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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 13077/2022 del 06/04/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente impugnava la sentenza del Giudice di Pace di Roma che l'aveva condannata a euro 258,00 di multa per il reato di cui all'art. 590 c.p., denunciando plurime violazioni: errata applicazione delle norme sulla sospensione e sulla prescrizione (artt. 157, 158, 160, 161 c.p. e art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18/2020) chiedendo che si dichiari estinto il reato per prescrizione; violazione del principio costituzionale sul duplicarsi dell'onere della prova (art. 27, comma 2 Cost.) e dei principi processuali (artt. 530, 533 c.p.p.); errata applicazione delle norme del codice della strada e del concorso di cause (art. 149 c.d.s. e art. 40 c.p.); uso, ai fini della condanna, di dichiarazioni rese senza assistenza di difensore contenute nel rapporto di polizia (art. 350 c.p.p.); e motivazione contraddittoria e illogica. In motivi aggiunti i difensori chiedevano l'annullamento senza rinvio per estinzione del reato per prescrizione, ovvero, in subordine, l'assegnazione alla sezione ordinaria.

La decisione

La Corte ha ritenuto che il reato ascritto alla ricorrente sia estinto per intervenuta prescrizione, essendo spirato il termine massimo di prescrizione (sette anni e sei mesi dalla data di consumazione). Ha quindi annullato senza rinvio la sentenza impugnata per estinzione del reato. Ha altresì revocato la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida e disposto la trasmissione della sentenza al Prefetto di Roma ai sensi dell'art. 224 c.d.s. La Corte ha inoltre osservato che, essendo intervenuta una causa estintiva del reato, non occorreva esaminare ulteriormente le questioni di nullità o le altre doglianze della difesa, richiamando orientamento consolidato secondo cui la pronuncia sulla causa estintiva ha immediata efficacia e rende inutile il rinvio al giudice di merito. Infine, non sono state ritenute sussistenti le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito ai sensi dell'art. 129, comma 2, c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 590 cod. pen.

    Norma che definisce il reato contestato (reato per cui la ricorrente era stata condannata); usata per identificare la fattispecie penale in esame

  • artt. 157; 158, comma 1; 160, ultimo comma; 161, comma 2 cod. pen.

    Norme sul calcolo della prescrizione e sulla sospensione dei termini: richiamate dalla difesa per sostenere che, con la sospensione prevista dall'art. 83 d.l. 18/2020, il termine di prescrizione era maturato prima della pronuncia del giudice di pace

  • art. 83, comma 3-bis, d.l. n. 18/2020

    Norma emergenziale citata per la sospensione dei termini processuali durante la pandemia; la sua applicazione è stata centrale nella valutazione del decorso della prescrizione

  • art. 27, comma 2 Cost.

    Principio costituzionale sulla personalità della responsabilità penale: richiamato dalla difesa in ordine all'onere della prova, per contestare che sia stato posto a carico dell'imputata dimostrare la propria non responsabilità

  • art. 530 e art. 533 cod. proc. pen.

    Norme processuali richiamate dalla difesa in relazione ai profili di valutazione probatoria e al principio di non trasferimento dell'onere della prova; la Corte non ha approfondito tali profili perché ha rilevato la prescrizione estintiva

  • art. 149 cod. strada

    Norma del codice della strada indicata dalla difesa come rilevante per l'esclusione della responsabilità dell'imputata in relazione all'incidente stradale

  • art. 40 cod. pen.

    Norma sul fatto commesso per causa fortuita o estranea: evocata dalla difesa come possibile esimente/causa di esclusione della responsabilità

  • art. 350 cod. proc. pen.

    Norma che vieta l'utilizzo, in sede di prova, di dichiarazioni rese dall'imputato senza assistenza di difensore: la difesa l'aveva invocata per contestare l'uso del rapporto di polizia; la Corte non ha approfondito per effetto della prescrizione

  • art. 129, comma 2 cod. proc. pen.

    Norma che consente l'assoluzione di merito quando l'inesistenza del fatto o l'estraneità dell'imputato risultino evidenti; la Corte ha ritenuto che tale condizione non sussistesse nel caso di specie

  • art. 224 cod. strada

    Norma che prevede l'inoltro di informazioni al Prefetto in caso di sentenze che incidono sulle sanzioni amministrative collegate alla guida; la Corte ha disposto la comunicazione della sentenza al Prefetto di Roma

  • Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001 (Cremonese)

    Giurisprudenza di legittimità richiamata a supporto del principio che la pronuncia sulla causa estintiva del reato è immediatamente applicabile e rende inutile il rinvio per questioni di nullità

Massime di principio

  • Se risulta intervenuta causa estintiva del reato (es. prescrizione), la Corte di legittimità può annullare senza rinvio: la causa estintiva ha efficacia immediata e prevale sull'esame di altre nullità o questioni di merito
  • La sospensione dei termini prevista da norme emergenziali (es. art. 83 d.l. n. 18/2020) incide sul computo della prescrizione; è necessario calcolare con attenzione in quali periodi i termini sono sospesi per stabilire se la prescrizione sia maturata
  • Quando la prescrizione è effettivamente maturata, la decisione sulla sua intervenuta estinzione semplifica il procedimento e rende non necessaria la valutazione approfondita di altre doglianze processuali
  • L'eventuale uso di dichiarazioni rese senza difensore è rilevante e può essere impugnato, ma la sua valutazione può rimanere priva di effetto se il reato è già estinto per prescrizione
  • Non si può sostituire la pronuncia di estinzione per prescrizione con un'assoluzione di merito salvo che ricorrano i requisiti di evidenza dell'inesistenza del fatto o dell'estraneità dell'imputato (art. 129, comma 2 c.p.p.)
  • Se la condanna comporta sanzioni amministrative accessorie (es. revoca della patente), la pronuncia penale che estingue il reato per prescrizione può comportare la revoca di tali sanzioni accessorie e l'obbligo di comunicazione agli uffici amministrativi competenti (Prefetto) ai sensi del codice della strada
  • In impugnazioni di sentenze penali, la Corte può rilevare d'ufficio l'intervenuta causa estintiva della pena o del reato quando ricorrano i presupposti, anche se la questione è stata sollevata dalla difesa

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