Cassazione Civile, Ordinanza n. 06017/2023 del 28/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (professionista)
La controversia
La lite origina dall’incarico conferito a un geometra per predisporre e presentare la domanda di condono relativa a tre abusi edilizi su un immobile di proprietà dei committenti (pensilina, veranda e locale interrato). In primo grado era stata riconosciuta la responsabilità professionale del tecnico per inadempimento del mandato, con condanna alla restituzione dei compensi e al risarcimento del danno. La Corte d’appello ha invece confermato solo la restituzione del compenso, escludendo il danno perché ha ritenuto che la pratica di condono non fosse definitivamente improcedibile: per la tettoia e la veranda la sanabilità sarebbe rimasta possibile mediante integrazione della domanda, e per il vano interrato non era provato che l’inadempimento avesse comportato maggiori esborsi. I ricorrenti hanno proposto cinque motivi: 1) violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e dell’art. 39 l. n. 724/1994, oltre a omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo che la Corte d’appello avesse errato nel ritenere tardiva la richiesta integrativa e nel valorizzare una lettera del 13 novembre 1996; 2) violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994 e dell’art. 2, comma 38, l. n. 662/1996, sostenendo che senza silenzio assenso non poteva applicarsi il principio sull’improcedibilità per tardiva richiesta integrativa; 3) violazione dell’art. 39 l. n. 724/1994 per mancato pagamento dell’oblazione; 4) violazione del medesimo articolo per asserita limitazione della domanda di sanatoria alla sola pensilina; 5) violazione degli artt. 91, 112 e 346 c.p.c. per avere la Corte territoriale riformato anche la statuizione sulle spese pur in assenza di specifico appello sul punto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi: il primo perché mirava a una diversa lettura del materiale istruttorio e, quanto all’omesso esame, riguardava elementi probatori e non un fatto storico decisivo; i motivi dal secondo al quarto perché non scalfivano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla persistente procedibilità della domanda di condono e quindi sull’assenza di prova del danno da definitivo insuccesso della sanatoria; il quinto perché la statuizione sulle spese è accessoria rispetto alla decisione di merito e può essere ridefinita quando l’appello incida, anche solo parzialmente, sulla soccombenza complessiva. È stata inoltre disposta la condanna dei ricorrenti alle spese del giudizio di legittimità e dato atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
è richiamato come parametro per le censure di violazione e falsa applicazione di legge
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
l’omesso esame deve riguardare un fatto storico decisivo e controverso, non singoli elementi istruttori
la censura non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del merito o delle prove
disciplina la procedura di condono; la tardiva richiesta di integrazione documentale determina improcedibilità solo se trasmessa entro il termine annuale previsto
art. 2, comma 38, l. n. 662 del 1996
fissa il termine annuale applicabile al Comune per la richiesta di integrazione documentale
richiamato per distinguere il fatto storico principale dal fatto secondario ai fini del vizio di cui all’art. 360, n. 5
la statuizione sulle spese segue l’esito complessivo della lite e può essere rivista se cambia, anche parzialmente, la decisione sul merito
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
in caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato insieme al comma 1-quater per il contributo unificato aggiuntivo
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione, il vizio di omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda solo un fatto storico principale o secondario, decisivo e controverso; non è deducibile per denunciare la mancata considerazione di singoli documenti o elementi istruttori quando il fatto rilevante sia stato comunque esaminato dal giudice di merito.
- La censura per violazione di legge non può essere utilizzata per ottenere una nuova valutazione delle prove o una ricostruzione alternativa dei fatti, perché il giudizio di legittimità non è un terzo grado di merito.
- In materia di condono edilizio, la tardiva richiesta di integrazione documentale comporta improcedibilità della domanda solo se la richiesta è stata trasmessa dall’amministrazione entro il termine previsto dalla legge; se la richiesta è tardiva, la domanda può restare procedibile e la sanatoria non può essere considerata definitivamente preclusa.
- Ai fini del risarcimento del danno da inadempimento professionale, il danno non può essere affermato in via automatica: occorre allegare e provare che l’inadempimento abbia prodotto un pregiudizio concreto e attuale, distinto dalla mera violazione dell’obbligazione.
- La statuizione sulle spese di lite ha natura accessoria rispetto alla decisione di merito e può essere adeguata al nuovo esito complessivo della controversia anche se l’impugnazione investe prevalentemente il capo principale.
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