Cassazione Civile, Ordinanza n. 10906/2024 del 23/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia origina da due avvisi di accertamento per maggior reddito ai fini IRPEF relativi agli anni d’imposta 2005 e 2006, fondati su indagini bancarie ex art. 32 d.P.R. n. 600 del 1973. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi del contribuente, mentre la CTR del Lazio aveva accolto l’appello dell’Erario ritenendo, da un lato, non necessaria l’esibizione dell’autorizzazione alle indagini e, dall’altro, carente la prova giustificativa dei versamenti bancari. In cassazione il contribuente ha proposto due motivi ex art. 360, n. 4, c.p.c.: (1) nullità/inesistenza della notifica dell’appello erariale, perché il piego era stato consegnato a una persona asseritamente priva di qualsiasi rapporto con il domiciliatario e presente solo occasionalmente nei locali; (2) nullità della sentenza per nullità della notifica dell’atto di appello, lamentando altresì la mancata prova dell’invio della comunicazione di avvenuta notifica (CAN), poiché l’attestazione postale non consentiva di verificare compiutamente l’adempimento.
La decisione
La Corte ha ritenuto ammissibile il ricorso tardivo del cd. contumace involontario ex art. 327, comma 2, c.p.c., poiché la specifica allegazione del vizio di notificazione, in una situazione di consegna del plico a soggetto del tutto privo di collegamento con il destinatario, implica anche l’allegazione della mancata conoscenza del processo; in tale ipotesi non opera la presunzione iuris tantum di conoscenza e incombe sulla controparte la prova contraria. Applicando tali principi al caso concreto, la Corte ha ritenuto non dimostrata dall’Agenzia la conoscenza del processo da parte del contribuente, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
Il termine lungo per impugnare decorre ordinariamente dal deposito della sentenza; il comma 2 consente l’impugnazione tardiva del contumace involontario, purché siano allegati e provati sia il vizio di notificazione sia la mancata conoscenza del processo conseguente a quel vizio.
I motivi sono stati incardinati come vizi processuali, deducendo nullità della notificazione e nullità della sentenza derivata.
art. 24 Cost.
Richiamato a fondamento del diritto di difesa e dell’esigenza di consentire l’impugnazione quando la parte non abbia avuto conoscenza del processo.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al giusto processo e alla tutela del contraddittorio.
Norma richiamata dal ricorrente sulla notificazione a persona diversa dal destinatario.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione presso il domiciliatario.
Richiamato dal ricorrente per la disciplina delle notificazioni delle impugnazioni.
Richiamato dal ricorrente in tema di nullità degli atti processuali e raggiungimento dello scopo.
Richiamato dal ricorrente per la nullità della notificazione.
art. 16 d.lgs. n. 546 del 1992
Richiamato in tema di notificazioni nel processo tributario.
Richiamato in tema di notificazione a mezzo posta e formalità della consegna/comunicazione di avvenuta notifica.
Richiamato dal ricorrente nel quadro delle conseguenze della nullità della notificazione e dell’efficacia del giudicato.
d.P.R. n. 600 del 1973, art. 32
Norma sostanziale richiamata per gli accertamenti bancari da cui derivavano gli avvisi di accertamento.
Massime di principio
- Ai fini dell’ammissibilità dell’impugnazione tardiva del contumace involontario ex art. 327, comma 2, c.p.c., non basta dedurre il vizio della notificazione: occorre allegare e dimostrare anche la mancata conoscenza del processo causata da quel vizio.
- Se la notificazione dell’atto introduttivo è eseguita in luogo o con consegna a persona del tutto priva di collegamento con il destinatario, l’allegazione della mancata conoscenza del processo può ritenersi implicita nella deduzione del vizio stesso, senza operare una presunzione di conoscenza a carico del notificato.
- Quando la notifica risulti nulla per consegna a soggetto estraneo, l’onere di provare che il destinatario abbia comunque avuto conoscenza del processo grava sulla parte che intende avvalersi della ritualità della notifica.
- La prova della regolarità della comunicazione di avvenuta notifica a mezzo posta richiede che l’interessato dimostri non solo l’esistenza della spedizione, ma anche che essa sia riferibile al destinatario e al suo indirizzo, mediante idonea documentazione o altro mezzo di prova.
- Nel contenzioso tributario, i principi sul contumace involontario e sulla distribuzione dell’onere probatorio in tema di notificazioni devono essere applicati in modo coerente con la tutela effettiva del diritto di difesa.
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