Cassazione Civile, Ordinanza n. 11420/2023 del 02/05/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dall'impugnazione di due avvisi di accertamento IVA, IRES e IRAP per gli anni 2006 e 2007, con i quali l'Amministrazione finanziaria aveva contestato a una società costi indebitamente dedotti perché relativi a fatture ritenute emesse per operazioni soggettivamente inesistenti. In appello la CTR Lombardia, sulla base di alcune risultanze istruttorie, ha ritenuto che la società cessionaria indicata nelle operazioni del maggio 2007 fosse un soggetto giuridico inesistente o comunque privo di effettiva operatività, con conseguente esclusione dell'applicabilità del reverse charge e affermazione che l'IVA dovesse essere assolta dal fornitore. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha dedotto violazione dell'art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. 633/1972, sostenendo che, una volta riconosciuta la territorialità dell'operazione e l'inapplicabilità dell'esenzione di cui all'art. 71, l'operazione avrebbe dovuto essere soggetta a inversione contabile, con esclusione dell'obbligo di versamento dell'IVA da parte del cedente; ha inoltre sostenuto che le fatture costituivano una rettifica parziale della quantità di merce e che non vi sarebbe stato danno erariale. Con il secondo motivo ha dedotto violazione dell'art. 6, comma 9-bis, d.lgs. 471/1997, assumendo l'erroneità dell'applicazione della sanzione prevista per l'omessa regolarizzazione di operazioni imponibili a operazioni che, secondo la sua prospettazione, sarebbero state soggette al reverse charge.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che i motivi non cogliessero la ratio decidendi della sentenza impugnata, poiché la CTR non aveva affatto affermato l'applicabilità del reverse charge, ma al contrario ne aveva escluso l'operatività in presenza di fatturazioni false e di operazioni soggettivamente inesistenti. La Corte ha quindi osservato che, una volta accertata l'inesistenza soggettiva del cessionario e l'assenza di un effettivo soggetto beneficiario della fornitura, l'inversione contabile non opera e l'imposta torna a gravare sul fornitore. Ha anche richiamato l'orientamento unionale e di legittimità conforme. Il ricorso è stato quindi respinto in rito per difetto di interesse a censurare una ratio non effettivamente adottata dalla CTR, con condanna della ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 74, commi 7 e 8, d.P.R. n. 633 del 1972
La ricorrente invocava la norma per sostenere che, ricorrendo territorialità e non operando l'esenzione, l'operazione dovesse essere assoggettata a reverse charge; la Corte rileva però che tale assunto non corrisponde alla ratio della sentenza impugnata, che aveva escluso l'inversione contabile per operazione soggettivamente inesistente.
art. 71 d.P.R. n. 633 del 1972
Citato solo come norma la cui esenzione sarebbe stata ritenuta non operante dalla prospettazione del ricorrente; la Corte non sviluppa un autonomo principio su tale disposizione.
art. 6, comma 9-bis, d.lgs. n. 471 del 1997
La ricorrente contestava l'applicazione della sanzione prevista per l'omessa regolarizzazione di operazioni imponibili; la Corte non entra nel merito della sanzione perché i motivi sono dichiarati inammissibili.
art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ.
È il parametro di legittimità invocato per denunciare violazione di legge.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
La Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è inammissibile quando i motivi non colgono la ratio decidendi effettivamente posta a base della sentenza impugnata, risolvendosi in censure dirette contro una motivazione diversa da quella realmente adottata dal giudice di merito.
- Nelle operazioni soggettivamente inesistenti, in cui il soggetto indicato in fattura è privo di effettiva operatività o addirittura giuridicamente inesistente, il regime dell'inversione contabile non opera; l'IVA torna ad essere dovuta secondo il sistema ordinario dal fornitore.
- La deduzione di violazione di legge in cassazione presuppone che la censura sia pertinente alla decisione impugnata: in difetto, manca l'interesse ad agire in impugnazione e il ricorso è inammissibile.
- L'accertamento di fatto circa l'inesistenza soggettiva dell'operatore e la falsità delle fatturazioni, se non specificamente censurato, è sufficiente a escludere l'applicabilità del reverse charge e a fondare la decisione di merito.
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