Cassazione Penale, Sentenza n. 36544/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza del 22/04/2025 che aveva respinto la richiesta di riesame avverso l'ordinanza del GIP del 28/03/2025 applicativa della custodia cautelare in carcere. Il ricorso articolava tre censure principali: (1) vizio di motivazione e mancata valutazione critica degli elementi probatori (tra cui attribuzione di utenze telefoniche, agganci di celle, dichiarazioni di testi e del coindagato Pasquale Punzo); (2) insussistenza delle esigenze cautelari ai sensi dell'art. 274 c.p.p., evidenziando l'assenza di precedenti, l'interruzione dell'attività illecita dopo l'esplosione e la possibilità di misure meno afflittive; (3) richiesta di riqualificazione della condotta da omicidio volontario a morte come conseguenza di altro delitto (art. 586 c.p.), ossia contestazione del dolo eventuale.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame avesse svolto una valutazione critica e complessiva degli elementi indiziari (riconoscimenti fotografici dei familiari, dichiarazioni confessorie/eteroaccusatorie del coindagato Punzo, intercettazioni, tabulati telefonici con contatti continui fino a mezz'ora prima dell'esplosione, annotazioni nelle rubriche degli informatori, colloqui intercettati in carcere) e che tali elementi, nel loro complesso, sorreggessero la gravità indiziaria per i reati contestati (omicidio plurimo, violazioni di norme sulla fabbricazione pirotecnica e altri reati connessi). Il Tribunale ha inoltre motivato la sussistenza delle esigenze cautelari: pericolo di reiterazione, capacità di condizionamento dei testi, possibilità di depistaggio e collegamenti con ambienti criminali che garantivano coperture. È stata richiamata la presunzione relativa di necessità della custodia in carcere per il reato di omicidio (art. 275, comma 3, c.p.p.) e si è ritenuto che la difesa non avesse indicato elementi concreti idonei a vincerla o a dimostrare l'adeguatezza di misure meno afflittive. La domanda di riqualificazione a titolo colposo (art. 586 c.p.) è stata ritenuta manifestamente infondata, poiché la condotta descritta denota accettazione consapevole del rischio di morte (dolus eventualis). Il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
comma 1, lett. c) e lett. e)
Norma richiamata in relazione ai motivi di impugnazione: la Corte osserva che i motivi non contestano adeguatamente la motivazione complessiva del provvedimento impugnato e che le censure sono generiche o frammentarie.
Richiamata dalla difesa per sostenere l'insussistenza delle esigenze cautelari; la Corte ritiene la censura generica e ricorda che il Tribunale del riesame ha adeguatamente valutato le esigenze cautelari, compresi pericoli di reiterazione e di inquinamento probatorio.
La Corte richiama la presunzione relativa secondo cui, in presenza di gravità indiziaria per omicidio, la custodia cautelare in carcere è presumibilmente necessaria salvo elementi validi per escluderla o per contenerne i pericoli con misure meno afflittive.
Riferimento al reato di omicidio quale fattispecie che, per la gravità indiziaria, rende applicabile la presunzione cautelare di cui all'art. 275 c.p.p.
Norma relativa alla morte come conseguenza di altro delitto; la Corte verifica e respinge la richiesta di riqualificazione perché la condotta è ritenuta compatibile con il dolo eventuale.
Normativa speciale sulla fabbricazione e commercio di artifici pirotecnici richiamata tra i reati connessi all'attività abusiva della 'fabbrica' dove è avvenuta l'esplosione.
Richiamato come reato connesso (attività illecita con esplosivi/ordigni): la Corte lo annovera tra le contestazioni aggravanti legate all'attività pericolosa svolta nell'immobile abusivo.
Norma sul vaglio delle dichiarazioni del coimputato; la Corte afferma di aver sottoposto le dichiarazioni di Punzo al previsto controllo e di aver individuato riscontri oggettivi (tabulati, intercettazioni, riconoscimenti).
Indicato come adempimento della cancelleria per l'esecuzione delle formalità successorie alla pronuncia (applicazioni pratiche a seguito della sentenza).
Massime di principio
- La valutazione della congruità e della coerenza di un insieme indiziario è rimessa al giudice del merito: censure che offrono letture alternative dei medesimi elementi sono spesso insufficienti a determinare l'ammissibilità dell'impugnazione quando non evidenziano vizi logici o carenze specifiche nella motivazione.
- Le dichiarazioni confessorie/eteroaccusatorie del coindagato, se riscontrate da elementi oggettivi (tabulati telefonici, intercettazioni, riconoscimenti fotografici, rubriche), costituiscono un forte supporto indiziario e possono legittimare misure cautelari gravi.
- Per i reati di particolare gravità (es. omicidio plurimo) opera una presunzione relativa circa la necessità della custodia cautelare in carcere (art. 275 c.p.p.); spetta alla difesa indicare elementi concreti e specifici per vincere tale presunzione o dimostrare l'adeguatezza di misure alternative.
- La riqualificazione del fatto da dolo a colpa richiede argomentazioni probatorie robuste in grado di escludere l'accettazione consapevole del rischio di morte; in contesti di gestione consapevole di attività esplosive senza misure di sicurezza tale esclusione è difficilmente dimostrabile.
- Contestazioni sulla attribuzione di utenze telefoniche o sull'interpretazione degli agganci di celle devono essere fondate su elementi tecnici o probatori specifici: semplici dubbi o letture alternative, senza prova, difficilmente scalfiscono la motivazione giudiziaria.
- Impugnazioni generiche o che non affrontano puntualmente la motivazione integrata del giudice rischiano di essere dichiarate inammissibili e possono comportare condanne per spese e ammende.
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