Sentenza del 03/02/2022 n. 7 - Comm. Trib. II grado di Trento
IRPEF - Società a ristretta base azionaria - Utili extra-bilancio - Redditi di capitale del socio che gestiva la società all'epoca del conseguimento degli utili - Legittimità - Fattispecie.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Accertamento di utili extra-bilancio in capo a persone fisiche che, al momento delle operazioni che hanno generato i redditi, gestivano la società. La controversia verte sul fatto che, per le società a ristretta base azionaria, il mutamento della compagine sociale nel corso dell'esercizio normalmente comporta l'imputazione degli utili ai soci presenti all'approvazione del rendiconto; tuttavia l'Ufficio ha effettuato un accertamento induttivo identificando precise operazioni e nominativi di coloro che materialmente hanno conseguito il reddito in determinati momenti temporali.
La decisione
La sentenza ha ritenuto legittimo l'avviso di accertamento notificato alle persone fisiche che gestivano la società al momento delle operazioni accertate. Pur richiamando il principio civilistico secondo cui il diritto agli utili matura con l'approvazione del rendiconto, il giudice ha ritenuto che, in presenza di redditi extra-bilancio definitivamente accertati e riferibili a specifiche operazioni avvenute in un momento determinato e riconducibili a persone nominate, il momento dell'effettivo conseguimento del reddito è quello temporale delle operazioni e non il solo momento di chiusura del periodo d'imposta o di approvazione del bilancio; quindi l'imputazione agli operatori che materialmente hanno realizzato le operazioni è legittima.
Norme richiamate
IRPEF / Testo unico delle imposte sui redditi (TUIR)
I redditi di natura diversa (inclusi redditi di capitale e utili societari) devono essere qualificati e imputati secondo il momento del loro effettivo conseguimento; l'Amministrazione può accertare redditi non dichiarati anche per il tramite di stime induttive quando mancano documenti formali.
Principi civilistici relativi al diritto agli utili societari (principio dell'approvazione del rendiconto)
In base ai principi civilistici il diritto agli utili matura con l'approvazione del rendiconto, perciò in generale gli utili si imputano ai soci all'atto di approvazione. Tuttavia tale principio non esclude che, quando emergono utili extra-bilancio riferibili a operazioni specifiche, il reddito possa essere imputato a chi lo ha effettivamente conseguito nel momento dell'operazione.
Norme e criteri sull'accertamento induttivo e onere probatorio dell'Amministrazione
L'Amministrazione può procedere per presunzioni e metodi induttivi in assenza di documentazione; le presunzioni risultano legittime quando consentono di circoscrivere temporalmente e soggettivamente le operazioni generatori di reddito e di identificarne i concretamente responsabili.
Massime di principio
- Regola generale: per le società il diritto agli utili matura con l'approvazione del rendiconto e, di norma, gli utili si imputano ai soci presenti al momento dell'approvazione.
- Eccezione pratica: se l'amministrazione identifica utili extra-bilancio riferiti a operazioni specifiche avvenute in un momento determinato e riconducibili a persone nominate, può imputare il reddito a chi effettivamente ha realizzato le operazioni, indipendentemente dal successivo mutamento della compagine sociale.
- In caso di accertamento induttivo l'Amministrazione deve comunque circoscrivere temporalmente e soggettivamente le operazioni su cui si fonda l'accertamento: maggiori sono gli elementi che collegano le operazioni ai singoli soggetti, più solida è la legittimità dell'accertamento.
- Per il contribuente la prova documentale (libri sociali, documentazione contabile, verbali di assemblea, evidenze delle distribuzioni) è decisiva per contestare un imputazione: l'assenza di documenti favorisce l'uso di metodi induttivi da parte dell'Ufficio.
- Il mero mutamento della compagine sociale nel corso dell'esercizio non protegge automaticamente il socio subentrato da accertamenti riferiti a utili conseguiti precedentemente e imputabili ad altri soggetti che gestivano la società al momento delle operazioni.
- Prassi consigliata per evitare rischi: documentare puntualmente le operazioni, formalizzare l'approvazione del bilancio e le distribuzioni, annotare trasferimenti di quote e responsabilità gestionali, e conservare prove dell'effettiva titolarità e del momento di percezione degli utili.
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