Cassazione Penale, Sentenza n. 49616/2023 del 13/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d'interesse, constatando che la rinuncia all'impugnazione e il passaggio in giudicato della sentenza d'appello hanno reso priva di interesse la prosecuzione del ricorso in Cassazione. Non è stata quindi esaminata nel merito la questione relativa alle esigenze cautelari.
Esito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva rigettato l'appello avverso il rigetto della richiesta di revoca o sostituzione della custodia cautelare in carcere. L'istanza originaria riguardava la misura cautelare applicata per reati gravissimi (plurimo omicidio preterintenzionale e lesioni personali gravissime con armi, ricettazione, detenzione di stupefacente e tentata estorsione); la pena era stata già inflitta e poi ridotta in appello. In Cassazione il ricorrente deduceva, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari, lamentando che non si fosse adeguatamente considerata la confessione, il diploma conseguito in carcere e la mancata contestazione del delitto di cui all'art. 74 DPR 309/1990 (traffico di stupefacenti), essendosi limitata la contestazione a quella di cui all'art. 73 DPR 309/1990 (detenzione). Tuttavia, in sede di trattazione orale è stata depositata una rinuncia all'impugnazione per il passaggio in giudicato della sentenza d'appello.
Norme richiamate
Richiamato nel testo come norma applicata in sede di appello per la riduzione della pena; qui rilevante solo per il dato processuale del mutamento della situazione sanzionatoria dell'imputato
Norma sul traffico di sostanze stupefacenti; il ricorrente lamentava la mancata contestazione di questo reato (che avrebbe inciso sulla valutazione complessiva), ma la Corte non si è pronunciata sul merito a causa dell'inammissibilità
Norma sulla detenzione di stupefacenti; è il capo di imputazione effettivamente preso in considerazione dal Tribunale del riesame nella valutazione delle esigenze cautelari
art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p.
Base normativa del motivo di cassazione invocato dal ricorrente (violazione di legge e vizio di motivazione). La Corte non ha valutato il merito del motivo perché ha dichiarato il ricorso inammissibile per sopravvenuta carenza d'interesse
art. 173, d.lgs. 28 luglio 1989, n. 271, disp. att. c.p.p.
Norma richiamata relativamente alla enunciazione del motivo di ricorso; menzionata nel testo in relazione alla forma di esposizione del motivo di cassazione
Principio: rinuncia all'impugnazione e sopravvenuta carenza d'interesse
Principio processuale enunciato dalla Corte: la rinuncia all'impugnazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello rende inefficace l'interesse a proseguire il gravame in Cassazione, determinando l'inammissibilità del ricorso
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione dopo il passaggio in giudicato della sentenza d'appello determina la sopravvenuta carenza d'interesse e l'inammissibilità del ricorso in Cassazione; in tali casi la Corte non entra nel merito.
- Per mantenere interesse all'impugnazione è necessario non rinunciare all'impugnazione prima che il provvedimento impugnato perda efficacia o diventi definitivo; la trasformazione della situazione processuale (es. passaggio in giudicato) può estinguere l'utilità pratica del ricorso.
- Le questioni relative alla gravità dei fatti e alle esigenze cautelari (decorso del tempo, comportamento del detenuto, titolo di studio acquisito in carcere, confessioni, partecipazione a traffici illeciti) sono valutate dal giudice del riesame in base alla complessiva esigenze cautelari; anche elementi positivi a favore del detenuto possono risultare insufficienti se sussistono gravi elementi oggettivi e soggettivi contrari.
- La Corte di Cassazione decide prioritariamente sulle condizioni di ammissibilità del ricorso (interesse, ricorribilità, motivazione formale). Se ricorre un vizio di ammissibilità sopravvenuto, anche profili sostanziali non saranno esaminati.
- Quando si deducono vizi di motivazione o violazioni di legge ai sensi dell'art. 606 c.p.p., è essenziale preservare l'interesse alla decisione (non rinunciare) per ottenere una pronuncia di merito; altrimenti il rischio è l'inammissibilità per sopravvenuto mutamento della situazione processuale.
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