Cassazione Civile, Ordinanza n. 30006/2023 del 30/10/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (consigliere locale)
La controversia
La controversia nasce da un primo giudizio introdotto da una consigliera comunale contro alcune deliberazioni del consiglio comunale, poi da una successiva deliberazione dello stesso consiglio che l’aveva dichiarata decaduta dalla carica per asserita incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. 267/2000, a causa della pendenza di una lite dinanzi al giudice amministrativo riguardante l’impugnazione di delibere consiliari di ratifica di una variazione di bilancio. La consigliera ha chiesto l’accertamento dell’insussistenza della causa di incompatibilità e la reintegrazione nella carica. Il Tribunale ha accolto la domanda; la Corte d’appello ha rigettato gli appelli del Comune e di un soggetto subentrato. In Cassazione il Comune ha dedotto violazione di norme costituzionali, processuali e del TUEL, sostenendo la propria legittimazione a partecipare al giudizio e l’inammissibilità della domanda per difetto di interesse; il consigliere subentrante ha dedotto violazione dell’art. 63 TUEL, contestando la sussistenza della connessione tra lite e mandato elettivo e sostenendo che la controversia amministrativa, al più, riguardava solo le spese processuali o comunque non era idonea a escludere l’incompatibilità. La resistente ha controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili entrambi i ricorsi. Ha rilevato, innanzitutto, che nelle more la consigliera era cessata dalla carica per scadenza del mandato e non era stata rieletta, con conseguente sopravvenuto difetto di interesse e cessazione della materia del contendere. Ha poi comunque esaminato i motivi ai soli fini delle spese: ha ritenuto infondato il motivo del Comune, ribadendo che nei giudizi ex art. 69 d.lgs. 267/2000 il Comune non è parte necessaria né titolare di un interesse autonomo a intervenire; ha dichiarato inammissibili i motivi del consigliere subentrante, perché non coglievano la ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata sulla connessione tra la lite amministrativa originaria e l’esercizio del mandato elettivo, nonché sull’assenza di artificiosità o strumentalità della controversia. I ricorrenti sono stati condannati alle spese; nessuna applicazione dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
consente la riunione dei ricorsi proposti separatamente contro la medesima sentenza
richiamato per il procedimento in camera di consiglio
art. 24 Cost.
invocato dal ricorrente Comune a sostegno della propria legittimazione processuale
invocato per sostenere l’interesse ad agire o a contraddire
invocato in tema di intervento nel processo
art. 9-bis d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570
richiamato nel motivo del Comune sulla disciplina elettorale locale
art. 69 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
norma che disciplina il giudizio su incompatibilità/ineleggibilità, nel quale il Comune non è parte necessaria
art. 70 d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
richiamato dal Comune per distinguere l’azione popolare rispetto al giudizio ex art. 69
art. 22 d.lgs. 1 settembre 2011, n. 150
richiamato dal Comune per sostenere la diversa disciplina processuale
art. 63, comma 1, n. 4, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
causa di incompatibilità per lite pendente con l’ente, interpretata restrittivamente e verificata in concreto
art. 63, comma 3, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267
esclude l’incompatibilità quando la lite è connessa all’esercizio del mandato elettivo
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
non applicato perché il procedimento è esente dal contributo unificato
Massime di principio
- Nei giudizi relativi all’incompatibilità di un amministratore locale ex art. 63 TUEL, la verifica non può arrestarsi al dato formale della pendenza di una lite, ma richiede di accertare in concreto se il contenzioso sia effettivo e se sia collegato all’esercizio del mandato; solo in difetto di tale connessione opera la causa di incompatibilità.
- Il Comune non è, di regola, parte necessaria né titolare di un autonomo interesse a intervenire nei giudizi ordinari aventi a oggetto l’accertamento della spettanza o della permanenza nella carica elettiva; la sua eventuale lesione si tutela semmai nel diverso giudizio amministrativo impugnatorio dell’atto dell’ente.
- La notifica del ricorso al Comune nei giudizi elettorali locali svolge funzione informativa e non instaura, di per sé, un rapporto processuale nei suoi confronti, salvo espressa diversa previsione normativa.
- Per escludere la causa di incompatibilità ex art. 63, comma 1, n. 4, TUEL, è decisivo il collegamento tra la lite e un interesse pubblico riferibile all’esercizio del mandato; se il giudizio concerne l’attività del consigliere nell’interesse pubblico, ricorre la deroga del comma 3.
- La pendenza della sola impugnazione limitata alle spese processuali non basta, da sola, a fondare la incompatibilità, quando la controversia nel suo nucleo sostanziale sia già stata definita o quando la lite residua sia artificiosa o strumentale.
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