Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 01618/2024 del 16/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (privato)

La controversia

La controversia nasce da un procedimento penale nel quale i ricorrenti erano stati condannati in primo grado per ingiuria e minaccia ai danni della controparte, con condanna generica al risarcimento del danno in favore della parte civile. La sentenza penale d’appello era stata poi annullata dalla Corte di cassazione penale con rinvio al giudice civile competente per valore limitatamente agli effetti civili, essendo intervenuta la prescrizione del reato. Nel giudizio riassunto ex art. 622 c.p.p. davanti al Tribunale civile, l’attore chiedeva il risarcimento dei danni in misura determinata; il Tribunale accoglieva la domanda, riteneva competente il giudice adito per valore, valorizzava le prove già raccolte nel giudizio penale e le trascrizioni di una videoregistrazione, e liquidava euro 4.500,00 oltre interessi. Con il ricorso per cassazione i convenuti deducevano: 1) violazione delle regole di competenza, sostenendo che il giudice competente in grado di appello sulle statuizioni civili sarebbe stato la Corte d’appello e non il Tribunale civile, anche perché la domanda originaria sarebbe stata di valore indeterminato e la condanna penale era generica; 2) violazione di norme processuali e sostanziali, lamentando che il Tribunale non si sarebbe uniformato al dictum della Cassazione penale, avrebbe usato impropriamente le prove del processo penale e avrebbe basato la decisione su una motivazione insufficiente e su un’erronea valutazione della prova; 3) violazione degli artt. 622 c.p.p. e 112 c.p.c., sostenendo che il giudice civile non avrebbe potuto liquidare il danno, poiché la sentenza penale di primo grado aveva pronunciato solo condanna generica non impugnata sul quantum.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto corretto l’inquadramento del giudizio ex art. 622 c.p.p. come fase autonoma e nuova, soggetta alle regole del processo civile, con conseguente competenza del giudice civile individuato in base al valore della domanda risarcitoria originaria proposta in sede penale e poi emendabile entro i limiti delle preclusioni processuali. Ha inoltre affermato che il giudice civile può fondare il proprio convincimento sulle prove raccolte nel processo penale, purché le valuti autonomamente, e che le dichiarazioni della persona offesa nel processo penale possono essere utilizzate come argomenti di prova, non come testimonianza. È stata infine confermata la possibilità per il giudice del rinvio di liquidare il danno anche se in primo grado penale vi era stata solo condanna generica, poiché il giudizio civile riassunto investe l’azione civile nella sua integralità. I ricorrenti sono stati condannati in solido alle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 622 c.p.p.

    Il rinvio al giudice civile per gli effetti civili determina una fase autonoma e nuova, regolata dal processo civile, con possibilità di nuova prospettazione dei fatti costitutivi dell’illecito entro i limiti delle preclusioni.

  • art. 576 c.p.p.

    L’impugnazione della parte civile nel processo penale può condurre all’annullamento della decisione d’appello e alla rimessione al giudice civile per le statuizioni civili.

  • art. 523, comma 2, c.p.p.

    "conclusioni scritte, che devono comprendere, quando sia chiesto il risarcimento dei danni, anche la determinazione del loro ammontare"

    Ai fini della competenza per valore nel successivo giudizio civile rileva anche l’ammontare indicato nelle conclusioni scritte della parte civile.

  • art. 82, comma 2, c.p.p.

    È richiamato quale conseguenza della mancata presentazione delle conclusioni scritte richieste dall’art. 523 c.p.p., potendo determinare revoca tacita della costituzione di parte civile.

  • art. 7, comma 1, c.p.c.

    La competenza del giudice di pace per cause relative a beni mobili di valore non superiore a 5.000 euro comprende anche le domande di risarcimento del danno entro tale valore.

  • art. 341 c.p.c.

    Richiamato dalle parti in tema di individuazione del giudice di appello, ma ritenuto non decisivo alla luce della disciplina speciale dell’art. 622 c.p.p.

  • art. 384 c.p.c.

    Il vincolo del giudice di rinvio ex art. 384 c.p.c. non è trasponibile in modo pieno al giudizio civile originato dall’art. 622 c.p.p., che ha natura autonoma.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Il vizio ricorre solo quando la motivazione sia meramente apparente o incomprensibile; non basta lamentarne l’insufficienza.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato nella doglianza sulla valutazione delle prove; la Corte ribadisce che il giudice può porre a base della decisione le prove ritualmente acquisite e gli argomenti di prova.

  • art. 116 c.p.c.

    Le dichiarazioni della persona offesa raccolte nel processo penale possono essere valutate liberamente come argomenti di prova nel giudizio civile.

  • art. 117 c.p.c.

    Le dichiarazioni della persona offesa possono concorrere come argomenti di prova nel libero convincimento del giudice civile.

  • art. 246 c.p.c.

    Nel processo civile non possono essere assunte come testimoni persone che abbiano un interesse tale da legittimare la loro partecipazione al giudizio.

  • art. 2697 c.c.

    È richiamato nella doglianza sull’onere della prova, ma la Corte conferma che la prova può essere tratta dal complesso degli elementi già acquisiti.

  • art. 27 Cost.

    Richiamato dalla parte ricorrente in collegamento alle censure probatorie, senza autonoma ratio decisoria specifica nella pronuncia.

  • art. 40 c.p.

    Richiamato dalla parte ricorrente nelle censure sulla riferibilità delle condotte minacciose.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte esclude che il giudice del rinvio abbia pronunciato oltre i limiti della domanda, poiché il giudizio civile investe integralmente l’azione risarcitoria.

  • art. 24 Cost.

    Invocato dai ricorrenti a sostegno della dedotta lesione del diritto di difesa, ma non ritenuto violato.

  • art. 574, comma 4, c.p.p.

    L’impugnazione dell’imputato contro la condanna penale estende i suoi effetti alla statuizione civile, impedendo la formazione del giudicato interno sull’azione civile.

Massime di principio

  • Nel giudizio civile di rinvio ex art. 622 c.p.p. la causa è devoluta al giudice civile come fase autonoma e nuova, che applica le regole del processo civile e non è vincolata, in modo equivalente al giudizio di rinvio civile ex art. 384 c.p.c., dai precedenti accertamenti penali se non nei limiti compatibili con la nuova cognizione.
  • Ai fini dell’individuazione del giudice civile competente per valore nel rinvio ex art. 622 c.p.p. occorre avere riguardo alla domanda risarcitoria originariamente formulata dalla parte civile nel processo penale, comprensiva dell’eventuale determinazione dell’ammontare nelle conclusioni scritte, potendo la domanda essere poi emendata nei limiti delle preclusioni processuali.
  • Nel giudizio civile instaurato a seguito di annullamento ai soli effetti civili, il giudice può utilizzare le prove acquisite nel processo penale come elementi di convincimento, purché proceda a una valutazione autonoma e critica delle risultanze, senza trasformare automaticamente gli atti penali in prova testimoniale.
  • Le dichiarazioni della persona offesa rese nel processo penale non sono utilizzabili nel processo civile come testimonianza, se la persona è portatrice di un interesse incompatibile, ma possono essere valorizzate come argomenti di prova ai sensi degli artt. 116 e 117 c.p.c.
  • L’annullamento della sentenza penale ai soli effetti civili comporta la devoluzione integrale dell’azione risarcitoria al giudice civile del rinvio, il quale può liquidare anche il danno già oggetto di condanna generica in primo grado penale, senza che la mancata impugnazione del quantum precluda la liquidazione nel nuovo giudizio.
  • Il vizio di motivazione rilevante ai sensi dell’art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c. ricorre solo in caso di motivazione inesistente o meramente apparente; non è sufficiente allegare una motivazione ritenuta insufficiente o una diversa lettura delle prove.
  • In cassazione non è consentito ottenere una rivalutazione del merito probatorio, quando la sentenza impugnata abbia già esaminato il fatto storico rilevante e abbia espresso un percorso argomentativo intellegibile e non contraddittorio.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCompetenzaProveSpese di lite
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoLitisconsorzio necessario

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.