuovo.
- Non è ammissibile il ricorso per cassazione che, sotto veste di violazione di legge o vizio motivazionale, miri in realtà a ottenere una rivalutazione del fatto e delle prove compiuta dal giudice di merito.
- Il motivo di ricorso deve colpire la ratio decidendi effettiva della sentenza impugnata; se censura una base giuridica diversa da quella su cui la decisione poggia, è inammissibile.
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