Cassazione Civile, Ordinanza n. 19867/2024 del 18/07/2024
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia riguarda la richiesta di rimborso del 90% dell'IRPEF versata per i periodi d'imposta 1990-1992 in favore di un soggetto residente in area colpita dal sisma del 1990 in Sicilia. Il giudice tributario di merito aveva riconosciuto il diritto al rimborso, ritenendo applicabile la disciplina agevolativa introdotta dalla l. n. 289/2002 e poi richiamata e coordinata con lo jus superveniens di cui all'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, ed escludendo la decadenza dell'istanza alla luce delle proroghe intervenute. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione di norme anche eurounitarie, ma il motivo è stato ritenuto inammissibile perché riferito all'IVA e non all'IRPEF oggetto del giudizio; 2) violazione dell'art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, sostenendo che il beneficio non spettasse ai titolari di reddito d'impresa e deducendo che il contribuente fosse titolare di partita IVA; la Corte ha rilevato che, per effetto della disciplina sugli aiuti di Stato e della decisione della Commissione europea, il giudice di merito avrebbe dovuto verificare d'ufficio se il contribuente svolgesse attività d'impresa e, in caso affermativo, accertare la compatibilità dell'agevolazione con il regime UE e l'eventuale sovracompensazione del danno, verifica del tutto mancata; 3) violazione delle norme sul rimborso perché il versamento sarebbe stato effettuato dal sostituto d'imposta e non dal contribuente: motivo respinto perché legittimati al rimborso sono sia sostituto sia sostituito; 4) violazione delle norme sulla decadenza, perché la domanda sarebbe stata proposta oltre i termini: motivo respinto perché, trattandosi di rimborso divenuto azionabile solo per effetto di normativa sopravvenuta, trova applicazione il termine biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, e in ogni caso le istanze risultavano tempestive in ragione delle proroghe e della disciplina speciale.
La decisione
La Corte ha accolto il secondo motivo di ricorso nei limiti indicati in motivazione, rilevando che il giudice di merito non aveva svolto la necessaria verifica sulla eventuale natura imprenditoriale del contribuente e sulla compatibilità dell'agevolazione con la disciplina degli aiuti di Stato, nonché sulla sussistenza di un danno effettivo e di un'eventuale sovracompensazione. Ha invece respinto gli altri tre motivi. Ne è seguita la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, che dovrà riesaminare la causa attenendosi ai principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
richiamato come base della disciplina agevolativa per i contribuenti colpiti dal sisma, ma il primo motivo che lo invocava è stato dichiarato inammissibile perché riferito a un'imposta diversa da quella in lite.
art. 1, comma 665, l. n. 190/2014
norma interpretativa e di coordinamento della disciplina del rimborso; la Corte ne evidenzia la necessità di applicazione nel rispetto dei limiti derivanti dalla disciplina UE sugli aiuti di Stato e dei criteri per i contribuenti esercenti attività d'impresa.
VI direttiva CEE n. 77/388/CEE
richiamata nel primo motivo, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile per estraneità rispetto all'IRPEF oggetto del giudizio.
decisione della Commissione europea 5549 del 2015
la Corte la considera, insieme alla precedente ingiunzione di sospensione, rilevante per l'applicazione del divieto/limite agli aiuti di Stato e per la verifica della compatibilità dell'agevolazione.
art. 107, paragrafo 2, lett. b), TFUE
viene richiamato come parametro di compatibilità degli aiuti destinati a compensare i danni causati da calamità naturali, nei limiti del danno effettivo e della mancata sovracompensazione.
ritenuto applicabile solo ai versamenti non dovuti fin dall'origine; non è la norma di riferimento quando il diritto al rimborso sorge successivamente per effetto di normativa sopravvenuta.
art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992
indicato come disposizione residuale e di chiusura del sistema per le domande di rimborso in cui il diritto alla restituzione sorga dopo il pagamento; il termine è biennale dal presupposto della restituzione.
art. 3-quater, comma 2, d.l. 31 dicembre 2007, n. 248
richiamato come fonte delle proroghe dei termini per la definizione agevolata delle imposte dirette relative agli anni 1990-1992.
Massime di principio
- Quando una misura fiscale agevolativa è potenzialmente qualificabile come aiuto di Stato, il giudice nazionale deve verificare anche d'ufficio la compatibilità della misura con il diritto dell'Unione e gli eventuali limiti imposti da decisioni della Commissione, inclusa la sospensione o il divieto di erogazione.
- In presenza di un'agevolazione riconducibile alla compensazione di danni da calamità, il diritto al beneficio per un'impresa richiede l'accertamento di un danno effettivo, del nesso diretto con l'evento e dell'assenza di sovracompensazione, anche mediante detrazione di eventuali altre fonti di ristoro.
- Per i rimborsi fiscali che divengono azionabili solo per effetto di una disciplina sopravvenuta, il termine di decadenza non segue automaticamente la regola dell'art. 38 d.P.R. n. 602/1973, ma può essere quello residuale biennale dell'art. 21, comma 2, d.lgs. n. 546/1992, decorrente dal verificarsi del presupposto della restituzione.
- In tema di rimborsi di imposte dirette, sia il sostituto sia il sostituito d'imposta possono essere legittimati a chiedere la restituzione, se ricorrono gli altri presupposti di legge.
- L'errore di qualificazione dell'oggetto del giudizio rispetto all'imposta effettivamente controversa rende inammissibile il motivo di ricorso che censuri una disciplina riferita a tributi diversi.
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