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Sentenza

Sentenza del 04/02/2022 n. 23 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Omessa/difforme presentazione delle dichiarazioni per il 2007 e 2008; l'Ufficio ha effettuato indagini finanziarie su conti societari e personali e ha ritenuto non giustificate numerose movimentazioni bancarie (prelevamenti, versamenti e operazioni extraconto) attribuendole a maggiori ricavi/redistribuzione di utili e addebitando alla società e al socio imposte supplementari e sanzioni. I contribuenti hanno contestato la natura delle movimentazioni (parte riferibile a terzi o già registrata in contabilità), la mancata valutazione di documenti giustificativi e la quantificazione della plusvalenza.

La decisione

L'appello dei contribuenti è stato accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto ammissibile in appello una documentazione ritenuta ingiustamente inammissibile in primo grado e ha escluso dal recupero una gran parte delle operazioni extraconto 2007 e alcune poste del 2008. In dettaglio: per il 2007 molte operazioni UNICREDIT e operazioni Hypobank sono state considerate documentalmente giustificate (complessivamente giustificato non soggetto a recupero pari a Euro 581.291,70), mentre sono confermate a recupero altre movimentazioni per un totale minore (Euro 117.611,98 sulle operazioni extraconto originarie). Per il 2008 è stata esclusa dal recupero la somma di Euro 362,32; per il resto gli avvisi rimangono confermati e l'Agenzia è rimessa alla rideterminazione delle imposte, interessi e sanzioni, compresa la ricalcolazione dell'aliquota relativa alla plusvalenza del 2007. Le spese di lite sono compensate per reciproca soccombenza.

Norme richiamate

  • D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32

    Consente indagini sui conti e presunzioni relative a movimentazioni bancarie; grava sul contribuente l'onere della prova per dimostrare che le operazioni siano state già rilevate in contabilità o non imponibili.

  • D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51

    Analoghe presunzioni rilevanti ai fini IVA; l'onere della prova circa la non imponibilità o la rilevanza contabile grava sul contribuente.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24

    Disciplina la produzione di documenti e memorie; la giurisprudenza richiamata ammette depositi fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza, per cui talune produzioni ritenute tardive in primo grado possono essere ammesse in appello.

  • D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32

    Termini procedurali per il deposito documentale e la loro rilevanza; utilizzato in tema di ammissibilità delle memorie documentali.

  • TUIR, art. 47

    Riferito alla disciplina della distribuzione di utili ai soci: la quantificazione degli utili occultamente distribuiti è calcolata sulle somme non risultanti in contabilità; non si riducono per perdite pregresse salvo prova che i maggiori ricavi siano stati effettivamente accantonati.

  • TUIR, art. 67 comma 1 lett. b)

    art. 67, comma 1, lett. b) TUIR

    Norma richiamata per la determinazione della plusvalenza relativa alla cessione di beni immobili; la valutazione tiene conto del prezzo di vendita e del valore o costo fiscalmente rilevante.

  • TUIR, art. 68

    Citato in riferimento alla modalità di determinazione della plusvalenza e al valore di riferimento in caso di perizia giurata che cristallizza il costo o valore del bene.

Massime di principio

  • Le indagini finanziarie sugli istituti di credito e sui conti dei soggetti collegati sono ammesse: sia versamenti sia prelevamenti possono costituire base di presunzione e l'onere di fornire prova liberatoria spetta al contribuente.
  • La documentazione giustificativa deve essere specifica e analitica: prospetti generici o allegazioni imprecise rischiano di essere ritenuti insufficienti a disinnescare le presunzioni fiscali.
  • Documenti depositati tardivamente possono comunque essere ammessi se rispettano i termini di legge per il deposito ante udienza (art. 24 D.lgs. 546/92) e se non si configura una sorpresa processuale ingiustificata all'Ufficio; in appello la valutazione di ammissibilità può portare all'ammissione di prove escluse in primo grado.
  • Per i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa la quota di utili presumibilmente distribuiti si calcola sui maggiori ricavi non risultanti in contabilità e non viene ridotta automaticamente da perdite societarie pregresse, salvo prova contraria dell'effettivo accantonamento.
  • Nelle contestazioni relative a plusvalenze immobiliari la perizia giurata può cristallizzare il valore di riferimento del bene, incorporando eventuali costi incrementativi sostenuti anteriormente alla perizia.
  • In presenza di reciproca soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate: è possibile ottenere una composizione delle spese quando entrambe le parti hanno ottenuto risultati parzialmente favorevoli.

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