Cassazione Civile, Ordinanza n. 24496/2023 del 10/08/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
Un contribuente era stato raggiunto da avviso di accertamento per l’anno d’imposta 2005, emesso a seguito di verifica della Guardia di Finanza che aveva ipotizzato la sua coinvolgimento, quale ultimo amministratore e liquidatore di una società in liquidazione, in un meccanismo di false fatturazioni per operazioni oggettivamente inesistenti, con evasione di imposte dirette e IVA. La CTP aveva rigettato il ricorso del contribuente, mentre la CTR aveva accolto l’appello, valorizzando il decorso di circa cinque anni dall’avvio della verifica senza rilievi fiscali e l’assoluzione del contribuente nel parallelo procedimento penale. L’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione o falsa applicazione dell’art. 20 D.Lgs. n. 74 del 2000, degli artt. 116 c.p.c., 2697 c.c., 2727 c.c. e 647 c.p.p., sostenendo che la CTR avrebbe trascurato il compendio probatorio e indiziario acquisito nel giudizio tributario e avrebbe attribuito rilievo improprio al tempo trascorso e all’esito del processo penale.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibile il motivo di ricorso. Ha osservato che la CTR aveva svolto un accertamento di fatto sulla responsabilità personale del liquidatore, fondato su una valutazione complessiva del materiale istruttorio, con apprezzamento non sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c., che nella specie non era stato dedotto. Ha inoltre ritenuto corretta la considerazione dell’esito del processo penale come elemento valutabile ma non vincolante nel giudizio tributario, senza efficacia automatica di giudicato, in linea con l’autonomia dei due giudizi. È stato affermato che le doglianze sull’uso delle prove e delle presunzioni miravano in realtà a sollecitare una nuova valutazione del merito. Il ricorso è stato quindi rigettato, con nulla sulle spese per mancata costituzione dell’intimato.
Norme richiamate
avviso di accertamento ex art. 36 dpr 600/73
indica il titolo dell’accertamento fiscale oggetto di impugnazione, senza specifiche statuizioni interpretative nel testo.
richiamato nel motivo di ricorso come norma asseritamente violata, ma la Corte non ne svolge un’interpretazione autonoma, limitandosi a dichiarare inammissibile la censura.
la sua violazione è deducibile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando è soggetta a regola diversa; non basta lamentare una cattiva valutazione del materiale probatorio.
richiamato nel motivo, ma la censura tendeva in realtà a contestare la valutazione delle prove; la Corte ribadisce implicitamente che non si configura violazione della regola sull’onere della prova quando si contesta soltanto l’apprezzamento di merito.
la denuncia di violazione è ammissibile solo se il giudice utilizza presunzioni prive dei requisiti di gravità, precisione e concordanza; non se si discute la diversa ricostruzione dei fatti.
vale il principio per cui la valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non è sindacabile in cassazione come violazione di legge, salvo uso di presunzioni inidonee in astratto.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione all’esito del giudizio penale; la Corte ribadisce che la sentenza penale irrevocabile non spiega automatica efficacia di giudicato nel processo tributario.
richiamato dalla Corte insieme all’art. 116 c.p.c. come norma che governa l’apprezzamento del materiale probatorio, riservato al giudice di merito.
non è il mezzo idoneo per censurare una mera rivalutazione del fatto o delle prove compiuta dal giudice di merito.
costituisce l’unico spazio per censurare in cassazione il vizio motivazionale dell’accertamento di fatto, ma tale vizio non era stato dedotto nel caso concreto.
Massime di principio
- Nel giudizio tributario la sentenza penale relativa ai medesimi fatti non ha efficacia automatica di giudicato: il giudice tributario può utilizzare le risultanze penali come elementi di prova, ma deve valutarle criticamente insieme al complessivo materiale istruttorio acquisito nel processo tributario.
- La deduzione della violazione dell’art. 116 c.p.c. è ammissibile in cassazione solo quando il giudice di merito attribuisca a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiari di valutarla secondo prudente apprezzamento in presenza di una regola legale diversa; non basta contestare il modo in cui il giudice ha apprezzato le prove.
- La valutazione della gravità, precisione e concordanza delle presunzioni appartiene al giudice di merito e non può essere sostituita in cassazione da una diversa lettura dei fatti o da una diversa inferenza probabilistica, salvo che si alleghi l’uso di presunzioni giuridicamente inidonee.
- Una censura formalmente prospettata come violazione di legge non è ammissibile quando mira, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del merito o delle risultanze istruttorie; in tale evenienza il controllo di legittimità resta confinato ai limiti del vizio motivazionale tipizzato dall’art. 360, n. 5, c.p.c.
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