Cassazione Penale, Sentenza n. 24893/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
La sentenza impugnata aveva confermato, in sede di appello, la condanna pronunciata con rito abbreviato nei confronti di una legale rappresentante di società fallita per bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, aggravata ex art. 219 legge fall., per avere distratto rimanenze di magazzino, un'autovettura e l'avviamento commerciale della fallita, trasferendo o consentendo l'utilizzo di tali utilità alla nuova società di fatto gestita dalla stessa imputata. Il ricorso ha articolato sette motivi: contestazione della prova sulla sottrazione delle rimanenze e sulla distrazione dell'auto e dell'avviamento; censura sull'elemento soggettivo; eccezione di nullità per violazione del principio di corrispondenza tra accusa e sentenza in relazione all'aggravante della pluralità delle condotte; doglianza sulla pretesa preclusione derivante dall'assenza di impugnazione del PM quanto all'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità; censura sulla motivazione dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; censura sul trattamento sanzionatorio e sul diniego delle attenuanti generiche; censura sulla determinazione delle pene accessorie, ritenuta automaticamente parametrata alla pena principale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso limitatamente ai profili motivazionali decisivi concernenti la ricostruzione del fatto di bancarotta fraudolenta patrimoniale: ha rilevato vuoti motivazionali sull'effettiva individuazione delle rimanenze di magazzino, sulla loro eventuale sottrazione o permanenza presso la sede sociale, sull'uso e sulla disponibilità dell'autovettura Fiat Panda, nonché sulla configurabilità della distrazione dell'avviamento commerciale in assenza di adeguata dimostrazione del trasferimento dell'azienda o dei fattori aziendali idonei a generarlo. Per tali ragioni ha annullato la sentenza con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Caltanissetta per nuovo giudizio. Ha inoltre precisato che restavano assorbiti gli altri motivi, ma ha rilevato, in via di principio, l'errore del giudice di merito sull'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità e sulla determinazione delle pene accessorie, da calcolarsi autonomamente secondo i criteri dell'art. 133 c.p. e non per automatica proporzione alla pena principale.
Norme richiamate
art. 216, primo comma, n. 1, l. fall.
bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione
La distrazione richiede la prova di una sottrazione o occultamento di beni sociali realmente esistenti e disponibili; non basta un mero dato contabile o una ricostruzione presuntiva priva di riscontro sul dato fisico della mancanza dei beni.
aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità; aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta
La Corte distingue l'aggravante speciale del danno patrimoniale di rilevante gravità da quella comune della pluralità dei fatti; la prima richiede che a un fatto di bancarotta di rilevante gravità corrisponda un danno complessivo di altrettanto grave entità per i creditori.
motivi enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione
Richiamo al criterio di sintesi nell'enunciazione dei motivi di ricorso.
Invocato quale parametro della corrispondenza tra accusa e sentenza in relazione all'aggravante della pluralità delle condotte, ma il relativo motivo è rimasto assorbito.
Invocato per sostenere l'illegittima applicazione in appello dell'aggravante del danno patrimoniale di rilevante entità; il motivo è stato assorbito.
I criteri di commisurazione della pena devono essere utilizzati anche per la determinazione in concreto della durata delle pene accessorie non fissate in misura determinata.
Escluso che la durata delle pene accessorie possa essere automaticamente rapportata a quella della pena principale.
Le risultanze contabili non godono di una presunzione automatica di corrispondenza al reale andamento degli affari; devono essere valutate criticamente e in concreto.
Massime di principio
- In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale per distrazione, il giudice deve accertare con precisione quali beni sociali esistessero, dove si trovassero e in che modo siano stati sottratti o trasferiti; una mera divergenza tra valori contabili e stime successive non basta, da sola, a dimostrare la distrazione.
- L'accertamento della previa disponibilità dei beni da parte dell'imputato non può essere fondato sulla sola attendibilità formale delle scritture contabili, ma richiede verifica della loro concreta corrispondenza alla realtà aziendale.
- L'avviamento commerciale può essere oggetto di distrazione solo se sia trasferita anche l'azienda o, comunque, i fattori aziendali idonei a generarlo; non è sufficiente il semplice spostamento della clientela o una generica migrazione di valore verso un'altra impresa riconducibile al medesimo imprenditore.
- L'aggravante del danno patrimoniale di rilevante gravità richiede una valutazione complessiva dell'offesa patrimoniale arrecata ai creditori e non può essere confusa con la diversa aggravante della pluralità dei fatti di bancarotta.
- La durata delle pene accessorie a durata variabile deve essere determinata in concreto sulla base dei criteri di cui all'art. 133 c.p., con autonoma motivazione, e non mediante automatica proporzione alla pena principale.
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