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Sentenza

Sentenza del 17/09/2024 n. 24896 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

HERA ha impugnato per cassazione la sentenza della Commissione tributaria regionale che aveva confermato l’illegittimità degli avvisi relativi alla TARI 2014, secondo semestre. Con i primi due motivi ha contestato l’attribuzione al gestore dell’onere di provare la produzione di rifiuti urbani e ha sostenuto che CEVA non aveva dimostrato in modo sufficiente la produzione continuativa di rifiuti speciali e le superfici interessate. Con il terzo motivo ha contestato la qualificazione dei rifiuti come imballaggi terziari, sostenendo che fossero invece primari o secondari.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi due motivi, ritenendo che spettasse a CEVA provare la natura speciale dei rifiuti, la produzione continuativa e prevalente, l’esatta delimitazione delle superfici interessate e lo smaltimento autonomo. La prova relativa alla maggior parte dei locali non giustificava l’annullamento integrale degli avvisi: occorreva verificare anche l’eventuale produzione di rifiuti urbani nelle aree residue e applicare la quota fissa della TARI all’intera superficie detenuta, che resta dovuta anche quando alcuni rifiuti speciali siano smaltiti autonomamente. Il terzo motivo è stato dichiarato assorbito, senza decisione sulla classificazione dei rifiuti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio, anche per le spese, alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna in diversa composizione, per un nuovo esame secondo questi principi.

Norme richiamate

  • Art. 1, commi 641 e 649, legge n. 147 del 2013

    Conseguentemente è onere del contribuente provare, a fronte della pretesa impositiva dell'Amministrazione, che tali aree producono, in via continuativa e prevalente, rifiuti speciali, prova assente nel caso di specie, e solo all'esito di tale onere e in assenza di loro assimilazione a quelli urbani, spetta l'esenzione del pagamento della quota variabile della TARI.

    L’esclusione dalla quota variabile per rifiuti speciali richiede che il contribuente dimostri produzione continuativa e prevalente, natura non assimilata dei rifiuti, superfici interessate e smaltimento autonomo. La detenzione di locali suscettibili di produrre rifiuti urbani costituisce il presupposto del tributo.

  • Art. 1, comma 649, legge n. 147 del 2013

    Il presupposto impositivo della parte variabile della tariffa (sempre che sia stato istituito ed effettivamente svolto il servizio di raccolta e smaltimento) va individuato nella produzione di rifiuti urbani o assimilati, ferma restando la facoltà dei Comuni di prevedere una riduzione di questa parte variabile nel caso in cui il contribuente provi di smaltire in proprio, in tutto o in parte, i rifiuti assimilati prodotti; per contro, la quota variabile della tariffa non è dovuta allorquando il contribuente provi di produrre in via prevalente e continuativa rifiuti speciali non assimilabili o comunque non assimilati, e smaltiti autonomamente a mezzo di ditte esterne autorizzate.

    La quota variabile può essere ridotta per rifiuti assimilati smaltiti autonomamente secondo le regole comunali; non è dovuta per rifiuti speciali non assimilati prodotti in via prevalente e continuativa e smaltiti tramite operatori autorizzati, purché il contribuente ne dia prova.

  • Art. 1, comma 651, legge n. 147 del 2013 e D.P.R. 17 aprile 1999, n. 158

    Ai costi di investimento generali per il servizio di smaltimento devono contribuire tutti (coloro che hanno immobili nel territorio interessato) a prescindere dallo smaltimento diretto di alcuni rifiuti.

    La quota fissa finanzia i costi generali del servizio e resta dovuta per le superfici detenute astrattamente idonee a produrre rifiuti, anche se alcuni rifiuti sono speciali e vengono smaltiti autonomamente.

  • Art. 62, comma 3, D.Lgs. n. 507 del 1993

    In base all' art.62, terzo comma, cit., il quale rapporta la tassa alle superfici dei locali occupati o detenuti, stabilendo l'esclusione della sola parte di esse in cui, per struttura e destinazione, si producono i rifiuti speciali;

    L’esclusione dalla superficie imponibile è circoscritta alla parte di locali che, per caratteristiche strutturali e destinazione, produce di regola rifiuti speciali; non si estende automaticamente all’intero insediamento.

  • Art. 14, commi 10 e 11, D.L. n. 201 del 2011

    In base all' art. 14 , decimo ed undicesimo comma, d. L. 201/2011 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano di regola rifiuti speciali, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

    La superficie produttiva di rifiuti speciali è esclusa dal calcolo del tributo solo se il produttore prova che i rifiuti sono stati trattati nel rispetto della normativa.

  • Art. 360, primo comma, n. 3, codice di procedura civile

    Ne segue la cassazione della sentenza impugnata, in accoglimento dei primi due motivi di ricorso -assorbito logicamente il terzo motivo - ed il rinvio alla C.G.T. di secondo grado dell'Emilia-Romagna, che riconsidererà la fattispecie alla luce dei principi indicati, provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

    La Corte ha accolto le censure di violazione di legge sui presupposti e sulla ripartizione dell’onere probatorio, cassando la decisione e rinviando per il nuovo esame; la diversa censura è rimasta assorbita.

Massime di principio

  • Chi chiede l’esclusione o la riduzione della TARI per rifiuti speciali deve provare la natura dei rifiuti, la produzione continuativa e prevalente, il trattamento o smaltimento conforme e le superfici precise in cui si formano.
  • La prova che alcuni locali producono rifiuti speciali non esclude il tributo per l’intero sito: occorre distinguere le superfici interessate da quelle che possono produrre rifiuti urbani ordinari.
  • Lo smaltimento autonomo dei rifiuti speciali può incidere sulla quota variabile, ma non elimina la quota fissa, destinata a finanziare i costi generali del servizio.
  • In caso di prova parziale, il giudice deve valutare l’eventuale fondatezza parziale della pretesa tributaria, anziché annullare integralmente gli avvisi senza verificare le superfici residue e le diverse componenti della tariffa.

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