Sentenza del 17/09/2024 n. 24944 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Dopo una verifica fiscale conclusa con PVC il 26/07/2010, l’Agenzia aveva contestato per il 2009 ricavi non dichiarati: Euro 146.000 di maggiori corrispettivi rispetto ai prezzi indicati in due rogiti, sulla base delle dichiarazioni degli acquirenti, ed Euro 630.000 relativi a tre immobili consegnati anticipatamente e rogitati negli anni successivi. I contribuenti contestavano l’attendibilità delle dichiarazioni sui pagamenti in nero, chiedevano lo scomputo di costi e negavano la presunzione di distribuzione degli utili ai soci; per i 630.000 Euro eccepivano la duplicazione d’imposta, poiché i ricavi erano stati dichiarati negli anni dei rogiti. L’Agenzia, con ricorso incidentale, sosteneva che la contestazione sulla duplicazione fosse nuova in appello e invocava l’abuso del diritto.
La decisione
La Cassazione ha riunito i ricorsi contro la stessa sentenza della CTR Puglia, che aveva parzialmente accolto l’appello: aveva escluso la tassazione nel 2009 dei 630.000 Euro, in quanto i rogiti erano stati stipulati negli anni successivi e i ricavi dichiarati in quei periodi, confermando invece la ripresa dei 146.000 Euro e l’imputazione dei maggiori utili ai soci. Il ricorso principale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile: mirava a ottenere una nuova valutazione delle prove e dei fatti; la richiesta di scomputo dei costi era stata formulata solo in appello e non era supportata da prova; la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili ai soci di una società a ristretta base partecipativa non era stata efficacemente contestata. Il ricorso incidentale dell’Agenzia è stato rigettato: la contestazione della duplicazione d’imposta era stata proposta già in primo grado e l’abuso del diritto era stato invocato genericamente, senza indicare artifici negoziali, mentre la consegna anticipata è una prassi del settore. Spese integralmente compensate. È stato dichiarato dovuto, ove applicabile, l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali; nessun raddoppio per l’Agenzia.
Norme richiamate
tutte le impugnazioni proposte separatamente contro la stessa sentenza debbono essere riunite, anche d'ufficio, in un solo processo
Le impugnazioni separate contro la medesima sentenza devono essere riunite, anche d’ufficio, in un unico processo.
Art. 371 c.p.c., in relazione all’art. 333 c.p.c.
nei procedimenti con pluralità di parti, una volta avvenuta ad istanza di una di esse la notificazione del ricorso per cassazione, le altre parti, alle quali il ricorso sia stato notificato, debbono proporre, a pena di decadenza, i loro eventuali ricorsi avverso la medesima sentenza nello stesso procedimento e, perciò, nella forma del ricorso incidentale
Nel processo con più parti, chi riceve la notifica del ricorso per cassazione deve impugnare la stessa sentenza nello stesso procedimento, mediante ricorso incidentale e a pena di decadenza; il ricorso autonomo tempestivo può essere convertito in incidentale.
Art. 360, comma 1, n. 5, e art. 116, commi 1 e 2, c.p.c.
La valutazione delle prove raccolte, anche se si tratta di presunzioni, costituisce un'attività riservata in via esclusiva all'apprezzamento discrezionale del giudice di merito, le cui conclusioni in ordine alla ricostruzione della vicenda fattuale non sono sindacabili in cassazione
Il ricorso per cassazione non consente di sostituire alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito una diversa lettura del materiale istruttorio; il vizio di cui all’art. 360, comma 1, n. 5, non è uno strumento per ottenere una nuova valutazione complessiva dei fatti.
Nessun argomento viene concretamente fornito per sovvertire tale condivisibile indirizzo, se non, anche in questo caso, la pretesa di individuare un onere probatorio diverso da quello legale.
La censura è inammissibile quando non si confronta concretamente con l’orientamento giurisprudenziale consolidato applicato dalla decisione impugnata e si limita a prospettare un diverso riparto dell’onere probatorio.
Art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
La norma è stata invocata dall’Agenzia per sostenere la novità della contestazione sulla duplicazione d’imposta, ma la Cassazione ha respinto la censura perché quella contestazione risultava già proposta in primo grado e reiterata in appello.
Art. 109, comma 2, lett. a), D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
Ai fini della determinazione dell'esercizio di competenza: a) i corrispettivi delle cessioni si considerano conseguiti, e le spese di acquisizione dei beni si considerano sostenute, alla data della consegna o spedizione per i beni mobili e della stipulazione dell'atto per gli immobili e per le aziende, ovvero, se diversa e successiva, alla data in cui si verifica l'effetto traslativo o costitutivo della proprietà o di altro diritto reale.
Per gli immobili, i corrispettivi rilevano normalmente nell’esercizio in cui è stipulato l’atto; se l’effetto traslativo o costitutivo della proprietà si verifica in una data successiva, rileva quest’ultima. La consegna anticipata in comodato, da sola, non anticipa la competenza fiscale del ricavo.
Art. 53 Cost.
in materia tributaria, ricorre l'abuso del diritto, enucleabile in base ai principi di capacità contributiva e di progressività ex art. 53 Cost., ogni qual volta si sia in presenza di una o più costruzioni di puro artificio che, pur se non contrastanti con alcuna specifica disposizione, sono realizzate al fine di eludere l'imposizione e siano prive di sostanza commerciale ed economica
L’abuso del diritto richiede operazioni artificiose, prive di sostanza economica e dirette a eludere l’imposizione; occorre valutare le ragioni economiche e la conformità delle operazioni alla normale logica di mercato. Un richiamo generico all’abuso non basta.
Art. 13, commi 1-bis e 1-quater, D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13, ove dovuto.
Quando ricorrono i presupposti di legge, il ricorrente principale soccombente deve versare un ulteriore contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso. La decisione esclude tale conseguenza per l’Agenzia, in quanto amministrazione ammessa alla prenotazione a debito.
Art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228
La disposizione è citata quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002, applicato per l’ulteriore contributo unificato.
Massime di principio
- In Cassazione non è possibile ottenere una nuova ponderazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti: occorre denunciare un effettivo errore di diritto o un vizio processuale ammissibile, confrontandosi puntualmente con la motivazione impugnata.
- Chi chiede lo scomputo di costi deve allegare e provare che siano effettivi e non già contabilizzati; una richiesta formulata per la prima volta in appello può inoltre essere preclusa come domanda nuova.
- Per le società a ristretta base partecipativa, gli utili extracontabili possono presumersi distribuiti ai soci. Il contribuente può superare la presunzione provando, ad esempio, che gli utili siano stati accantonati o reinvestiti; la mera indicazione di perdite contabili non è sufficiente.
- Per le cessioni immobiliari, la competenza del ricavo va individuata secondo l’art. 109, comma 2, lett. a), TUIR: di regola alla stipula del rogito, oppure alla data successiva in cui si verifica l’effetto traslativo. La consegna anticipata in comodato non equivale, di per sé, alla cessione.
- L’abuso del diritto non può essere affermato in modo astratto: occorre indicare concretamente l’artificio negoziale, l’assenza di sostanza economica e la finalità elusiva, valutando anche le ragioni economiche e le prassi ordinarie del settore.
- Le contestazioni contro una sentenza già impugnata da un’altra parte vanno proposte nello stesso procedimento, di regola con ricorso incidentale; le impugnazioni separate contro la stessa sentenza sono riunite.
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