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Sentenza

Sentenza del 17/09/2024 n. 24972 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda l’avviso di pagamento TARES 2013 di 169.969 euro, relativo a 9.964 m² destinati all’attività commerciale e a 1.482 m² adibiti a uffici. Metro contestava l’assoggettamento a tributo delle aree in cui sosteneva di produrre rifiuti speciali, in particolare imballaggi secondari e terziari avviati autonomamente a recupero, e l’assimilazione comunale di tali rifiuti a quelli urbani. Contestava inoltre la mancata considerazione delle denunce di variazione e delle superfici indicate, nonché l’applicazione agli uffici della categoria tariffaria 25 anziché della categoria 11. Il Comune eccepiva preliminarmente l’inammissibilità del ricorso per cassazione, per difetto di specificità e autosufficienza.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo sulla motivazione apparente; ha accolto i motivi secondo, terzo, quarto, quinto e settimo, e ha dichiarato assorbiti il sesto, l’ottavo e il nono. Ha cassato la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 1918/5/19, che aveva accolto l’appello del Comune e respinto il ricorso di Metro contro la sentenza provinciale favorevole alla contribuente. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, in diversa composizione, per rivalutare la debenza del tributo applicando i principi indicati e per liquidare le spese del giudizio di legittimità. Non è stata quindi definitivamente stabilita l’esenzione o la somma dovuta: l’esito finale dipende dal giudice del rinvio. La Corte ha inoltre escluso la rimessione alle Sezioni Unite.

Norme richiamate

  • Art. 14, commi 10 e 11, D.L. 201/2011 (TARES)

    Nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

    Le superfici in cui si formano abitualmente rifiuti speciali possono essere escluse dalla superficie imponibile se il contribuente prova il loro trattamento conforme alla legge. L’esclusione non è automatica: occorre accertare la natura dei rifiuti, le aree di produzione e il trattamento effettuato.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, artt. 35, 38 e 43, comma 2

    A decorrere dal 1 gennaio 1998 è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura. Dalla stessa data eventuali imballaggi secondari non restituiti all'utilizzatore dal commerciante al dettaglio possono essere conferiti al servizio pubblico solo in raccolta differenziata, ove la stessa sia stata attivata.

    Gli imballaggi terziari sono sottratti al normale circuito comunale di raccolta; per quelli secondari, il conferimento al servizio pubblico è ammesso soltanto in raccolta differenziata, se attivata. La loro qualificazione e il regime concretamente applicabile devono essere accertati, non desunti genericamente dal fatto che si tratti di imballaggi o dall’attività commerciale svolta.

  • D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, artt. 195 e 221, comma 4

    La Corte ritiene che la disciplina statale delle competenze in materia di rifiuti impedisca ai Comuni di assimilare agli urbani gli imballaggi terziari; i regolamenti comunali che prevedono tale assimilazione devono essere disapplicati nella parte incompatibile. La disciplina degli imballaggi secondari va invece verificata considerando anche se sia stata attivata la raccolta differenziata.

  • D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 62, comma 3

    stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si formano i rifiuti speciali

    L’esclusione dalla tassazione riguarda la parte specifica dei locali o delle aree destinata e normalmente produttiva di rifiuti speciali, non necessariamente l’intera superficie dell’attività. Il contribuente deve consentire di individuare e delimitare tale parte.

  • D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, art. 70

    per quanto attiene alla quantificazione della tassa è posto a carico dell'interessato (oltre all'obbligo della denuncia ex art. 70 del citato D.Lgs. n. 507 del 1993) un onere d'informazione, al fine di ottenere l'esclusione di alcune aree dalla superficie tassabile

    Per ottenere l’esclusione di aree dalla superficie imponibile, il contribuente deve presentare la denuncia richiesta e fornire informazioni idonee a identificare le aree interessate e i presupposti dell’esclusione. Nel caso concreto, la denuncia di variazione del 18 gennaio 2010 risultava già idonea a individuare l’area di magazzino destinata alla vendita all’ingrosso, escluso il reparto ortofrutta.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 21, comma 7

    per questa loro natura, gli imballaggi terziari non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani (oggetto di privativa comunale) e devono essere comprovatamente conferiti ed avviati al recupero presso operatori autorizzati ex art.21 comma 7 D.Lgs. 22/1997.

    Gli imballaggi terziari devono essere conferiti e avviati al recupero tramite operatori autorizzati, con prova dell’avvenuto trattamento. Tale prova concorre a dimostrare il presupposto per l’esclusione delle superfici interessate.

  • D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22, art. 49, commi 3 e 14

    il presupposto impositivo della parte variabile della tariffa (sempre che sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio di raccolta e smaltimento) va individuato nella produzione di rifiuti urbani o assimilati

    La quota variabile è collegata alla produzione di rifiuti urbani o assimilati e presuppone che il servizio sia istituito ed effettivamente svolto. Può non essere dovuta se il contribuente prova di produrre esclusivamente rifiuti speciali non assimilabili o non assimilati, smaltiti autonomamente tramite operatori autorizzati; la quota fissa segue invece una distinta disciplina.

  • Regolamento TARES del Comune di Bari, art. 19

    ai fini della specifica tariffazione, occorre valutare l'attività effettivamente svolta nelle aree aventi una autonoma e distinta utilizzazione

    Le superfici con utilizzo autonomo e distinto devono essere tariffate considerando l’attività effettivamente svolta in ciascuna di esse. Pertanto, per i 1.482 m² adibiti a uffici non era sufficiente applicare la categoria riferita all’attività prevalente senza verificare la specifica destinazione e le condizioni regolamentari.

  • Costituzione, art. 111, sesto comma

    tale da non attingere la soglia del "minimo costituzionale" richiesto dall' art. 111 , sesto comma, Cost.

    La motivazione è nulla per apparenza solo quando non consente di comprendere la ratio decidendi e di controllare il ragionamento del giudice, scendendo sotto il livello minimo costituzionalmente richiesto. Nel caso concreto la motivazione della sentenza regionale superava tale soglia, anche se la decisione era errata su altri profili.

  • Codice di procedura civile, art. 132, secondo comma, n. 4

    è necessario e sufficiente, in base all' art. 132 , secondo comma, n. 4, cod. proc. civ., che esponga, in maniera concisa, gli elementi in fatto e di diritto posti a fondamento della sua decisione

    Il giudice di merito non è tenuto a rispondere singolarmente a ogni argomento difensivo: è sufficiente che esponga in modo conciso le ragioni di fatto e di diritto della decisione. Gli argomenti non esaminati possono ritenersi implicitamente disattesi se subordinati alle ragioni accolte.

  • Codice di procedura civile, art. 360, primo comma, n. 5

    Nel testo applicabile, il vizio di contraddittoria motivazione non costituisce un autonomo motivo di ricorso per cassazione; non può essere riproposto sotto la forma della nullità ex art. 360, n. 4, quando la censura riguarda soltanto la contraddittorietà della motivazione.

  • Codice di procedura civile, art. 374, comma 2

    La rimessione alle Sezioni Unite richiede che siano adeguatamente prospettate le condizioni previste dalla norma; la Corte ha escluso che la società le avesse dimostrate nel ricorso.

Massime di principio

  • Per ottenere l’esclusione TARES di una superficie non basta affermare che vi si producono rifiuti speciali: il contribuente deve identificare con precisione le aree, documentare la tipologia dei rifiuti e provare il trattamento o l’avvio a recupero secondo legge.
  • La categoria generica di “imballaggi” non è sufficiente per decidere la tassabilità: occorre distinguere tra imballaggi primari, secondari e terziari e, per i secondari, verificare se sia attiva la raccolta differenziata.
  • Gli imballaggi terziari non possono essere assimilati ai rifiuti urbani né immessi nel normale circuito comunale; le disposizioni regolamentari locali incompatibili devono essere disapplicate dal giudice tributario.
  • L’esclusione riguarda le superfici in cui i rifiuti speciali si formano di regola e che sono adeguatamente individuate e provate; non si estende automaticamente a locali o aree con destinazioni diverse.
  • La tariffa delle utenze non domestiche va determinata considerando l’attività effettivamente svolta nelle superfici dotate di autonomia e distinta utilizzazione; uffici e aree commerciali possono richiedere categorie tariffarie differenti.
  • La mancanza o l’inadeguatezza della motivazione della sentenza è un vizio distinto dall’errore di diritto: una motivazione comprensibile può superare il minimo costituzionale pur conducendo a una decisione giuridicamente errata.
  • Se un precedente giudicato tra le stesse parti riguarda una questione rilevante, il giudice può prenderne conoscenza anche d’ufficio e utilizzarlo nella decisione.

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