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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20625/2021 del 19/07/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (società)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione a decreto ingiuntivo emesso per il saldo di un rapporto di conto corrente bancario e di rapporti collegati di anticipazione bancaria. In primo grado il tribunale, dichiarata la nullità della clausola di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, aveva revocato il decreto ingiuntivo ma aveva comunque condannato la società correntista al pagamento di una somma minore, rigettando la domanda riconvenzionale di ripetizione dell'indebito per impossibilità di ricostruire integralmente il rapporto a causa della mancata produzione di tutti gli estratti conto. In appello, la società correntista otteneva invece una nuova rideterminazione del saldo con condanna della banca e della cessionaria del credito al pagamento in suo favore. Contro la sentenza d'appello hanno proposto ricorso principale la banca incorporante e ricorso incidentale la mandataria della cessionaria, deducendo: nullità della domanda riconvenzionale per indeterminatezza; inammissibilità di domande nuove in appello; inammissibilità dell'appello per difetto di specificità; violazione dell'onere della prova nella ripetizione di indebito e nella ricostruzione dei rapporti bancari; inefficacia delle contestazioni tardive sui saldi approvati; difetto di titolarità passiva in capo alla cessionaria del credito; illegittima ammissione in appello degli estratti conto mancanti; tardività/rinuncia dell'eccezione di prescrizione; errata applicazione del tasso legale invece del tasso sostitutivo previsto dalla normativa sulla trasparenza bancaria; legittimità dell'anatocismo trimestrale in base alla delibera CICR e alla disciplina sopravvenuta.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato sia il ricorso principale sia quello incidentale. Ha ritenuto infondati o inammissibili i motivi della banca e della cessionaria, confermando la decisione della Corte d'appello che aveva rideterminato il saldo del conto corrente sulla base della CTU rinnovata, applicando il tasso legale in assenza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali e depurando il rapporto da capitalizzazione trimestrale non validamente pattuita. La Corte ha inoltre ribadito che la mancata deduzione in appello di alcuni vizi processuali determina giudicato interno, che i documenti nuovi possono essere ammessi se indispensabili, che l'approvazione degli estratti conto non sana la nullità delle clausole sugli interessi, e che per i contratti anteriori alla delibera CICR 2000 le clausole anatocistiche risultano radicalmente nulle, richiedendosi una nuova pattuizione espressa conforme alla delibera stessa. Le spese sono state poste a carico di entrambe le ricorrenti ed è stato disposto l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 163 c.p.c.

    La mancanza di specifica indicazione dei fatti e dei diritti posti a base della domanda può integrare un vizio processuale, ma la relativa questione, se non dedotta tempestivamente, può coprirsi da giudicato interno.

  • art. 164 c.p.c.

    Il vizio di indeterminatezza della domanda o della riconvenzionale non è rilevabile in cassazione se non è stato tempestivamente dedotto nei gradi di merito.

  • art. 111 c.p.c.

    Richiamato per le regole sul subentro del cessionario/avente causa nel processo e sugli effetti della pronuncia verso il successore particolare.

  • art. 112 c.p.c.

    Richiamato nei motivi per denunciare extrapetizione o omissione di pronuncia, ma le censure sono state respinte o ritenute generiche.

  • art. 345 c.p.c.

    Nel previgente testo, i documenti nuovi in appello sono ammissibili se indispensabili; la censura sulla novità delle domande è inammissibile se generica.

  • art. 342 c.p.c.

    L'appello è specifico quando contiene una critica analitica alla decisione impugnata e alla CTU recepita; non è inammissibile se le doglianze sono articolate in modo puntuale.

  • art. 2697 c.c.

    La violazione dell'onere della prova ricorre solo se il giudice attribuisce l'onere alla parte sbagliata, non quando si contesta la valutazione delle prove.

  • art. 2033 c.c.

    La domanda di ripetizione dell'indebito nei rapporti bancari presuppone la ricostruzione del rapporto e la verifica degli addebiti non dovuti.

  • art. 1832 c.c.

    La mancata contestazione dell'estratto conto preclude contestazioni sulle singole annotazioni, ma non impedisce di far valere l'invalidità sostanziale delle clausole da cui derivano gli addebiti.

  • art. 1857 c.c.

    Richiamato in tema di conto corrente bancario e disciplina delle contestazioni sugli estratti conto.

  • art. 119 d.lgs. n. 385/1993

    Richiamato in relazione agli obblighi di documentazione e produzione degli estratti conto.

  • art. 1284 c.c.

    In mancanza di pattuizione scritta degli interessi ultralegali, trova applicazione il tasso legale.

  • art. 120 d.lgs. n. 385/1993

    La disciplina sulla capitalizzazione degli interessi non consente di validare automaticamente clausole anatocistiche anteriori alla delibera CICR se manca una nuova pattuizione conforme.

  • art. 117 d.lgs. n. 385/1993

    Le norme sostitutive introdotte dalla legge sulla trasparenza bancaria non operano retroattivamente.

  • art. 58 T.U.B.

    La cessione del credito bancario non esclude, di per sé, la partecipazione al giudizio del cessionario e l'esame delle questioni relative al rapporto controverso.

  • art. 1406 c.c.

    Richiamato per distinguere la cessione del contratto dalla mera cessione del credito.

  • art. 1260 c.c. e ss.

    Richiamati in tema di cessione del credito e legittimazione/titolarità passiva del cessionario.

  • art. 2935 c.c.

    Richiamato nel motivo sulla prescrizione, poi respinto per tardività e mancata rituale riproposizione.

  • art. 346 c.p.c.

    L'eccezione non riproposta nei gradi successivi si intende rinunciata.

  • art. 180 c.p.c.

    Le eccezioni non rilevabili d'ufficio andavano sollevate tempestivamente nella fase processuale prevista.

  • art. 7 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Per i contratti anteriori alla delibera, l'introduzione della nuova capitalizzazione richiede una espressa pattuizione conforme; non basta il mero avviso pubblicato.

  • art. 2 delibera CICR 9 febbraio 2000

    Richiamato come parametro formale per la valida introduzione della nuova clausola di capitalizzazione.

  • art. 4 L. 154/1992

    Le nullità delle clausole che rinviano agli usi per la determinazione degli interessi non hanno efficacia retroattiva, ma nel caso concreto la Corte ha applicato comunque il tasso legale per difetto di pattuizione scritta.

  • art. 25 d.lgs. n. 342/1999

    La declaratoria di incostituzionalità del comma 3 incide sulla validità delle clausole anatocistiche pregresse.

  • art. 13 DPR n. 115/2002

    È stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità, i vizi processuali relativi alla determinatezza della domanda o alla struttura del thema decidendum non sono scrutinabili se la parte non li ha tempestivamente dedotti in appello, perché su di essi si forma giudicato interno.
  • L'ammissibilità dell'appello va valutata in concreto: è sufficiente una critica analitica della sentenza impugnata e della consulenza recepita, senza che sia richiesta una formula sacramentale.
  • La violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo quando il giudice addossi l'onere probatorio alla parte sbagliata; non quando si contesti, in realtà, la valutazione delle prove o la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito.
  • Nei rapporti di conto corrente, l'approvazione anche tacita dell'estratto conto preclude contestazioni sulle singole annotazioni, ma non impedisce di far valere la nullità o inefficacia del titolo negoziale da cui derivano gli addebiti.
  • In assenza di prova scritta della pattuizione degli interessi ultralegali, il giudice deve applicare il tasso legale; la mera annotazione in conto o la comunicazione unilaterale della banca non suppliscono al difetto di accordo.
  • Nel regime antecedente alla delibera CICR del 2000, le clausole anatocistiche inserite nei contratti bancari sono radicalmente nulle e la valida introduzione di una nuova capitalizzazione richiede una espressa pattuizione conforme alla disciplina sopravvenuta; non è sufficiente il solo avviso alla clientela.
  • Nel giudizio di appello, i documenti nuovi sono ammissibili se sono indispensabili, cioè idonei a eliminare incertezze sulla ricostruzione fattuale o a provare fatti rimasti non dimostrati, indipendentemente dalla negligenza della parte che non li abbia prodotti prima.
  • L'eccezione di prescrizione, quando abbia natura di eccezione in senso stretto e non sia tempestivamente proposta o riproposta nei termini processuali, deve ritenersi rinunciata.

Come è indicizzato

MaterieConto correnteAnatocismoIntermediazione finanziariaInadempimentoImpugnazioniProve
RamiContrattiObbligazioniBancario e finanziarioProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicatoRisoluzione del contrattoPrescrizioneBuona fede e correttezza

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