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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34375/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite origina da due avvisi di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria ha irrogato sanzioni per l'indebita compensazione di debiti fiscali pregressi, pari a euro 264.613,19, mediante crediti d'imposta ritenuti inesistenti, nei confronti di una società e del suo socio. I contribuenti hanno impugnato gli atti davanti al giudice tributario di primo grado, che ha accolto i ricorsi annullando gli avvisi; in appello, però, la decisione è stata riformata a favore dell'Ufficio. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti tre motivi: (1) nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente ex art. 132 c.p.c. e art. 36 d.lgs. 546/1992, sostenendo che la motivazione si sarebbe limitata a individuare chi avrebbe tratto vantaggio dall'operazione; (2) omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuato nelle risultanze della denuncia presentata alla Procura dopo l'accesso dei funzionari, che secondo i ricorrenti dimostrerebbero l'intervento di terzi e spiegazioni alternative della compensazione; (3) violazione dell'art. 43 c.p. in relazione alla ripartizione dell'onere probatorio e all'elemento soggettivo della violazione, assumendo che l'Ufficio avrebbe dovuto provare l'ascrivibilità del fatto ai contribuenti e che la prova positiva del dolo non era esigibile.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato il primo motivo, escludendo la nullità per motivazione apparente perché la sentenza impugnata esponeva, sia pure sinteticamente, il percorso logico seguito per ritenere cosciente e volontaria la compensazione con crediti inesistenti. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo, osservando che la censura mirava in realtà a una rivalutazione del merito e non a denunciare l'omesso esame di un fatto storico decisivo, poiché la denuncia successiva ai controlli non era incompatibile con le circostanze valorizzate dal giudice di merito. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo, rilevando che l'art. 43 c.p. non disciplina le sanzioni amministrative tributarie; per queste opera l'art. 5 d.lgs. 472/1997, che richiede coscienza e volontà della condotta, con presunzione di colpa superabile dal contribuente solo dimostrando l'assenza di rimproverabilità o la buona fede incolpevole. In conclusione, il ricorso è stato rigettato. Non sono state liquidate spese per mancata costituzione con controricorso dell'Agenzia; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 132 c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo assoluto o è meramente apparente, secondo i canoni dell'anomalia motivazionale costituzionalmente rilevante.

  • art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992

    In materia tributaria impone una motivazione della sentenza; la sua violazione rileva come nullità solo nei casi estremi di motivazione inesistente o apparente.

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    Consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione solo quando l'anomalia sia rilevante come nullità processuale.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Il controllo di legittimità è limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo, non alla mera insufficienza o alla rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 12 preleggi

    È richiamato per affermare l'interpretazione della riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c. nel senso della riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione.

  • art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.

    Il ricorrente deve indicare specificamente il fatto storico, il dato da cui risulta, il momento della sua discussione e la sua decisività.

  • art. 369, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    Impone il deposito degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda, a supporto della deduzione del fatto decisivo omesso.

  • art. 43 c.p.

    Non disciplina la colpevolezza nelle sanzioni amministrative tributarie, essendo riferito all'elemento psicologico del reato.

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 472 del 1997

    Per le violazioni tributarie è sufficiente la coscienza e volontà della condotta; non occorre provare il dolo o la colpa specifica, che si presumono salvo prova contraria del contribuente.

  • art. 3 legge n. 689 del 1981

    È richiamato come principio generale della responsabilità per illecito amministrativo, applicato alla materia fiscale in tema di colpevolezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012

    Norma che ha inserito la previsione del raddoppio del contributo unificato.

Massime di principio

  • La motivazione della sentenza è apparente solo quando, pur esistendo graficamente, non consenta di comprendere il fondamento logico della decisione; non è sufficiente denunciare una motivazione breve o non condivisibile.
  • Nel giudizio di legittimità, il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda esclusivamente l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, decisivo e discusso tra le parti; non consente una nuova valutazione delle prove.
  • L'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé il vizio di omesso esame del fatto, se il fatto storico rilevante è stato comunque considerato dal giudice di merito.
  • Nelle sanzioni amministrative tributarie non si applica l'art. 43 c.p.; la colpevolezza va valutata secondo l'art. 5 d.lgs. 472/1997, che richiede coscienza e volontà della condotta e presume la rimproverabilità fino a prova contraria del contribuente.
  • La prova liberatoria in materia di sanzioni tributarie richiede la dimostrazione dell'assenza di colpa o della buona fede incolpevole, cioè dell'inevitabilità dell'errore pur usando la normale diligenza.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaNullità

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