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Sentenza

Sentenza del 18/09/2024 n. 313 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Friuli Venezia Giulia

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La controversia riguarda la deducibilità ai fini IRES (e la detraibilità IVA) di spese per sponsorizzazioni per complessivi € 75.500,00 effettuate dalla X SRL a favore di società sportive dilettantistiche; l'Ufficio contestava l'inerenza, la congruità e l'effettività delle spese (nonché la detraibilità dell'IVA per € 16.610,00) e recuperava anche perdite fiscali 2015 utilizzate dalla società. La X SRL eccepiva altresì presunta illegittimità procedurale (violazione art. 12 comma 7 L. n. 212/2000) e invocava l'operatività dell'art. 90, comma 8, L. n. 289/2002 per sostenere la deducibilità automatica delle sponsorizzazioni sotto € 200.000.

La decisione

Il giudice di appello ha ritenuto fondato l'appello dell'Agenzia delle Entrate e ha riformato la sentenza di primo grado che aveva accolto i ricorsi della X SRL. La Corte ha riconosciuto che l'art. 90, comma 8, L. 289/2002 introduce una presunzione circa la natura pubblicitaria della spesa ma non abroga i requisiti di deducibilità previsti dall'art. 109 del TUIR: competenza, certezza, determinabilità e, soprattutto, inerenza (effettività e congruità). Poiché il contribuente non ha fornito prove adeguate (contratti, specifiche attività promozionali riconducibili all'importo erogato, documentazione sui risultati e correlazione con la clientela) e risultavano elementi oggettivi di sproporzione (incidenza elevata delle sponsorizzazioni sul volume di operazioni passive, mercato di riferimento e natura locale del target rispetto al mercato effettivo dell'impresa), la deducibilità è stata esclusa. Le spese di lite di entrambi i gradi sono state compensate.

Norme richiamate

  • L. n. 289/2002, art. 90, comma 8

    "il corrispettivo in denaro o in natura erogato a favore di società, associazioni sportive dilettantistiche ... costituisce, per il soggetto erogante, fino ad un importo annuo complessivamente non superiore a 200.000,00 euro, di spesa di pubblicità, volta alla promozione dell'immagine o dei prodotti del soggetto erogante mediante una specifica attività del beneficiario"

    La norma introduce una presunzione sulla natura pubblicitaria della sponsorizzazione (fino a €200.000) ma non elimina l'esigenza, ai fini della deducibilità, di verificare inerenza, congruità ed effettività del costo ai sensi dell'art.109 TUIR.

  • D.P.R. 917/1986 (TUIR), art. 109

    Stabilisce i requisiti generali per la deducibilità dei componenti negativi: competenza, certezza, determinabilità e inerenza; questi requisiti restano applicabili anche alle sponsorizzazioni qualificate come spese di pubblicità dall'art.90.

  • D.P.R. 633/1972, art. 19

    Norma richiamata relativamente alla detraibilità dell'IVA; la detrazione IVA sulle sponsorizzazioni è condizionata da regolarità formale e dalla riconducibilità dell'operazione a costi inerenti all'attività imponibile.

  • L. n. 212/2000, art. 12, comma 7

    Richiamata dall'odierna controversia con riferimento a un'eccezione procedurale (termine per notificare avvisi), ma la decisione di merito è stata fondata sul profilo sostanziale dell'inerenza, non sul vizio procedurale.

  • D. Lgs. n. 218/1997, art. 5, comma 1

    Richiamato in relazione al procedimento di adesione avviato dall'Ufficio per contestare le spese.

Massime di principio

  • L'art. 90, comma 8, L. 289/2002 riconosce una presunzione sulla natura pubblicitaria delle sponsorizzazioni (entro €200.000) ma non dispensa il contribuente dall'onere di provare l'inerenza, la congruità e l'effettività della spesa ai sensi dell'art.109 TUIR.
  • L'onere della prova circa l'esistenza e l'inerenza del costo grava sul contribuente una volta che l'Amministrazione abbia fornito elementi indiziari di sproporzione o anomalie; documentazione generica (fotografie, logo su magliette) può risultare insufficiente.
  • Per dimostrare l'inerenza è opportuno produrre contratti/accordi di sponsorizzazione che specifichino le obbligazioni del beneficiario, fatture, prove di pagamento, report sulle attività promozionali svolte, dati sulla platea raggiunta (frequenze, tirature, presenze agli eventi, diffusione media o digitale) e ogni elemento che renda plausibile la correlazione tra target della sponsorizzazione e clientela potenziale dell'impresa.
  • Elementi oggettivi come l'incidenza anomala delle sponsorizzazioni sul volume d'affari, la sproporzione tra importo sponsorizzato e tipologia di controprestazioni o l'incongruenza tra target locale degli eventi sponsorizzati e mercato di riferimento dell'impresa sono indizi legittimi per l'Ufficio per contestare la deducibilità.
  • Ai fini IVA occorre comprovare la natura e l'effettività dell'operazione con documentazione idonea (ricevute, fatture, contratti e link tra l'operazione e l'attività imponibile) per poter esercitare il diritto alla detrazione.
  • In fase preventiva è consigliabile formalizzare sempre contratti di sponsorizzazione dettagliati, monitorare e misurare le attività promozionali del beneficiario e conservare evidenze oggettive dell'efficacia/portata della promozione per resistere a contestazioni di inerenza.

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