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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36532/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi: 1) vizio di motivazione e inosservanza degli artt. 477 e 482 c.p., sostenendo che la temporanea alterazione della targa mediante nastro adesivo non integra il reato di falsità materiale in certificati perché manca una modificazione durevole del documento; si chiedeva, inoltre, la rimessione alle Sezioni unite per presunto contrasto giurisprudenziale. 2) violazione degli artt. 62, n.6), 81 e 133 c.p., contestando che la circostanza attenuante della riparazione del danno sia stata applicata solo al reato principale (rapina) e non anche ai reati uniti per continuazione, sostenendo che l'effetto soggettivo dell'art.62 n.6 dovesse estendersi ai reati-satellite.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il richiamo ai precedenti invocati dal ricorrente, affermando l'orientamento consolidato secondo cui la modifica dei dati identificativi della targa tramite nastro adesivo integra il reato di falsità materiale in certificati (artt.477 e 482 c.p.), distinguendo l'illecito penale dall'illecito amministrativo dell'art.100, comma 12, del codice della strada; la temporaneità dell'alterazione non esclude la tipicità se essa è durata il tempo necessario per commettere il reato. Sul secondo motivo ha rilevato che la circostanza attenuante della riparazione del danno va valutata con riferimento a ciascun fatto di reato nel caso di continuazione: se la riparazione riguarda solo il reato più grave, l'attenuante si applica esclusivamente a quest'ultimo e non ai reati-satellite. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al pagamento di €3.000,00 alla cassa delle ammende. (In sede di merito la Corte d'appello aveva rideterminato la pena in 2 anni e 10 mesi di reclusione e €866,00 di multa).

Norme richiamate

  • art. 477 cod. pen.

    Norma che configura la falsità materiale in certificati o autorizzazioni amministrative; la Corte l'ha interpretata come applicabile quando l'agente modifica i dati identificativi della targa mediante nastro adesivo.

  • art. 482 cod. pen.

    Disposizione complementare alla 477 relativa alla falsità materiale; applicata congiuntamente per costruire il reato contestato alla targa alterata.

  • art. 62, n. 6) cod. pen.

    Circostanza attenuante per la riparazione del danno: la Corte ha confermato che va valutata rispetto a ciascun episodio nel reato continuato e che, se la riparazione riguarda solo il reato più grave, l'attenuante opera solo su quel reato.

  • art. 100, comma 12, d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada)

    Il comma sanziona amministrativamente la circolazione con targa contraffatta quando il conducente non è autore della contraffazione; la Corte ha distinto questo illecito amministrativo dall'illecito penale della contraffazione/alterazione della targa operata dall'agente stesso.

  • art. 628 cod. pen.

    Norma sulla rapina; richiamata perché il reato principale per il quale era stata riconosciuta la riparazione del danno.

  • art. 4, secondo comma, legge 18 aprile 1975, n. 110

    Norma che punisce il porto di strumenti atti ad offendere; citata come titolarità del capo d'imputazione relativo al porto di due asce.

  • art. 606 c.p.p.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; invocata per inquadrare i cippi dedotti (lett. b ed e).

  • art. 616 c.p.p.

    Norma che consente la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento quando il ricorso è dichiarato inammissibile; applicata per le spese e la sanzione di ammenda.

  • art. 70 cod. pen.

    Principio secondo cui gli effetti soggettivi di circostanze si determinano ai sensi di questa norma; richiamata nel ragionamento difensivo, ma la Corte ha rigettato l'interpretazione estensiva proposta dal ricorrente.

  • art. 81 e art. 133 cod. pen.

    Norme richiamate nel secondo motivo in relazione al cumulo e al calcolo della pena; la Corte ha valutato l'applicazione dell'attenuante rispetto alla continuazione in base alla giurisprudenza consolidata.

Massime di principio

  • La modifica dei dati identificativi della targa da parte del conducente (es. applicazione di nastro adesivo che altera la lettura della targa) integra il reato di falsità materiale in certificati (artt.477 e 482 c.p.), mentre la mera circolazione con targa contraffatta è sanzionata amministrativamente quando l'autore della contraffazione non è il conducente (art.100(12) cod. strada).
  • La temporaneità dell'alterazione non esclude la tipicità penale se l'alterazione è durata il tempo necessario per commettere il reato ed è stata idonea a eludere l'identificazione del veicolo.
  • In caso di reato continuato, la valutazione della circostanza attenuante della riparazione del danno va compiuta episodio per episodio: se la riparazione riguarda solo il reato principale, l'attenuante si applica solo a quel reato e non automaticamente ai reati-satellite.
  • Per ottenere la rimessione alle Sezioni unite è necessario dimostrare un contrasto giurisprudenziale reale e pertinente; richiamare precedenti non pertinenti o non decisivi non è sufficiente.
  • Ricorsi manifestamente infondati o che non superano il filtro di ammissibilità possono essere dichiarati inammissibili con condanna alle spese e, se rilevabile colpa nella determinazione della inammissibilità, con ammenda.

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