Cassazione Civile, Ordinanza n. 34641/2021 del 16/11/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore)
La controversia
La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto per il pagamento del corrispettivo del noleggio di un gruppo elettrogeno utilizzato per una manifestazione organizzata dall'associazione debitrice. L'associazione opponeva il decreto sostenendo che il servizio fosse stato pattuito per tre giorni e non per quattro, e quindi contestando l'addebito del giorno ulteriore. Il giudice di pace respingeva l'opposizione ritenendo che il giorno in più fosse stato necessario per le prove e che la prestazione fosse stata comunque eseguita. In appello il Tribunale confermava, affermando che, pur essendo stato originariamente concluso un contratto per tre giorni, risultava provata una ulteriore pattuizione desumibile dall'esecuzione della prestazione per quattro giorni e che, in assenza di vincoli di forma, il credito era fondato. Con il ricorso per cassazione l'associazione deduceva violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 e 1460 c.c., sostenendo che, a fronte delle contestazioni, il creditore avrebbe dovuto allegare e provare il titolo contrattuale della maggiore pretesa e che non risultava autorizzato, né per iscritto né altrimenti, il giorno ulteriore di noleggio.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità della controricorrente fondata sull'avvenuto pagamento, osservando che il pagamento non esclude la possibilità di contestare la mancanza di titolo e di chiedere la ripetizione. Tuttavia, nel merito cassatorio, ha rilevato che la censura non si confrontava con la ratio decidendi della sentenza impugnata: il Tribunale non aveva semplicemente presunto il maggior corrispettivo, ma aveva accertato un ulteriore accordo contrattuale desumibile dall'esecuzione della prestazione per quattro giorni, con conseguente infondatezza dell'appello. Il ricorso mirava pertanto a una nuova valutazione del materiale istruttorio, preclusa in sede di legittimità. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese di lite e, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002, al versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla ripartizione dell'onere della prova, ma la censura è stata ritenuta non pertinente rispetto alla ratio decidendi del giudice di merito
invocato dalla ricorrente a sostegno dell'eccezione di inadempimento, ma non decisivo rispetto all'accertamento di un ulteriore accordo contrattuale
richiamato per la proposta del relatore nel procedimento camerale
citato per la sospensione dei termini processuali in ragione dell'emergenza pandemica
citato, in combinazione con il precedente, per la sospensione dei termini processuali
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato per l'obbligo dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità il motivo di ricorso deve confrontarsi direttamente con la ratio decidendi della sentenza impugnata; è inammissibile la censura che attacchi una ricostruzione diversa da quella effettivamente posta a base della decisione.
- La deduzione di violazione dell'onere della prova è inammissibile quando il giudice di merito abbia già accertato, con valutazione di fatto, l'esistenza di un ulteriore accordo contrattuale fondato sul comportamento esecutivo delle parti.
- Il pagamento della pretesa non esclude, di per sé, la contestazione della mancanza di titolo del credito e l'eventuale azione di ripetizione.
- In cassazione non è consentita una rilettura del compendio istruttorio o una nuova valutazione dei fatti accertati dal giudice di merito.
Come è indicizzato
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