Cassazione Civile, Ordinanza n. 25579/2023 del 01/09/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Amministrazione finanziaria ha rideterminato il reddito di una società a responsabilità limitata poi cancellata dal registro delle imprese, agendo nei confronti dei soci in ragione dell'estinzione della società. La CTR aveva ritenuto legittima l'azione verso i soci, assumendo che gli utili derivanti dall'accertamento fossero distribuiti in proporzione alle quote. Il socio ricorrente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2495 e 2729 c.c. e dell'art. 36 del d.P.R. 602/1973 per avere la CTR presunto la distribuzione degli utili senza effettiva prova della percezione, con asserita praesumptio de praesumpto e inversione dell'onere della prova; 2) falsa applicazione degli artt. 2476, commi 2 e 3, e 2495 c.c., dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 e dell'art. 110 c.p.c., per errata interpretazione della disciplina; 3) violazione dell'art. 36 d.P.R. 602/1973 per avere ritenuto il ricorrente responsabile in solido dei debiti sociali; 4) omesso esame di un fatto decisivo, cioè il mancato deposito dei bilanci di liquidazione da parte della società estinta.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha affermato che, in caso di estinzione della società conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, l'obbligazione sociale non si estingue ma si trasferisce ai soci, nei limiti di quanto riscosso in liquidazione o illimitatamente secondo il tipo sociale. Per le società di capitali a base ristretta, i soci rispondono pro quota in relazione alle partecipazioni, indipendentemente dalla prova di un effettivo riparto finale, perché possono residuare beni o utili extracontabili trasferiti ai soci. Le contestazioni sull'effettiva percezione degli utili possono essere fatte valere solo in sede di riscossione e non impediscono l'accertamento nei confronti del socio. La Corte ha inoltre rilevato che la CTR non aveva affermato una responsabilità solidale, ma una responsabilità nei limiti della quota posseduta; quanto al quarto motivo, ha richiamato la doppia conforme e ha osservato che la questione del bilancio di liquidazione era stata comunque esaminata, escludendo l'omesso esame denunciato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La cancellazione della società dal registro delle imprese ne determina l'estinzione, ma non impedisce il trasferimento ai soci delle obbligazioni sociali non esaurite, nei limiti previsti dalla giurisprudenza.
Le presunzioni semplici non possono essere utilizzate in modo da fondare una presunzione su un'altra presunzione in assenza dei necessari supporti fattuali, ma la questione dell'effettiva percezione degli utili non impedisce l'accertamento nei confronti dei soci.
art. 36 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
È la base normativa richiamata per la pretesa verso i soci della società estinta; la Corte ne conferma l'applicabilità nei limiti della responsabilità del socio, anche a prescindere dalla prova dell'effettivo riparto finale.
art. 2476, secondo e terzo comma, c.c.
È stata invocata dal ricorrente, ma la Corte non ne ha ravvisato una violazione idonea a scalfire la decisione di merito.
Richiamato nel motivo di ricorso, senza che la Corte ne ravvisasse una violazione decisiva.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Norma sul vizio di violazione di legge utilizzata per formulare i primi tre motivi di ricorso.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per il denunciato omesso esame di fatto decisivo; la Corte esclude il vizio anche perché la questione era stata esaminata e, in ogni caso, opera la doppia conforme.
art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso proposto dopo il 30 gennaio 2013, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Ha introdotto il comma 1 quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002 relativo all'ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- Quando una società viene cancellata dal registro delle imprese, i rapporti obbligatori residui non si estinguono automaticamente, ma si trasferiscono ai soci secondo il meccanismo successorio elaborato dalla giurisprudenza.
- Nei rapporti tributari riguardanti società di capitali a base ristretta estinte, l'Amministrazione finanziaria può agire nei confronti dei soci in relazione alle quote di partecipazione, senza dover dimostrare in questa fase l'effettiva distribuzione degli utili accertati; eventuali contestazioni sulla percezione concreta delle somme rilevano in sede di riscossione.
- La responsabilità del socio non va confusa con una responsabilità solidale generalizzata: va riferita ai limiti derivanti dal tipo societario e dalla partecipazione posseduta.
- Le censure di omesso esame di un fatto decisivo sono inammissibili quando ricorre la doppia conforme di merito e, comunque, quando il fatto asseritamente trascurato risulta in realtà esaminato dal giudice di merito.
- La deduzione di una violazione dell'onere probatorio non è utile, in sede di accertamento verso il socio, se la questione verte in realtà sull'effettiva fase di riscossione e non sull'an della pretesa tributaria nei confronti del successore del soggetto estinto.
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