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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26315/2021 del 29/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (creditore)

La controversia

La controversia nasce da una serie di scritture private e rapporti economici collegati a un'operazione immobiliare. Il creditore aveva agito per ottenere il pagamento del residuo di una somma di euro 6.000.000, deducendo che, con scrittura del 25 marzo 2010, i convenuti si erano riconosciuti debitori sulla base di una precedente scrittura del 5 ottobre 2006 e che, a fronte di pagamenti parziali, era maturata la decadenza dal beneficio del termine. I convenuti avevano resistito sostenendo, da un lato, che in base alla clausola n. 5 della scrittura del 2010, in caso di mancato rispetto di quanto pattuito sarebbe rimasta in vigore la scrittura del 2006; dall'altro, che vi era un originario rapporto negoziale del 19 luglio 2004 collegato all'acquisto e ristrutturazione di un immobile a Mentone e alla cessione di unità immobiliari site a Sharm el Sheikh, nonché che era stata corrisposta una somma maggiore di quella riconosciuta dall'attore, con conseguente domanda riconvenzionale di restituzione. Il tribunale aveva rigettato la domanda principale e accolto la riconvenzionale; la corte d'appello, invece, aveva dichiarato inammissibile l'intervento della società estera ed aveva parzialmente riformato la decisione, riconoscendo il credito dell'attore nel limite di euro 1.630.000, ritenendo operante la clausola di reviviscenza della scrittura del 2006 e valorizzando la confessione stragiudiziale circa il versamento di euro 3.160.000 e la disponibilità giuridica degli immobili. Nel ricorso principale si denunciavano, in sintesi, violazione dell'art. 115 c.p.c. e dell'art. 1218 c.c. per avere la corte d'appello trascurato il giudicato interno e rivalutato fatti e prove (in particolare la non contestazione sulla mancanza di titolarità degli appartamenti e il contenuto del preliminare del 28 luglio 2003), nonché violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, assumendo che il creditore avesse agito solo sulla scrittura del 2010 e non sulla scrittura del 2006. Nel controricorso incidentale, il resistente proponeva a sua volta censure sulla qualificazione della clausola come risolutiva espressa, sulla ripartizione dell'onere della prova e sull'esclusione degli interessi ritenuti usurari, ma tali doglianze sono state ritenute comunque inammissibili se scrutinabili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile per plurime ragioni: difetto di specificità, mancata corretta deduzione della violazione del giudicato interno, violazione dell'onere di specificazione e riproduzione degli atti ex art. 366 n. 6 c.p.c., e in ogni caso tentativo di ottenere un riesame del merito sulla disponibilità delle unità immobiliari. Ha dichiarato inammissibile anche il secondo motivo perché non dimostrava l'asserita ultrapetizione, non riproduceva adeguatamente gli atti processuali rilevanti e, comunque, confondeva il fondamento della pretesa con gli effetti della clausola di reviviscenza, restando la decisione ancorata alla scrittura del 2010. Il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo ex art. 334, comma 2, c.p.c., essendo stato proposto oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, e comunque i motivi incidentali sarebbero stati anch'essi inammissibili. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico dei ricorrenti principali, con ulteriore contributo unificato dovuto da costoro.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza non può tradursi in una richiesta di rivalutazione del materiale probatorio; la violazione è censurabile solo nei limiti consentiti dalla deduzione di un effettivo errore processuale o della mancata considerazione di fatti non contestati, nel rispetto degli oneri di specificità.

  • art. 1218 c.c.

    La censura richiamata dai ricorrenti non è stata sviluppata in modo coerente e specifico, risultando priva di autonoma effettiva illustrazione in diritto.

  • art. 112 c.p.c.

    La corrispondenza tra chiesto e pronunciato è violata solo se il giudice decide su una domanda diversa da quella proposta; non vi è ultrapetizione quando il giudice attribuisce rilievo a una clausola contrattuale quale base o limite della pretesa azionata.

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    Il preteso giudicato interno può operare solo se il capo di sentenza sia effettivamente non impugnato; la relativa censura va dedotta e documentata con precisione.

  • art. 366 n. 6 c.p.c.

    È necessario indicare specificamente e riprodurre, almeno per estratto pertinente, gli atti e i documenti su cui il ricorso si fonda, con localizzazione puntuale nel fascicolo.

  • art. 360 c.p.c.

    La Corte ribadisce che il vizio denunciato deve essere correttamente ricondotto al paradigma pertinente; non è ammissibile l’uso promiscuo o incoerente dei motivi di ricorso.

  • art. 183 c.p.c.

    Le domande e le repliche formulate nella fase di trattazione rilevano ai fini del thema decidendum, ma devono essere specificamente trascritte per consentire il controllo di legittimità.

  • art. 334, comma 2, c.p.c.

    L’impugnazione incidentale tardiva perde efficacia se il ricorso principale è dichiarato inammissibile.

  • art. 325 c.p.c.

    La notificazione della sentenza fa decorrere il termine breve per impugnare anche nei confronti del notificante.

  • art. 326 c.p.c.

    Il termine breve per impugnare decorre dalla notificazione della sentenza secondo le regole ordinarie.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso principale sussistono i presupposti per l’ulteriore contributo unificato a carico dei ricorrenti principali; non altrettanto per l’incidentale dichiarato inefficace.

  • art. 1815, comma 2, c.c.

    Nel ricorso incidentale si censurava l’esclusione degli interessi per ritenuto carattere usurario; la Corte osserva che la censura sarebbe stata comunque inammissibile per difetto di specificità.

  • art. 1353 c.c.

    Nel ricorso incidentale si prospettava una clausola risolutiva/condizione, ma senza un’adeguata illustrazione in diritto e in fatto.

  • art. 1362 c.c.

    La doglianza incidentale non sviluppava concretamente i canoni ermeneutici invocati.

  • art. 2697 c.c.

    La censura incidentale non indicava un vero errore di riparto dell’onere probatorio, ma chiedeva una rivalutazione dei fatti.

  • L. 108/1996

    Richiamata nel motivo incidentale in tema di usura, senza però un adeguato supporto specifico del parametro applicato.

  • L. 394/2000

    Richiamata nel motivo incidentale insieme alla disciplina antiusura, ma la censura è stata reputata comunque inammissibile.

Massime di principio

  • La violazione del giudicato interno e, più in generale, dei limiti del devolutum deve essere dedotta in modo puntuale, indicando il capo di sentenza asseritamente coperto da giudicato, l’atto di impugnazione e le parti rilevanti degli atti processuali; la mera affermazione della mancata contestazione non basta.
  • Il ricorso per cassazione che si fonda su documenti o atti processuali deve rispettare rigorosamente l’art. 366 n. 6 c.p.c.: occorre localizzare gli atti nel fascicolo e riprodurne il contenuto essenziale e pertinente, non essendo sufficiente un riferimento generico o parafrasato.
  • Non integra ultrapetizione la decisione che, pur accogliendo la domanda nei limiti derivanti dal dibattito processuale, attribuisce rilievo a una clausola contrattuale che incide sull’efficacia o sulla persistenza dell’obbligazione originariamente dedotta in giudizio; il divieto dell’art. 112 c.p.c. è violato solo se il giudice pronuncia su un bene della vita diverso da quello domandato.
  • La censura di vizio motivazionale o di violazione di legge non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove; in cassazione non è consentito sovrapporre una lettura alternativa delle risultanze istruttorie a quella del giudice di merito.
  • L’impugnazione incidentale tardiva, se proposta oltre il termine breve decorrente dalla notificazione della sentenza, diviene inefficace quando il ricorso principale sia dichiarato inammissibile; in tale evenienza, la soccombenza viene riferita alla sola parte ricorrente principale.
  • Per contestare la qualificazione giuridica di una clausola contrattuale o la deduzione di usurarietà degli interessi è necessario indicare con precisione il testo della clausola, il suo inserimento nel contratto e il parametro normativo applicato; la genericità comporta inammissibilità del motivo.

Come è indicizzato

MaterieTransazioneInadempimentoImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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