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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 36534/2025 del 10/11/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il Pellegrini impugnava l'ordinanza del 23/05/2025 denunciando: carenza di legittimazione attiva di BPER Banca a promuovere l'incidente di esecuzione; violazione delle norme sul contraddittorio e sul rito (artt. 127, 666, 667, 676 c.p.p.); tardiva o inesistente valutazione della decadenza del sequestro preventivo ex art. 323 c.p.p.; e, soprattutto, affermava di essere lui, in qualità di liquidatore della B.B.A. (società cancellata), l'unico titolare del diritto alla restituzione delle somme sequestrate, contestando la decisione di trasferire i diritti ai soci per effetto dell'estinzione della società.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile perché il ricorrente non era legittimato ad impugnare: richiamando le Sezioni unite (sent. n. 6070/2013) e gli artt. 2490 e 2495 c.c., ha ritenuto che la cancellazione d'ufficio della società dal registro (art. 2490) abbia determinato l'estinzione e il trasferimento dei diritti e dei beni residui ai soci in regime di comunione indivisa; di conseguenza la somma sequestrata non era più spettante alla società estinta né al suo liquidatore, ma ai soci (quindi la restituzione disposta al liquidatore era erronea). Il Tribunale di Roma aveva correttamente qualificato l'istanza della banca come opposizione ai sensi dell'art. 667 c.p.p. e aveva adottato l'ordinanza del 23/05/2025 disponendo la revoca della precedente ordinanza di restituzione, la restituzione del 40% a Massimiliano Stacchi e la permanenza del sequestro sul 60% in attesa di accertamenti successori per il socio deceduto. Il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 667 c.p.p.

    "Contro l'ordinanza [adottata 'senza formalità'] possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tale caso si procede a norma dell'art. 666"

    L'istanza di BPER è stata correttamente qualificata come opposizione all'ordinanza di restituzione adottata dal giudice dell'esecuzione; ciò legittima il rito partecipato previsto dagli artt. 666 e 667 c.p.p.

  • art. 666 c.p.p.

    Disciplina il procedimento partecipato in cui si decide sull'opposizione all'ordinanza emessa 'senza formalità'; applicato dal giudice dell'esecuzione.

  • art. 676 c.p.p.

    Attribuisce al giudice dell'esecuzione la competenza in ordine alla restituzione delle cose sequestrate; giustifica la competenza del Tribunale ad adottare le ordinanze contestate.

  • art. 323 c.p.p.

    Norma richiamata nella discussione sulla perdita di efficacia del sequestro in presenza di sentenza che non dispone la confisca; la decisione ha comunque valutato la titolarità del diritto alla restituzione alla luce della successio in personam derivante dalla cancellazione della società.

  • art. 2490 c.c.

    "l'ultimo comma dell'art. 2490 cod. civ. produce gli effetti previsti dall'art. 2495"

    La cancellazione d'ufficio dal registro per mancato deposito del bilancio determina l'estinzione della società e fa applicare gli effetti dell'art. 2495; da ciò discende il trasferimento di diritti residui ai soci.

  • art. 2495 c.c.

    Regola gli effetti dell'estinzione: i diritti e i beni non compresi nel bilancio di liquidazione si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa; in sede processuale la società estinta perde la capacità di stare in giudizio.

  • art. 2191 c.c.

    È richiamato nel ricorso come possibile rimedio per la "reviviscenza" della società tramite azione di revoca della cancellazione, ma la Corte ha osservato che tale soluzione richiede prova che la società abbia proseguito l'attività dopo la cancellazione, elemento non provato nel caso.

  • sentenza Sezioni unite n. 6070/2013 (Corte di cassazione)

    Principio di diritto: la cancellazione della società dal registro comporta l'estinzione e, in assenza di definizione dei rapporti, il trasferimento di diritti e beni residui ai soci in comunione indivisa; conseguente perdita della capacità di stare in giudizio della società cancellata.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma richiamata per la condanna alle spese di procedimento a carico del ricorrente per ricorso inammissibile.

Massime di principio

  • Se una società di capitali è cancellata dal registro delle imprese ai sensi dell'art. 2490 c.c. e quindi estinta, i diritti patrimoniali residui o sopravvenuti (compresi crediti non liquidati) si trasferiscono ai soci in regime di comunione indivisa ai sensi delle Sezioni unite (sent. n. 6070/2013 e art. 2495 c.c.); pertanto il liquidatore della società estinta non è automaticamente titolare del diritto alla restituzione dei beni sequestrati.
  • La banca o altro soggetto che abbia una "posizione interessata" rispetto a somme sequestrate (anche se ne è stata custode o depositaria temporanea) può proporre opposizione all'ordinanza di restituzione ai sensi dell'art. 667 c.p.p.; tale opposizione attiva il procedimento partecipato previsto dall'art. 666 c.p.p.
  • Prima di proporre azioni di restituzione o impugnazioni, va verificata la titolarità sostanziale del credito/beni sequestrati: occorre accertare se la titolarità è rimasta alla società, si è trasferita ai soci in conseguenza dell'estinzione, o può essere 'revivificata' solo con azioni specifiche (es. art. 2191 c.c.) che richiedono prove stringenti di continuazione dell'attività post-cancellazione.
  • La perdita di efficacia del sequestro per effetto di una sentenza che non dispone la confisca (art. 323 c.p.p.) non elimina la necessità di valutare la titolarità soggettiva del bene per la restituzione: l'atto di restituzione può essere oggetto di opposizione da parte di terzi che vantino un interesse.
  • In caso di socio deceduto, prima di disporre la restituzione ai singoli, è opportuno accertare l'esistenza di atti di accettazione o rinuncia dell'eredità (registro delle successioni): in assenza di tali accertamenti il giudice può mantenere il vincolo sul patrimonio in attesa degli accertamenti successori.

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