Cassazione Civile, Ordinanza n. 23183/2023 del 31/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La lite nasce dall’impugnazione, da parte di un contribuente, di avvisi di intimazione relativi a due cartelle di pagamento IRPEF per annualità 2003 e 2004. In primo grado il ricorso è stato respinto; in appello, invece, la commissione tributaria regionale ha annullato cartelle e avvisi ritenendo viziate le notifiche. La società della riscossione ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando la violazione degli artt. 26 d.P.R. n. 602/1973 e 60 d.P.R. n. 600/1973. Quanto alla prima cartella, sosteneva che la notifica fosse valida perché eseguita secondo la disciplina dell’art. 140 c.p.c., con affissione all’albo comunale e raccomandata informativa, e che l’erronea barratura della casella relativa a "persona giuridica" non ne inficiasse la ritualità, essendo comunque la raccomandata pervenuta a un soggetto che aveva sottoscritto l’avviso di ricevimento. Quanto alla seconda cartella, sosteneva che la notificazione fosse legittima ai sensi della disciplina dell’irreperibilità assoluta, essendo stata eseguita mediante deposito presso la casa comunale dopo verifica dell’irreperibilità del destinatario nel comune del domicilio fiscale. La Corte esamina entrambe le notifiche: per la seconda ritiene che la relata non dimostri sufficientemente i presupposti dell’irreperibilità assoluta, poiché dalla sola certificazione anagrafica richiamata non emerge la necessità di ricorrere al deposito in casa comunale senza ulteriori ricerche sulla concreta ubicazione del destinatario nel comune; per la prima osserva che la raccomandata informativa, pur ricevuta, risultava erroneamente riferita a "persona giuridica" anziché a persona fisica, errore ritenuto idoneo a spezzare la presunzione che la comunicazione sia pervenuta nella sfera di conoscibilità del destinatario reale.
La decisione
La Corte di cassazione rigetta il ricorso della società della riscossione. Ritiene infondato l’unico motivo, confermando la decisione della CTR che aveva annullato le cartelle di pagamento e gli avvisi di intimazione per nullità delle notificazioni. Sul primo atto, la nullità discende dall’erroneo collegamento del consegnatario della raccomandata informativa a una persona giuridica invece che a una persona fisica destinataria dell’atto, con conseguente venir meno della presunzione di conoscenza; sul secondo atto, la Corte rileva che non risultano adeguatamente dimostrati i presupposti dell’irreperibilità assoluta richiesti per la notificazione ex art. 60, comma 1, lett. e), d.P.R. n. 600/1973, essendo necessarie ricerche idonee a verificare l’assenza di abitazione, ufficio o azienda nel comune e non essendo sufficiente il richiamo a una certificazione anagrafica contrastante con altre risultanze. La ricorrente è inoltre condannata al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
La notifica della cartella di pagamento deve rispettare il combinato disposto con l’art. 60 d.P.R. n. 600/1973; nelle ipotesi richiamate dalla decisione non basta una mera affermazione formale di avvenuta notifica, ma occorre il corretto ricorrere della specifica modalità notificatoria prevista dalla legge.
Per la notificazione degli atti impositivi è necessario distinguere tra irreperibilità relativa e assoluta; l’irreperibilità assoluta presuppone che nel comune del domicilio fiscale il contribuente non abbia più abitazione, ufficio o azienda e richiede ricerche effettive idonee a dimostrarlo.
Nel caso di irreperibilità relativa, il perfezionamento della notifica richiede tutti gli adempimenti previsti, compresa l’effettiva ricezione della raccomandata informativa; la sola spedizione non è sufficiente.
La presunzione di conoscenza della comunicazione può operare solo se la raccomandata sia correttamente riferibile al vero destinatario; l’errore che impedisce il corretto collegamento tra consegnatario e destinatario reale può escluderne l’operatività.
Massime di principio
- La notificazione della cartella di pagamento è nulla quando la raccomandata informativa o gli altri adempimenti prescritti dalla disciplina speciale non consentano di ritenere che l’atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario effettivo.
- L’irreperibilità assoluta del contribuente non può essere desunta in modo apodittico dalla sola annotazione del messo notificatore o da una certificazione anagrafica isolata: occorrono ricerche concrete e una relata che dia conto, con sufficiente chiarezza, dell’effettivo compimento delle verifiche richieste.
- Quando la legge richiede il ricorso alla procedura per irreperibili assoluti, il notificante deve dimostrare l’impossibilità di notificare presso abitazione, ufficio o azienda nel comune del domicilio fiscale; in mancanza, la notifica va eseguita secondo le forme ordinarie previste per l’irreperibilità relativa.
- La raccomandata informativa ex art. 140 c.p.c. ha funzione meramente informativa e, in quanto tale, deve comunque essere correttamente riferibile al destinatario; un errore che ne alteri il collegamento con il reale destinatario può determinare nullità della notificazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23127/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23128/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23130/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23131/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23132/2023 del 31/07/2023
- ordinanza_civile · 31 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 23135/2023 del 31/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →