Sentenza del 16/09/2024 n. 1111 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione di un avviso di accertamento fiscale (M0XXU). Il contribuente ha proposto ricorso e appello contro la decisione di primo grado che aveva respinto il ricorso. Nel corso del giudizio di appello il contribuente ha aderito alla definizione agevolata prevista dalla L. 197/2022 (commi 186-202, cd. 'rottamazione quater') e ha effettuato il pagamento previsto in unica soluzione il 29.09.2023; ha quindi chiesto l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 1, comma 198, L. 197/2022.
La decisione
La Commissione Regionale ha dichiarato estinto il giudizio per effetto dell'adesione del contribuente alla definizione agevolata (rottamazione quater) e ha compensato le spese tra le parti. La decisione richiama l'orientamento della Corte di Cassazione secondo cui l'adesione alla definizione agevolata opera come causa estintiva esterna, ope legis, e che l'inammissibilità sopravvenuta per adesione non implica condanna alle spese quando la definizione è perfezionata e le parti concordano sulla compensazione.
Norme richiamate
Legge 29 dicembre 2022, n. 197 (commi 186-202)
art. 1, commi 186-202; art. 1, comma 198
L'adesione alla procedura di definizione agevolata (cd. rottamazione quater) e il relativo pagamento, se perfezionati, determinano l'estinzione del giudizio relativo ai carichi interessati ope legis; il comma 198 consente la dichiarazione di estinzione del processo.
La norma mira a scoraggiare impugnazioni dilatorie prevedendo conseguenze per impugnazioni infondate o strumentali (applicabile all'inammissibilità originaria del gravame). Tuttavia, la sanzione relativa non si applica quando l'inammissibilità deriva da eventi sopravvenuti come l'adesione alla definizione agevolata perfezionata.
Massima giurisprudenziale - Cass. n. 13554/24 (richiami a sentenze recenti)
Cass. n. 13554/24 e richiami (es. Cass. n. 15722/23; n. 36220/23; n. 46/24; n. 4304/24; n. 5011/24)
La Corte ha affermato che la manifestazione di volontà di aderire alla definizione agevolata comporta l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti sui relativi carichi; ne consegue che il giudice può dichiarare l'inammissibilità sopravvenuta del ricorso per carenza di interesse quando risulti l'adesione senza riserve, e che la compensazione delle spese è compatibile con la finalità della definizione agevolata.
Massime di principio
- L'adesione perfezionata a una procedura di definizione agevolata (rottamazione) estingue il giudizio relativo ai carichi oggetto della definizione ope legis, indipendentemente dallo stato del processo.
- Perché l'estinzione operi è necessario il perfezionamento della procedura, in particolare il pagamento previsto; una mera dichiarazione di adesione senza pagamento non produce automaticamente l'estinzione.
- La dichiarazione di estinzione può essere disposta dal giudice anche d'ufficio o su richiesta delle parti e, se le parti concordano, le spese possono essere compensate.
- Le misure sanzionatorie previste per impugnazioni dilatorie (es. effetti sul contributo unificato) si applicano all'inammissibilità originaria dovuta a comportamenti strumentali, ma non quando l'inammissibilità è determinata da eventi sopravvenuti e legittimi come l'adesione perfezionata alla definizione agevolata.
- In giudizi analoghi il contribuente che intende avvalersi della definizione dovrebbe assicurarsi di adempiere pienamente e tempestivamente alle condizioni di pagamento e documentazione per ottenere l'estinzione; l'Amministrazione può concordare l'estinzione e la compensazione delle spese.
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