Sentenza del 04/02/2022 n. 311 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro, interessata dalla tassazione complessiva, interessi e sanzioni relativi a un contratto di finanziamento soci (tra Kxxxx e la controllata Cxxxx Sxxxx Srl) enunciato in un contratto preliminare di cessione quote non registrato tra Kxxxx Exxxx e Exxxx Vxxxx. La contribuente ha dedotto, tra gli altri motivi, che mancava il presupposto per l'applicazione dell'imposta ai sensi dell'art. 22 DPR 131/1986 perché non sussisteva l'identità delle parti tra l'atto enunciante e l'atto enunciato.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha accolto l'appello della contribuente, riformando la sentenza di primo grado e annullando le disposizioni dell'avviso di liquidazione relative alla tassazione operata dall'Ufficio in relazione al contratto di finanziamento soci, nonché gli interessi per la mancata registrazione e le correlate sanzioni. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state poste a carico dell'Agenzia delle Entrate e liquidate in favore della contribuente.
Norme richiamate
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 22
"se in un atto sono enunciate disposizioni contenute in atti scritti o contratti verbali non registrati e posti in essere fra le stesse parti intervenute nell'atto che contiene la enunciazione, l'imposta si applica anche alle disposizioni enunciate"
La Corte ha interpretato l'art. 22 nel senso che l'imposta di registro si applica solo se sussiste l'identità delle parti tra l'atto enunciante e l'atto enunciato; in mancanza di tale identità il presupposto impositivo viene meno e la tassazione è illegittima.
d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 - art. 36
Richiamato in relazione ai motivi processuali dell'appello (criterio della motivazione e valutazione delle prove). La CTR ha fatto riferimento al principio di motivazione e all'esame della "ragione più liquida" come parametro di decisione.
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 5
Evidenziato fra i motivi di impugnazione relativi alla corretta applicazione delle norme sul registro; la CTR però si è pronunciata principalmente sul difetto del presupposto previsto dall'art. 22.
DPR 26 aprile 1986, n. 131 - art. 76
Richiamato nei motivi di doglianza relativi a violazioni e applicazioni di norme sul registro; la decisione ha però risolto la controversia con base nell'art. 22.
Legge 27 luglio 2000, n. 212 - art. 7 (Statuto del contribuente)
Richiamato come principio di tutela del contribuente e a supporto delle doglianze sulla corretta applicazione delle norme, senza però essere determinante rispetto al motivo decisivo (art. 22).
Costituzione - artt. 24 e 111
Richiamati per il principio dell'esame della "ragione più liquida" e per i diritti processuali; la CTR li ha utilizzati per giustificare l'attenzione al motivo decisivo dell'appello e alla necessità di motivazione chiara.
Massime di principio
- Ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro per disposizioni enunciate in un atto, l'art. 22 DPR 131/1986 richiede l'identità delle parti fra l'atto che enuncia e l'atto enunciato: se le parti sono diverse, il presupposto impositivo non sussiste.
- Quando l'Ufficio tassa un atto enunciante riferendosi a un contratto non registrato, il contribuente può contestare la tassazione dimostrando la differenza di soggetti coinvolti fra i due atti; la verifica delle parti è fondamentale.
- In sede contenziosa il giudice deve valutare la "ragione più liquida": se sussiste un motivo decisivo e chiaro (es. mancanza del presupposto impositivo), il giudice può decidere il merito senza esaminare tutte le questioni prospettate.
- Per evitare contenziosi e sanzioni, chi redige o fa valere atti che enunciano clausole di accordi non registrati dovrebbe verificare preventivamente la coincidenza delle parti e, se necessario, procedere alla registrazione degli atti rilevanti.
- La soccombenza dell'Amministrazione finanziaria in casi di errata applicazione dell'art. 22 può comportare la condanna alle spese di entrambi i gradi; pertanto, gli Uffici devono motivare adeguatamente la correlazione tra atti e le parti coinvolte.
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