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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36545/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorrente, attualmente in detenzione domiciliare ex art. 47-ter, comma 1-bis (ludopatia diagnosticata) ha chiesto autorizzazione ad allontanarsi dall'abitazione per recarsi al Ser.D. di Bitonto nei venerdì indicati per iniziare un percorso terapeutico contro la ludopatia. Il Magistrato di sorveglianza ha respinto la richiesta motivando che il soggetto era sconosciuto al Ser.D. (non ancora preso in carico), ritenendo quindi non sussistenti i presupposti per l'autorizzazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato; ha censurato la motivazione dell'ordinanza impugnata come illogica e apparente, poiché il fatto di essere sconosciuto al Ser.D. costituiva la ragione stessa per cui il ricorrente chiedeva l'autorizzazione. La mancanza di motivazione adeguata è stata qualificata come vizio rilevante di violazione di legge (richiamo agli obblighi di motivazione). La Corte ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti al Magistrato di sorveglianza di Bari per nuovo giudizio; ha inoltre disposto, se ricorrono le condizioni, l'annotazione prevista dall'art. 52, comma 1, del d.lgs. n. 196/2003.

Norme richiamate

  • Legge 26 luglio 1975 - art. 47-ter, comma 1-bis

    Disciplina la detenzione domiciliare; nel caso specifico è il presupposto della misura alternativa in virtù della quale il ricorrente è sottoposto a domicilio e richiede modifiche per motivi terapeutici.

  • Ordinamento penitenziario - art. 47-ter, comma secondo

    Richiamato per affermare che i provvedimenti del magistrato di sorveglianza adottati su richieste di modifica delle modalità di esecuzione della detenzione domiciliare incidono sulla libertà personale e sono sindacabili in Cassazione.

  • Codice di procedura civile/penale - art. 125, comma 3 (riferimento alla motivazione)

    Richiama l'obbligo di motivazione delle ordinanze; la mancanza o motivazione apparente integra violazione di legge rilevante in sede di legittimità.

  • Costituzione - art. 111, comma sesto

    Stabilisce il principio che le sentenze e le ordinanze devono essere motivate, collegato all'obbligo di motivazione richiamato dalla Corte per valutare la validità dell'atto impugnato.

  • Decreto legislativo 20 giugno 2003, n. 196 - art. 52, comma 1

    Norma sulla protezione dei dati personali; la Corte dispone l'annotazione prevista qualora ricorrano le condizioni, a tutela della privacy del ricorrente.

Massime di principio

  • La richiesta di autorizzazione ad allontanarsi dalla detenzione domiciliare per motivi terapeutici va valutata considerando la funzione stessa della richiesta: se l'interessato è "sconosciuto" a un servizio sanitario perché deve essere preso in carico, tale circostanza non può costituire di per sé motivo di rigetto senza adeguata motivazione.
  • I provvedimenti del magistrato di sorveglianza che incidono sulla libertà personale sono impugnabili in Cassazione per violazione di legge; la riqualificazione del mezzo di impugnazione va operata quando necessario.
  • La motivazione dell'atto amministrativo/giudiziario che nega misure restrittive o modifiche della detenzione deve essere concreta e coerente: motivazione assente o meramente apparente configura vizio di legge rilevabile in sede di legittimità.
  • Nel valutare richieste correlate a cure o presa in carico per dipendenze (es. ludopatia), il giudice deve considerare il bisogno terapeutico e l'adeguatezza delle misure proposte, bilanciando la tutela della salute con le esigenze di controllo; un rifiuto formale basato su dati oggettivi contrari alla finalità richiesta può risultare illogico.
  • In caso di annullamento per vizi di motivazione il giudice di rinvio dovrà esprimersi nuovamente motivando compiutamente la decisione, valutando eventualmente condizioni, modalità di controllo e misure alternative per consentire il percorso terapeutico senza compromettere la sicurezza pubblica.
  • Devono essere osservate le disposizioni in materia di protezione dei dati personali quando si annotano o diffondono informazioni sulla salute o sulle misure detentive del soggetto.

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