Sentenza del 17/09/2024 n. 24964 - Corte di Cassazione
TARSU - Parcheggio - Art.62, Decreto Legislativo n.507/1993 - Destinazione dell'area ad un determinato uso e mancanza di produzione di rifiuti - Prova del contribuente
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione di avviso di accertamento TARSU/TIA per gli anni 2008-2012 relativo a superficie scoperta di mq. 2.430 qualificata come 'aree all'aperto destinate ad esercizi pubblici' (categoria 18/11) - contestata la tassabilità dei parcheggi/aree di manovra ritenuti aree pertinenziali e quindi esenti; dedotte altresì censure sulla motivazione dell'atto, sull'irrilevanza della mancata utilizzazione del servizio di raccolta, sulla applicabilità del regolamento comunale, su presunte violazioni procedurali e sulla misura delle sanzioni per omessa denuncia.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi cinque motivi di ricorso ritenendo corretta la valutazione dei giudici di merito che hanno qualificato l'area come operativa e, quindi, presuntivamente produttiva di rifiuti; ha però accolto il sesto motivo limitatamente alla misura delle sanzioni e degli interessi, rilevando che era stata presentata una denuncia 'infedele' e non un'omessa denuncia, con conseguente applicazione impropria della sanzione prevista per omessa denuncia invece di quella prevista per infedele denuncia (art. 76, comma 2, D.Lgs. 507/1993). La sentenza è stata cassata parzialmente e rinviata alla CTR Puglia in diversa composizione per ricalcolare sanzioni/interessi e per le spese processuali.
Norme richiamate
art. 62 D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507
comma 1 e comma 2 (norma richiamata nel testo)
La tassa è dovuta per la disponibilità di locali e aree scoperte, con una presunzione iuris tantum di produttività di rifiuti per aree frequentate (es. parcheggi); le esclusioni per aree non produttive richiedono che il contribuente denunzi la circostanza nella denuncia originaria o di variazione e la provi con elementi oggettivi o documentazione idonea.
comma 1 e comma 2 (richiamati nel testo)
Distinzione tra omessa denunzia (comma 1) e denunzia infedele (comma 2): se è stata presentata una denuncia incompleta o infedele deve applicarsi la disciplina e la sanzione prevista per l'infedele denuncia, non quella per l'omessa presentazione.
art. 49 D.Lgs. 22/1997
Norma che ha introdotto la TIA in continuità con la TARSU; la Corte ha ritenuto che i principi di presunzione di produttività di rifiuti si mantengono anche sotto la TIA/TARI.
Riferimento alla disciplina ambientale/TIA2: non ha mutato il principio della presunzione relativa di produttività ai fini del presupposto impositivo.
art. 6 Regolamento Comunale (2007)
lettera b) (citata nel testo)
Il regolamento comunale include tra le aree imponibili le 'posteggi auto' privati recintati o delimitati; interpretazione confermata dai giudici di merito alla luce delle caratteristiche dell'area in causa.
art. 115, comma 2, cod. proc. civ.
Nozione di fatto notorio/comune esperienza: il ricorso a fatti notori è discrizione del giudice di merito e non sindacabile in sede di legittimità, salvo che si assuma un'inesatta nozione del notorio.
art. 10 Legge 27 luglio 2000, n. 212 (Statuto del contribuente)
comma 2 (richiamato nel testo)
Per escludere sanzioni ai sensi dell'art.10 è necessario un comportamento attivo e rilevabile dell'amministrazione; il solo mutato comportamento impositivo o la mera inerzia non sono sufficienti a fondare il legittimo affidamento.
D.Lgs. 472/1997 (artt. 5, 6, 7, 12)
Norme sul sistema sanzionatorio tributario: richiedono valutazione della colpevolezza, gravità della violazione e circostanze personali per la determinazione della sanzione; la Corte ha richiamato questi principi nella valutazione dell'irrogazione delle sanzioni.
Massime di principio
- Le aree scoperte (es. parcheggi) sono presuntivamente produttive di rifiuti e quindi imponibili salvo prova contraria del contribuente.
- L'onere della prova spetta al contribuente: deve dedurre nella denuncia originaria o di variazione la destinazione e fornire documentazione idonea che dimostri la mancanza di produzione di rifiuti.
- I principi applicati alla TARSU conservano rilevanza interpretativa anche per TIA/TARES/TARI per continuità della natura tributaria e del presupposto impositivo.
- La qualificazione dell'area come 'operativa' o 'pertinenziale' è valutazione di merito basata sulle circostanze funzionali e sull'idoneità a produrre rifiuti; in sede di legittimità è sindacabile solo il vizio di motivazione.
- La semplice assenza o ineffettiva erogazione del servizio di raccolta non determina automaticamente l'esenzione dall'imposta; l'assenza del servizio non estingue la presunzione di produttività se non comprovato diversamente.
- Per evitare o ridurre sanzioni è necessario dimostrare un comportamento attivo e vincolante dell'amministrazione (art.10 L.212/2000) o l'assenza di colpa; il mero mutamento del comportamento impositivo non è sufficiente.
- Se è stata presentata una dichiarazione ma risultata infedele, deve applicarsi la disciplina della denunzia infedele (art.76 comma 2 D.Lgs. 507/1993) e non la sanzione per omessa denuncia.
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