Cassazione Penale, Sentenza n. 36535/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Aguì impugnava l'ordinanza n. 10388/2025 (Sesta Sez.) che aveva dichiarato inammissibile un suo ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. (il cosiddetto "terzo" ricorso straordinario). Denunciava un errore di fatto/percezione della Sesta Sezione perché quest'ultima aveva ritenuto che il ricorso riguardasse la sentenza della Seconda Sezione (n. 32569/2023) mentre, a suo avviso, il ricorso mirava invece all'ordinanza n. 22759/17/05/2024 della Settima Sezione (che aveva dichiarato inammissibile il suo "primo" ricorso straordinario). Sosteneva altresì la nullità/illegittimità della declaratoria de plano di inammissibilità (mancata fissazione di udienza e pretesa violazione del diritto di difesa e del contraddittorio) e denunciava, con riguardo alla sentenza della Seconda Sezione, omissioni e travisamenti (anche relativi alla datazione e al contenuto di intercettazioni) che configurerebbero errori di fatto meritevoli di correzione.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il ricorso nella parte in cui ha accertato l'errore percettivo della Sesta Sezione (che aveva equivocato l'oggetto del ricorso), disponendo la revoca dell'ordinanza n. 10388/28/01/2025. Procedendo direttamente al giudizio rescissorio, il Collegio ha però dichiarato inammissibile il ricorso straordinario avverso l'ordinanza n. 22759/17/05/2024 della Settima Sezione. In particolare: il primo motivo (eccezioni sulla procedura de plano e profili costituzionali) è stato ritenuto manifestamente infondato in ragione della consolidata giurisprudenza che ammette la declaratoria de plano nei casi previsti dall'art. 625-bis, comma 4; il secondo motivo è stato dichiarato non consentito perché il rimedio straordinario può essere diretto solo ad errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione e non a critiche di merito rispetto alla valutazione dei fatti o ad errori imputati a giudici di merito. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell'art. 616, comma 1, c.p.p., alla somma di Euro 3.000,00 in favore della cassa delle ammende.
Norme richiamate
Disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto, prevedendo la possibilità di dichiarare l'inammissibilità de plano (comma 4) e l'intervento della Corte per correggere errori materiali o di fatto; la Corte l'ha interpretato come rimedio circoscritto agli errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione e come norma che legittima la declaratoria de plano nei casi tassativi.
Richiamato dal ricorrente nell'ambito delle doglianze procedurali; non è stato ritenuto idoneo a inficiarne la declaratoria di inammissibilità.
art. 178, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.
Richiamato a sostegno di questioni processuali; la Corte non ha ritenuto che le censure fondate su tali norme potessero mutare l'esito relativamente all'inammissibilità.
art. 179, comma 1 cod. proc. pen.
Richiamato nel quadro delle deduzioni procedurali; nessuna modifica dell'esito per motivi attinenti a questa norma.
Norma evocata tra quelle processuali citate dal ricorrente; la Corte non ha riconosciuto per essa rilievo tale da incidere sull'inammissibilità.
Richiamata nelle censure difensive; la Corte non ha accolto la dedotta illegittimità procedurale connessa a tale richiamo.
art. 625-bis, comma 4 cod. proc. pen.
Interpretato come norma che legittima la declaratoria de plano di inammissibilità quando il ricorso sia manifestamente infondato, proposto oltre i termini o al di fuori delle ipotesi previste; la Corte ha confermato la legittimità costituzionale di tale meccanismo e la sua compatibilità con il diritto di difesa.
art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.
Richiamata nella giurisprudenza citata come esempio di declaratoria de plano in altri contesti; la Corte ha richiamato l'orientamento che consente forme differenziate di contraddittorio purché il diritto di difesa sia garantito.
art. 616, comma 1 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna alle spese processuali e per l'irrogazione di sanzione pecuniaria (somma a favore della cassa delle ammende) in presenza di profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente nella censura di violazione del diritto di difesa; la Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione costituzionale sollevata rispetto alla declaratoria de plano.
art. 111 Cost.
Invocato con riferimento al diritto al contraddittorio; la Corte ha ritenuto il rimedio compatibile con le garanzie costituzionali, richiamando la possibilità di un recupero a posteriori tramite il ricorso straordinario.
Massime di principio
- Il ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. è uno strumento limitato agli errori di fatto contenuti in provvedimenti della Corte di cassazione: non è idoneo a rimettere in discussione valutazioni di merito o errori imputati ai giudici di merito.
- La declaratoria di inammissibilità "de plano" ai sensi dell'art. 625-bis, comma 4, è conforme alla giurisprudenza consolidata e non viola automaticamente il diritto di difesa o il contraddittorio, purché il bilanciamento con l'efficienza processuale sia rispettato e resti disponibile il rimedio del ricorso straordinario contro l'ordinanza che abbia deciso de plano.
- Se si impugna un provvedimento della Corte di cassazione, è essenziale indicare chiaramente quale sia il provvedimento oggetto di gravame (sentenza o ordinanza, con data e n. di deposito), perché errori di individuazione dell'atto impugnato possono determinare la declaratoria di inammissibilità o la revoca parziale dell'atto impugnato per errore percettivo.
- I termini di proponibilità del ricorso straordinario decorrono dalla data di deposito del provvedimento impugnato: la tempestività va calcolata rispetto al corretto provvedimento (sentenza o ordinanza) effettivamente impugnato.
- Non è consentito con il ricorso straordinario prospettare doglianze che riguardino errori attribuiti ai giudici di merito o formulare nuove impugnazioni contro sentenze diverse da quelle effettivamente impugnate nella fase precedente; il rimedio resta circoscritto ai soli errori di fatto contenuti nei provvedimenti della Cassazione.
- Se si ritiene che una ordinanza di inammissibilità sia viziata da errore di fatto, è possibile proporre un ulteriore ricorso straordinario contro quell'ordinanza stesso, ma il ricorso dovrà specificare e circoscrivere chiaramente l'errore di fatto contestato.
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