Sentenza del 03/02/2022 n. 72 - Comm. Trib. Reg. per l'Umbria
IVA - Credito maggiorato -Consorzio imprese alimenti per animali - Sconto parzialmente riversato su una associata - Illegittimità.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento IVA per l'anno 2016 (art. 54, comma 5, d.P.R. n. 633/1972) per mancata contabilizzazione di note di credito da ricevere pari a €31.225,37 derivante dal fatto che il Consorzio xxxxx, di cui la contribuente è socia al 20,60%, non avrebbe riversato pro quota uno sconto/premio riconosciuto dal fornitore xxxxx relativo agli acquisti delle consorziate nel 2015. L'Agenzia ha ritenuto che il consorzio, essendo una 'centrale di acquisti' con funzione strumentale, doveva ribaltare su consorziate ricavi e costi e che la trattenuta dello sconto ha fatto risultare in capo alla consorziata costi fittizi e un credito IVA maggiore. La contribuente contestava l'atto per vizi formali (mancata sottoscrizione dal direttore provinciale), per difetti di motivazione, per violazione dell'art.10‑bis della legge n.212/2000, per violazione della libertà d'impresa e per duplicazione d'imposta, nonché sosteneva che l'accordo riconosceva il premio al consorzio come provvigione.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha accolto l'appello dell'Agenzia, riformando la sentenza di primo grado e respingendo il ricorso della contribuente: l'atto di accertamento è stato dichiarato legittimo. Il Collegio ha ritenuto che, secondo costante giurisprudenza, il consorzio per fini mutualistici non può trattenere vantaggi a discapito delle consorziate e che le operazioni e gli sconti parametrati al volume d'acquisti dovevano essere ribaltati pro quota; non è stata dimostrata dall'impresa la sussistenza di una distinta attività commerciale lucrativa del consorzio giustificante la trattenuta del premio. Per la complessità della questione le spese di lite sono compensate.
Norme richiamate
d.P.R. n. 633/1972, art. 54, comma 5
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
La norma è stata utilizzata come base per l'accertamento di maggiore IVA dovuta per l'omessa contabilizzazione delle note di credito (mancato riversamento dello sconto), con rettifica del credito IVA dichiarato dalla contribuente
Codice Civile, art. 2602
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Principio secondo il quale il consorzio per fini mutualistici non può trarre vantaggi per sé: operazioni, ricavi e costi riconducibili all'attività consortile devono essere ribaltati sulle consorziate secondo criteri statutari o di legge
Cass. Sez. trib., 17 maggio 2019, n. 13360
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Giurisprudenza richiamata che conferma l'obbligo di ribaltamento delle operazioni consortili e l'emissione di fatture/autofatture da parte delle consorziate per la rilevazione fiscale dei proventi e dei costi
Cass. SS.UU., 14 giugno 2016, n. 12190
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Riconosce la compatibilità tra scopo mutualistico del consorzio e lo svolgimento di una distinta attività commerciale; tuttavia richiede prova della esistenza e della segregazione di tale attività per giustificare trattenute di premi/sconti
Legge n. 212/2000, art. 10‑bis
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Richiamata dalla contribuente come presunta violazione dei diritti del contribuente; il Collegio non ha ritenuto che eventuali profili procedurali abbiano precluso l'accertamento sostanziale
d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, art. 52
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Norma citata in relazione all'oscuramento delle generalità della parte appellata a tutela dei diritti e della dignità della stessa
Massime di principio
- Nei consorzi per fini mutualistici gli sconti, premi o altri proventi riconosciuti in relazione agli acquisti effettuati dalle consorziate hanno natura riconducibile alle consorziate e, salvo prova che il consorzio svolge e documenta una distinta attività commerciale lucrativa, devono essere ribaltati pro quota e contabilizzati dalle consorziate (con emissione di fatture o autofatture secondo il caso).
- La semplice previsione contrattuale che il premio venga 'riconosciuto al consorzio' non è sufficiente a dimostrare la legittimità della sua trattenuta se manca la prova che il consorzio abbia svolto una autonoma attività commerciale che giustifichi il trattenimento.
- La mancata imputazione a consorziate di sconti/premi può determinare rettifiche fiscali: deduzioni di costo non inerenti devono essere rimosse e il credito IVA conseguentemente rettificato, con possibile applicazione di sanzioni fiscali.
- Il carico della prova sulla distinzione tra attività mutualistica e attività commerciale lucrativa del consorzio grava su chi sostiene l'esistenza di quest'ultima; per la contribuente è quindi utile documentare in modo dettagliato la natura e la separazione delle operazioni.
- Per evitare contestazioni fiscali è buona prassi: prevedere nei regolamenti/statuti criteri chiari di riparto dei premi e sconti; emettere fatture o autofatture per i ribaltamenti; conservare e rendere disponibili gli accordi commerciali con i fornitori e le evidenze contabili del ribaltamento.
- La questione della eventuale duplicazione di imposizione (recupero sia in capo al consorzio che alle consorziate) va valutata per l'anno/atto specifico e non impedisce l'accertamento nei confronti della singola consorziata quando sia comprovato il mancato ribaltamento.
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