Cassazione Civile, Ordinanza n. 35492/2023 del 19/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da una cartella di pagamento emessa per IRES e IRAP relative all'anno 2008, conseguente a controllo automatizzato della dichiarazione ex art. 36-bis del D.P.R. n. 600 del 1973. La società destinataria ha impugnato la cartella davanti al giudice tributario deducendo sia censure di merito sia vizi formali, sostenendo in particolare l'inesistenza della notificazione perché eseguita nei confronti della società incorporata, ormai estinta. La CTP ha accolto il ricorso annullando la cartella; la CTR ha confermato. In Cassazione l'Agenzia delle Entrate ha proposto tre motivi, così come l'agente della riscossione subentrato, mentre la società ha resistito e ha proposto ricorso incidentale. Prima della decisione, la società ha depositato istanza documentata di definizione agevolata della lite ai sensi della L. n. 197 del 2022, allegando il pagamento integrale di quanto dovuto; l'Amministrazione ha chiesto di differire la decisione oltre il termine previsto per la verifica dell'istanza.
La decisione
La Corte non ha esaminato nel merito i motivi di ricorso, perché ha ritenuto perfezionata la definizione agevolata della controversia ai sensi dell'art. 1 L. n. 197 del 2022. Ha quindi dichiarato l'estinzione del giudizio per cessazione della materia del contendere. Ha inoltre precisato che le spese del processo estinto restano a carico di chi le ha anticipate e che non si applica il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002, poiché la pronuncia è di estinzione e non di rigetto/inammissibilità/improcedibilità.
Norme richiamate
art. 36-bis D.P.R. n. 600 del 1973
richiamato quale base del controllo automatizzato della dichiarazione da cui è scaturita la cartella di pagamento
art. 1, commi 197, 198, 200 e 201, L. n. 197 del 2022
consente la definizione agevolata delle controversie pendenti; il deposito della domanda e della prova del versamento comporta l'estinzione del processo; non è previsto il differimento della decisione oltre il termine assegnato all'Amministrazione per provvedere sull'istanza
art. 20, comma 1, lett. c), D.L. n. 34 del 2023
ha modificato la disciplina della definizione agevolata, in particolare quanto agli adempimenti e ai termini per il deposito della documentazione
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
non si applica quando il giudizio si estingue per definizione agevolata, perché la norma è di stretta interpretazione e presuppone un esito di rigetto, inammissibilità o improcedibilità
L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17
richiamata quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater nell'art. 13 del D.P.R. n. 115 del 2002
Massime di principio
- Quando il contribuente deposita ritualmente la domanda di definizione agevolata della lite e la prova del pagamento integrale di quanto dovuto, il giudice deve dichiarare l'estinzione del processo per cessazione della materia del contendere, senza esaminare i motivi di ricorso.
- La definizione agevolata delle controversie pendenti è disciplinata da termini e adempimenti specifici: il deposito della domanda e della prova del pagamento va effettuato presso il giudice davanti al quale pende la controversia entro il termine previsto dalla legge.
- Se la decisione è di estinzione del giudizio per definizione agevolata, non opera il raddoppio del contributo unificato previsto per i casi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, trattandosi di previsione eccezionale e di stretta interpretazione.
- In presenza di una valida definizione agevolata della lite, la richiesta di rinvio della decisione oltre il termine assegnato all'Amministrazione per pronunciarsi sull'istanza non è necessaria, poiché il legislatore ha predisposto rimedi specifici per l'eventuale diniego successivo.
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