Sentenza del 04/02/2022 n. 183 - Comm. Trib. Reg. per la Toscana
Accertamento imposte - Società di capitali a ristretta base partecipativa - Presunzione di distribuzione - Applicabilità - Esclusione - Condizioni.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Contestazione fiscale per presunta distribuzione agli soci di utili extracontabili accertati in capo alla P. S.r.l., società di capitali a ristretta base partecipativa. L'Agenzia presumeva che gli utili accertati alla società fossero stati distribuiti ai soci e conseguentemente tassabili in capo a questi ultimi. I ricorrenti hanno invece sostenuto di essere solo formalmente soci perché avevano ceduto le quote (trasferimento non perfezionato per mancato pagamento), di essere estranei alla gestione della società e vittime di un raggiro da parte di terzi che avevano assunto la gestione occultamente; a sostegno hanno prodotto una denuncia/querela e la successiva sentenza penale di condanna per truffa nei confronti dei terzi, ritenuta prova della loro estraneità e buona fede.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale della Toscana ha accolto l'appello degli odierni ricorrenti, ritenendo che la presunzione di distribuzione potesse essere superata dalla dimostrazione della totale estraneità alla gestione societaria. La CTR ha valorizzato la sentenza penale irrevocabile che ha accertato il raggiro operato da terzi e la esclusiva responsabilità di questi ultimi, ritenendo così provata l'estraneità e la buona fede dei soci. Appello accolto; spese compensate.
Norme richiamate
Costrutto giurisprudenziale: "praesumptio de praesumpto"
La ristretta base partecipativa viene assunta come fatto noto che legittima una presunzione semplice di complicità/solidarietà tra soci; è però una presunzione che ammette prova contraria da parte del socio.
Cassazione, sentenza n. 19442 del 08.07.2021
Richiamata come orientamento che riconosce la legittimità della presunzione di distribuzione negli organismi a ristretta compagine, ma inserita nel contesto più ampio secondo cui tale presunzione non è invalicabile e può essere superata con adeguata prova contraria.
Cassazione, sentenza n. 21573/2005
Richiamata in materia di presunzioni relative alla ristretta base partecipativa; usata per sottolineare che la dimostrazione della ristrettezza è necessaria ma non sempre sufficiente per imputare utili ai soci senza elementi rafforzativi.
Massime di principio
- La presunzione di distribuzione degli utili in favore dei soci di società a ristretta base partecipativa è un'ipotesi riconosciuta, ma si tratta di una presunzione semplice che ammette prova contraria.
- Il contribuente può superare la presunzione dimostrando la totale estraneità alla gestione e alla conduzione societaria: non è rilevante solo la titolarità formale delle quote, ma la concreta partecipazione (o assenza di essa) alla gestione.
- Una sentenza penale che accerti frode/gestione occulta da parte di terzi è prova molto rilevante e può determinare l'esclusione della responsabilità fiscale del socio non coinvolto nella gestione.
- Se la cessione delle quote non si è perfezionata (es. per mancato pagamento), il socio resta formalmente tale; tuttavia ciò non esclude la possibilità di provare che non ha beneficiato degli utili né partecipato alla gestione.
- L'Amministrazione finanziaria dovrebbe fornire una "prova rafforzata" quando invoca la presunzione di distribuzione: non basta la sola ristretta compagine societaria se mancano elementi che colleghino gli utili alla effettiva percezione da parte del singolo socio.
- Per difendersi efficacemente in situazioni analoghe è opportuno conservare e produrre documentazione (atti notarili, comunicazioni, registri, denunce penali, verbali assembleari, prove di mancato pagamento del prezzo di cessione, estratti conto) che dimostri la mancanza di controllo e di rapporto gestionale con la società.
- La tempestività degli atti (denuncia, impugnazione, tentativi di recupero) è utile ma la tardività non preclude automaticamente la buona fede se esistono fatti probatori forti (es. sentenza penale irrevocabile) che dimostrino il raggiro e l'estraneità del socio.
- I soci devono comunque mantenere un minimo di diligenza e vigilanza: la prova dell'estraneità deve essere concreta e documentata, perché la negligenza nella sorveglianza può essere valutata negativamente dall'Amministrazione e dalla giurisprudenza.
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