Cassazione Penale, Sentenza n. 18533/2022 del 11/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il Procuratore impugnava l'ordinanza con cui il giudice dell'esecuzione aveva dichiarato il non luogo a provvedere e aveva restituito gli atti al pubblico ministero in relazione all'esecuzione di una confisca disposta con sentenza definitiva nei confronti di Di Tella Francesco. Il ricorrente sosteneva che la pronuncia del Tribunale avesse creato una stasi processuale non altrimenti sanabile e contestava il riparto di competenze tra pubblico ministero e giudice/cancelleria nell'esecuzione della confisca, richiamando numerose norme (art. 655, 660, 658 c.p.p.; art. 735-bis c.p.p.; disposizioni di carattere amministrativo e di regolamento e varie norme sul sequestro e confisca) e una circolare interna (Registro F.U.G. n. 41/2009), ritenendo che l'esecuzione e gli adempimenti relativi alla confisca dovessero spettare alla cancelleria o al giudice e non al pubblico ministero nella forma svolta
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che l'ordinanza impugnata fosse un provvedimento interlocutorio (dichiarazione di non luogo a provvedere con restituzione degli atti) non impugnabile per cassazione in assenza di specifica previsione; non sussisteva la figura dell'atto "abnorme" perché non era dimostrata una stasi processuale irreversibile o l'impossibilità per il PM di proseguire senza compiere un atto null§. La Corte ha altresì affermato che, secondo la disciplina vigente, il pubblico ministero ha l'onere generale di curare l'esecuzione (art. 655 c.p.p.), che le norme richiamate dal ricorrente non escludono la competenza del PM per l'esecuzione della confisca o sono irrilevanti/erroneamente interpretate (ad es. norme relative alle pene pecuniarie, disposizioni abrogate, norme che disciplinano amministrazione o vendita di beni sequestrati solo se espressamente richiesto dal PM). Infine la circolare F.U.G. non ha efficacia normativa. Conseguenza: il ricorso è inammissibile e l'ordinanza del tribunale rimane impregiudicata
Norme richiamate
Secondo la Corte contiene la regola generale che il pubblico ministero cura d'ufficio l'esecuzione dei provvedimenti, salvo diversa disposizione di legge; la norma è applicabile anche in materia di confisca e non risulta deroga che trasferisca automaticamente l'esecuzione alla cancelleria o al giudice.
Riguarda l'esecuzione delle pene pecuniarie; la Corte osserva che le disposizioni su pene pecuniarie non sono direttamente pertinenti alla confisca, per cui il richiamo del ricorrente non prova l'incompetenza del PM in materia di confisca.
Norma sulla trasmissione degli atti al PM presso il magistrato di sorveglianza per misure di sicurezza; la Corte ritiene che non si possa leggere tale disposizione a contrario per escludere la competenza del PM nell'esecuzione della confisca.
Norma sull'esecuzione di provvedimenti stranieri di confisca applicando le regole delle pene pecuniarie; la Corte rileva la non rilevanza della disposizione nel caso concreto, perché non si trattava di esecuzione di provvedimento straniero.
Richiamata dal ricorrente ma effettivamente abrogata (la Corte ricorda l'abrogazione operata dall'art. 299 del d.P.R. n. 115/2002), dunque non applicabile.
Norma che disciplina vendita o distruzione delle cose confiscate; la Corte osserva che si tratta di disposizioni relative all'amministrazione/alienazione dei beni sequestrati/confiscati che, comunque, richiederebbero una specifica sollecitazione/istanza del PM nel caso concreto.
Norma che assimila alcune confische a quelle per valore; la Corte ritiene che la disposizione non attribuisca competenze esecutive al giudice in luogo del PM e dunque non supporta la tesi del ricorrente.
art. 104-bis disp. att. c.p.p.
Richiamata in tema di amministrazione dei beni sequestrati e confiscati; la Corte precisa che la norma non trasferisce automaticamente all'ufficio giudiziario il compito di esecuzione senza una specifica indicazione o richiesta del PM.
art. 183-quater disp. att. c.p.p.
Stabilisce competenza del giudice dell'esecuzione per l'emissione di provvedimenti di confisca in casi particolari (art. 240-bis c.p.); la Corte rileva che la norma riguarda l'emissione del provvedimento e non la sua esecuzione.
Norma sul potere della cancelleria di eseguire la vendita delle cose confiscate; la Corte afferma che anche tale previsione non è di per sé idonea a escludere la necessità che il PM formuli richieste specifiche per l'esecuzione.
artt. 150, 151, 152 d.P.R. n. 115/2002
Norme citate dal ricorrente ma, secondo la Corte, non pertinenti o applicabili al caso concreto (alcune riguardano il sequestro piuttosto che la confisca) e comunque non modificano il quadro di competenze così come interpretato dalla Corte.
Richiama il principio di tassatività dei mezzi di impugnazione: la Corte lo usa per motivare l'impossibilità di impugnare un provvedimento interlocutorio con ricorso per cassazione se non espressamente previsto.
Norma richiamata in tema di nullità e dei rimedi processuali disponibili; la Corte sottolinea la limitazione delle nullità deducibili e, correlativamente, la necessità di non estendere in via interpretativa i mezzi di impugnazione.
Richiamato per spiegare che la natura interlocutoria del provvedimento esclude anche l'opposizione prevista da tale articolo, in quanto qui non sussistono i presupposti per tale rimedio.
Norma sulla confisca per equivalente; citata dal contesto fattuale ma la Corte non ha ritenuto che implichi una diversa competenza esecutiva rispetto a quanto previsto dall'art. 655 c.p.p.
Norma sulle confische in casi particolari richiamata nella discussione; la Corte precisa che le norme che rinviano ad essa, anche quando attribuiscono funzioni al giudice, riguardano l'emissione e non automaticamente l'esecuzione.
art. 12-bis e 12-ter d.lgs. n. 74/2000
Richiamate nel contesto della confisca fiscale; la Corte osserva che l'assimilazione operata da alcune norme non comporta di per sé un trasferimento di competenze esecutive dal PM al giudice.
Circolare Registro F.U.G. n. 41 del 30/07/2009
Atto interno dell'amministrazione (direzione generale); la Corte ribadisce che una circolare amministrativa non ha efficacia normativa per ripartire competenze giudiziarie o modificare le regole di esecuzione previste dalla legge.
Massime di principio
- I provvedimenti interlocutori (es. dichiarazione di non luogo a provvedere e restituzione degli atti) sono in linea di principio non impugnabili per cassazione, salvo espressa previsione di legge.
- Il principio generale è che il pubblico ministero cura l'esecuzione dei provvedimenti (art. 655 c.p.p.); l'attribuzione di specifici adempimenti a cancelleria o giudice richiede un fondamento normativo chiaro o una specifica istanza del PM.
- La categoria dell'abnormità del provvedimento è eccezionale e va usata restrittivamente: sussiste solo se l'atto determina una stasi processuale non altrimenti superabile o implica un'evidente carenza di poteri che impedisce la prosecuzione del processo senza compiere atti nulli.
- Le norme che disciplinano l'amministrazione, vendita o distruzione di beni sequestrati/confiscati non trasferiscono automaticamente la competenza esecutiva al giudice/cancelleria: spesso è necessario che il PM formuli richieste esplicite per attivare tali procedure.
- Atti amministrativi interni (circolari) non possono sostituire o modificare la disciplina prevista dalla legge in materia di riparto di competenze e mezzi di impugnazione.
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