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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05380/2024 del 29/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (venditore)

La controversia

La controversia nasce dall'acquisto di un immobile oggetto di contratto preliminare concluso a condizioni ritenute alterate da dolo incidente: secondo la prospettazione degli attori, i promittenti venditori avrebbero taciuto l'esistenza di una servitù di passaggio pedonale e carraio gravante sul bene. Il tribunale aveva riconosciuto un risarcimento parziale, comprensivo anche di spese sostenute dagli acquirenti per una soluzione transattiva con i vicini e per ridurre i disagi derivanti dalla servitù. La corte d'appello ha invece ridotto il danno risarcibile alla sola differenza tra il prezzo corrisposto dagli acquirenti ai venditori e quello da questi ultimi pagato al precedente proprietario, escludendo come non causalmente ricollegate le ulteriori spese sostenute per ovviare alla servitù. Il ricorrente per cassazione ha denunciato: 1) violazione degli artt. 1440, 2043 c.c. e degli artt. 185, comma 2, e 640 c.p., sostenendo che nel danno da reato rientrino anche i danni mediati e indiretti secondo regolarità causale e che le spese per gli accordi con i vicini fossero conseguenza necessaria del comportamento doloso; 2) omesso esame di un fatto decisivo e motivazione apparente, deducendo che la risarcibilità di tutte le voci di danno sarebbe stata già apprezzata in sede penale e civile, anche mediante sequestro conservativo; 3) conseguente errore sulla regolazione delle spese di lite.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha chiarito che, nel dolo incidente ex art. 1440 c.c., il danno risarcibile va rapportato al minor vantaggio o al maggior aggravio economico subito dal deceptus rispetto alle condizioni in cui il contratto sarebbe stato concluso senza il comportamento scorretto, e deve comunque essere causalmente collegato alla condotta secondo il criterio dell'art. 1223 c.c. Applicando tale criterio, ha ritenuto corretta la decisione di merito che aveva escluso le spese sostenute per la transazione con i vicini, poiché non erano conseguenza causalmente riferibile al dolo, ma derivavano da una scelta autonoma degli acquirenti rispetto alla persistente realtà del peso gravante sull'immobile. Ha poi dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non denunciava un fatto storico decisivo omesso, ma solo una contestazione sulla valutazione di precedenti atti o decisioni; ha ritenuto infine il terzo motivo un non motivo, essendo meramente derivato dall'eventuale accoglimento degli altri. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 1440 c.c.

    "Se i raggiri non sono stati tali da determinare il consenso, il contratto è valido, benché senza di essi sarebbe stato concluso a condizioni diverse; ma il contraente in mala fede risponde dei danni"

    Nel dolo incidente il contratto resta valido, ma il contraente in mala fede risponde dei danni; il risarcimento copre il pregiudizio da minor vantaggio o maggior aggravio economico causalmente collegato al raggiro.

  • art. 2043 c.c.

    Richiamato come norma generale della responsabilità extracontrattuale, nel cui ambito opera la regola causale per l'individuazione del danno risarcibile.

  • art. 1223 c.c.

    "Il risarcimento del danno ... deve comprendere così la perdita subita dal creditore come il mancato guadagno, in quanto ne siano conseguenza immediata e diretta"

    È la norma che esprime la regola causale per selezionare le conseguenze risarcibili; la Corte la legge secondo il criterio della causalità giuridica e della regolarità causale.

  • art. 2056 c.c.

    Rende applicabile alla responsabilità extracontrattuale il criterio di cui all'art. 1223 c.c. per la delimitazione del danno risarcibile.

  • artt. 1218 e 2043 c.c.

    Richiamati per descrivere la causalità come criterio di imputazione del fatto illecito e di delimitazione delle conseguenze risarcibili.

  • artt. 40 e 41 c.p.

    Evocati per distinguere la causalità materiale, fondata sul principio di equivalenza causale, dalla causalità giuridica rilevante ai fini della quantificazione del danno.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    Il vizio è configurabile solo come omesso esame di un fatto storico decisivo, non come mera insufficienza motivazionale o dissenso sulla valutazione delle risultanze processuali.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    Richiamato, insieme all'art. 369 c.p.c., per l'onere del ricorrente di indicare il fatto storico omesso e i dati processuali da cui risulta.

  • art. 369, comma 2, n. 4, c.p.c.

    Richiamato per il necessario deposito degli atti e documenti su cui il motivo di ricorso si fonda.

  • art. 336, comma 1, c.p.c.

    La statuizione sulle spese segue la sorte della decisione sul merito; il motivo che la contesta solo come effetto dell'eventuale accoglimento degli altri è un non motivo.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Accertati i presupposti processuali, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n. 228

    Norma richiamata per l'introduzione dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

  • art. 185, comma 2, c.p.

    Richiamato dal ricorrente nel motivo di ricorso, insieme all'art. 640 c.p., per sostenere la risarcibilità del danno da reato.

  • art. 640 c.p.

    Richiamato dal ricorrente quale riferimento al reato di truffa, posto a fondamento della domanda risarcitoria.

Massime di principio

  • Nel dolo incidente ex art. 1440 c.c. il danno risarcibile non coincide con il pregiudizio da mancata conclusione del contratto, ma con il minor vantaggio o maggior aggravio economico rispetto alle condizioni alle quali il contratto sarebbe stato concluso senza il raggiro.
  • Ai fini della risarcibilità, non basta allegare che un costo sia stato sostenuto dopo il comportamento illecito: occorre dimostrare un nesso causale giuridicamente rilevante tra condotta e conseguenza dannosa; se l'esborso deriva da una scelta autonoma e non imposta dall'illecito, esso resta fuori dal risarcimento.
  • La distinzione tra conseguenze immediate/dirette e mediate/indirette non è decisiva in sé: ciò che conta è il criterio di regolarità causale e la verifica controfattuale delle conseguenze normalmente ricollegabili al fatto lesivo.
  • Nel giudizio di cassazione ex art. 360, n. 5, c.p.c. non è censurabile la mera insufficienza o non condivisione della motivazione, ma solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo, specificamente indicato e discusso tra le parti.
  • La regolazione delle spese di lite segue la sorte della decisione sul merito e non è utilmente censurabile con un motivo che si limiti a richiamare l'eventuale accoglimento di altri motivi senza autonoma critica alla statuizione.
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