Cassazione Civile, Ordinanza n. 28732/2022 del 04/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente aveva ricevuto un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2005, con recupero a imponibile di una plusvalenza derivante dalla differenza tra il valore iniziale e il prezzo di cessione di un terreno edificabile, ai sensi degli artt. 67, comma 1, lett. b), e 68 del d.P.R. n. 917 del 1986. Dopo l'esito sfavorevole in appello per il contribuente, questi ha proposto ricorso per cassazione articolato in quattro motivi. Nel corso del giudizio di legittimità ha poi rappresentato di aver aderito alla definizione agevolata della controversia pendente prevista dall'art. 6, comma 3, del d.l. n. 193 del 2016, avendo presentato la dichiarazione di adesione, assunto l'impegno a rinunciare al giudizio e versato integralmente quanto richiesto in via rateale per la definizione.
La decisione
La Corte ha preso atto della regolare perfezione della definizione agevolata della lite tributaria e ha dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, ai sensi dell'art. 46, comma 3, del d.lgs. n. 546 del 1992, e ha escluso l'applicazione del raddoppio del contributo unificato, poiché il presupposto estintivo era sopravvenuto alla proposizione del ricorso.
Norme richiamate
art. 67, comma 1, lett. b), d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata come base del recupero a tassazione della plusvalenza derivante dalla cessione del terreno edificabile.
art. 68, comma 1, d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata per la determinazione della plusvalenza imponibile.
art. 6, comma 3, d.l. 22 ottobre 2016, n. 193
È stata ritenuta applicabile la definizione agevolata della controversia pendente, in presenza di adesione del contribuente e pagamento integrale dell'importo dovuto.
art. 46, comma 3, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, le spese restano a carico della parte che le ha anticipate.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte ha escluso il raddoppio del contributo unificato perché la causa estintiva è sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio di legittimità, la controversia tributaria viene validamente definita mediante una procedura agevolata prevista dalla legge, il giudice deve dichiarare la cessazione della materia del contendere e l'estinzione del processo.
- La definizione agevolata si considera perfezionata solo se risultano la presentazione della dichiarazione di adesione, l'impegno alla rinuncia al giudizio e il pagamento integrale di quanto dovuto secondo la procedura prevista.
- Nel giudizio estinto per cessazione della materia del contendere, le spese seguono la regola speciale prevista dal processo tributario e restano a carico della parte che le ha anticipate.
- Il raddoppio del contributo unificato non è dovuto quando l'estinzione del giudizio deriva da una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso.
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