Sentenza del 04/02/2022 n. 23 - Comm. Trib. Reg. Friuli Venezia Giulia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Omessa/difforme presentazione delle dichiarazioni per il 2007 e 2008; l'Ufficio ha effettuato indagini finanziarie su conti societari e personali e ha ritenuto non giustificate numerose movimentazioni bancarie (prelevamenti, versamenti e operazioni extraconto) attribuendole a maggiori ricavi/redistribuzione di utili e addebitando alla società e al socio imposte supplementari e sanzioni. I contribuenti hanno contestato la natura delle movimentazioni (parte riferibile a terzi o già registrata in contabilità), la mancata valutazione di documenti giustificativi e la quantificazione della plusvalenza.
La decisione
L'appello dei contribuenti è stato accolto parzialmente. La Corte ha ritenuto ammissibile in appello una documentazione ritenuta ingiustamente inammissibile in primo grado e ha escluso dal recupero una gran parte delle operazioni extraconto 2007 e alcune poste del 2008. In dettaglio: per il 2007 molte operazioni UNICREDIT e operazioni Hypobank sono state considerate documentalmente giustificate (complessivamente giustificato non soggetto a recupero pari a Euro 581.291,70), mentre sono confermate a recupero altre movimentazioni per un totale minore (Euro 117.611,98 sulle operazioni extraconto originarie). Per il 2008 è stata esclusa dal recupero la somma di Euro 362,32; per il resto gli avvisi rimangono confermati e l'Agenzia è rimessa alla rideterminazione delle imposte, interessi e sanzioni, compresa la ricalcolazione dell'aliquota relativa alla plusvalenza del 2007. Le spese di lite sono compensate per reciproca soccombenza.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 32
Consente indagini sui conti e presunzioni relative a movimentazioni bancarie; grava sul contribuente l'onere della prova per dimostrare che le operazioni siano state già rilevate in contabilità o non imponibili.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 51
Analoghe presunzioni rilevanti ai fini IVA; l'onere della prova circa la non imponibilità o la rilevanza contabile grava sul contribuente.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 24
Disciplina la produzione di documenti e memorie; la giurisprudenza richiamata ammette depositi fino a 20 giorni liberi prima dell'udienza, per cui talune produzioni ritenute tardive in primo grado possono essere ammesse in appello.
D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32
Termini procedurali per il deposito documentale e la loro rilevanza; utilizzato in tema di ammissibilità delle memorie documentali.
Riferito alla disciplina della distribuzione di utili ai soci: la quantificazione degli utili occultamente distribuiti è calcolata sulle somme non risultanti in contabilità; non si riducono per perdite pregresse salvo prova che i maggiori ricavi siano stati effettivamente accantonati.
TUIR, art. 67 comma 1 lett. b)
art. 67, comma 1, lett. b) TUIR
Norma richiamata per la determinazione della plusvalenza relativa alla cessione di beni immobili; la valutazione tiene conto del prezzo di vendita e del valore o costo fiscalmente rilevante.
Citato in riferimento alla modalità di determinazione della plusvalenza e al valore di riferimento in caso di perizia giurata che cristallizza il costo o valore del bene.
Massime di principio
- Le indagini finanziarie sugli istituti di credito e sui conti dei soggetti collegati sono ammesse: sia versamenti sia prelevamenti possono costituire base di presunzione e l'onere di fornire prova liberatoria spetta al contribuente.
- La documentazione giustificativa deve essere specifica e analitica: prospetti generici o allegazioni imprecise rischiano di essere ritenuti insufficienti a disinnescare le presunzioni fiscali.
- Documenti depositati tardivamente possono comunque essere ammessi se rispettano i termini di legge per il deposito ante udienza (art. 24 D.lgs. 546/92) e se non si configura una sorpresa processuale ingiustificata all'Ufficio; in appello la valutazione di ammissibilità può portare all'ammissione di prove escluse in primo grado.
- Per i soci di società di capitali a ristretta base partecipativa la quota di utili presumibilmente distribuiti si calcola sui maggiori ricavi non risultanti in contabilità e non viene ridotta automaticamente da perdite societarie pregresse, salvo prova contraria dell'effettivo accantonamento.
- Nelle contestazioni relative a plusvalenze immobiliari la perizia giurata può cristallizzare il valore di riferimento del bene, incorporando eventuali costi incrementativi sostenuti anteriormente alla perizia.
- In presenza di reciproca soccombenza le spese di lite possono essere interamente compensate: è possibile ottenere una composizione delle spese quando entrambe le parti hanno ottenuto risultati parzialmente favorevoli.
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