Cassazione Civile, Sentenza n. 20546/2026 del 18/06/2026
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti impugnavano la sentenza della Corte d'Appello di Firenze che aveva rigettato le loro pretese risarcitorie e di ripristino avanzate in primo grado contro l'Impresa Gallai e contro gli acquirenti/eredi, ritenendo: (i) nulla la sentenza di primo grado per presunta mancata rimessione a ruolo per un cambiamento del giudice; (ii) applicabile il PR del 1969 (in luogo delle norme più restrittive del nuovo PR/ NTA 2004) per determinare le distanze e le altezze; (iii) non direttamente applicabile tra privati il d.m. 2/4/1968 n. 1444; inoltre i ricorrenti censuravano la mancata considerazione di elementi tecnici (CTU) e la valutazione della computabilità degli aggetti (balconi, solette). In cassazione si sollevavano quattro motivi volti a dimostrare la illegittimità della decisione impugnata sotto il profilo della nullità formale, della corretta normativa applicabile alle distanze tra fabbricati e del ruolo delle sporgenze nel computo delle distanze.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i quattro motivi del ricorso principale (ritenendo infondata la declaratoria di nullità della sentenza di primo grado e riscontrando errori nell'applicazione delle norme sulle distanze), ha rigettato il ricorso incidentale dell'Impresa Gallai, ha cassato in parte la sentenza della Corte d'Appello e ha rinviato la causa alla Corte d'Appello di Firenze in diversa composizione per un nuovo esame conforme ai principi stabiliti dalla Suprema Corte. La Cassazione ha precisato che la mancata formale sostituzione del giudice integra al più una irregolarità interna e non la nullità quando il medesimo magistrato ha ricevuto le conclusioni e deciso; ha inoltre chiarito i criteri di applicazione temporale e gerarchica tra piani regolatori comunali e il d.m. 1444/1968 e ha richiamato la necessità di valutare il computo delle sporgenze (balconi, solette) secondo la giurisprudenza consolidata. Infine ha confermato che le domande risarcitorie dirette contro la P.A. per affidamento sulla legittimità del permesso rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo (art. 133 c.p.a.).
Norme richiamate
La nullità per inosservanza di formalità è configurabile solo se espressamente prevista dalla legge; la mancata forma scritta di sostituzione del giudice è al più irregolarità interna e non causa di nullità quando lo stesso giudice ha ricevuto le conclusioni e deciso
Richiamato in relazione al principio del giudice naturale precostituito: importa che il giudice sia incardinato nell'ufficio competente e che abbia partecipato all'udienza in cui sono state precisate le conclusioni
Norma di riferimento per i motivi di cassazione utilizzati (n. 1, 3, 4, 5) per censurare vizi di legge, motivazione e nullità
Le norme urbanistiche e regolamentari integrano il funzionamento dell'art. 873 c.c.; le prescrizioni comunali e ministeriali sulle distanze hanno effetto nei rapporti tra privati come integrazione delle regole civili
d.m. 2 aprile 1968, n. 1444, art. 9
Ha efficacia di legge e stabilisce limiti inderogabili di distanza, altezza e densità che si inseriscono automaticamente negli strumenti urbanistici locali e sono direttamente operativi nei rapporti tra privati una volta adottati gli strumenti locali
legge n. 1902/1952 e art. 4 legge n. 291/1971
Disposizioni sulle misure di salvaguardia e sospensione degli interventi in presenza di nuove pianificazioni comunali: la Corte ha esaminato la portata del regime transitorio ma ha ricordato che la normativa urbanistica applicabile è quella vigente al momento della realizzazione dell'opera
PR comunale (PRG 1969 e PR 2004) e Norme Tecniche di Attuazione (NTA)
Gli strumenti urbanistici locali si applicano una volta adottati; in caso di contrasto con le disposizioni del d.m. 1444/1968 le prescrizioni ministeriali prevalgono ed entrano automaticamente nello strumento locale per inserzione
art. 133 c.p.a., comma 1, lett. f)
Attribuisce la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo in materia edilizia/urbanistica e anche sulle controversie risarcitorie connesse all'esercizio del potere amministrativo (quindi le domande di risarcimento per affidamento sul permesso rientrano nella giurisdizione amministrativa)
Principio della giurisdizione amministrativa su atti e comportamenti amministrativi: utilizzato per delimitare la competenza rispetto alle domande risarcitorie connesse all'attività amministrativa
d.lgs. n. 80/1998, art. 34 (ora art. 133 c.p.a.)
Richiamato nella materia della giurisdizione esclusiva per temi edilizi/urbanistici; sostiene l'idea che le azioni risarcitorie collegate ad atti amministrativi rientrano nella competenza del giudice amministrativo
Richiamato dalla parte incidentale in ordine alla possibile errata interpretazione della domanda; la Corte ha valutato correttamente la natura giurisdizionale della domanda di manleva
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater (contributo unificato)
Norma procedurale che disciplina il contributo unificato: la Corte ha rilevato l'eventuale obbligo di versamento aggiuntivo da parte della controricorrente incidentale in caso di doveroso contributo
Massime di principio
- La mera omissione del formale provvedimento di sostituzione del giudice non comporta la nullità della sentenza quando il medesimo giudice ha partecipato all'udienza di precisazione delle conclusioni e ha poi deciso: si tratta di irregolarità interna, non di vizio insanabile
- Le norme del d.m. n. 1444/1968 hanno efficacia di legge e, una volta che lo strumento urbanistico locale è adottato per zone omogenee, le sue prescrizioni (es. art. 9 sulle distanze) si inseriscono automaticamente nello strumento e sono direttamente applicabili nei rapporti tra privati
- In caso di successione normativa, le costruzioni devono essere valutate in base alla disciplina vigente al momento dell'effettiva realizzazione dell'opera (non solo in base alla data di presentazione della domanda di concessione)
- Le sporgenze quali balconi e solette aggettanti possono essere computate nelle distanze tra fabbricati se hanno apprezzabile profondità/ampiezza e non sono meramente ornamentali; l'esclusione si applica solo agli aggetti di modesta natura ornamentale
- Le domande risarcitorie contro la P.A. per danni derivanti dall'affidamento sulla legittimità di un permesso di costruire rientrano nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo quando la questione è connessa alla materia edilizia/urbanistica (art. 133 c.p.a.)
- Il giudice civile ha il dovere di acquisire d'ufficio e valutare la normativa edilizia applicabile (iura novit curia) quando la violazione di tali prescrizioni è dedotta in giudizio
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