Cassazione Penale, Sentenza n. 36537/2025 del 10/11/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione avverso l'ordinanza del Tribunale di Palermo che aveva rigettato il riesame della custodia cautelare in carcere disposta nei confronti del ricorrente per il reato di tentata rapina pluriaggravata in concorso. Il ricorrente ha dedotto due motivi principali: 1) carenza e manifesta illogicita' della motivazione sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, sostenendo che il Tribunale si sarebbe affidato acriticamente alle dichiarazioni della persona offesa e non avrebbe adeguatamente considerato le incongruenze col video di sorveglianza e altri elementi investigativi contrari; 2) mancanza o manifesta illogicita' della motivazione in relazione all'esigenza cautelare del pericolo di reiterazione e alla proporzionalita' della misura, sostenendo l'assenza di precedenti, il carattere sporadico della condotta e la possibilita' di misure meno afflittive come gli arresti domiciliari con controllo elettronico.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto il primo motivo non consentito e in effetti una richiesta di rivalutazione del merito e dell'attendibilita' delle prove, cio' che in sede di legittimita' non e' ammesso salvo vizi specifici di legge o manifesta illogicita' della motivazione, e ha trovato la motivazione del Tribunale di Palermo adeguata nel ritenere i gravi indizi (coincidenza delle dichiarazioni della persona offesa, conferme investigative quali rinvenimento di armi e lesioni, e riscontri nelle immagini di videosorveglianza, nonché spiegazione delle apparenti discrepanze per assenza di interprete nelle prime dichiarazioni). Quanto al secondo motivo, e' stato ritenuto in parte a-specifico e in parte manifestamente infondato: la Corte ha condiviso la valutazione del Tribunale circa il concreto e attuale pericolo di reiterazione desunto dalle modalita' violente del fatto, dal tentativo di fuga del ricorrente e dall'assenza di fonti lecite di reddito, e ha ritenuto proporzionata la custodia cautelare in carcere ritenendo che gli arresti domiciliari con controllo elettronico non avrebbero efficacemente impedito o rilevato comportamenti violenti. Conseguentemente il ricorrente e' stato condannato al pagamento delle spese processuali e ad una sanzione di euro 3.000,00 alla cassa delle ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
Norma che individua la motivazione come motivo di ricorso per cassazione; la Corte ha ricordato i limiti del sindacato di legittimita' (controllo su carenza o manifesta illogicita' della motivazione, non una rivalutazione del merito).
art. 292, lett. c) e c-bis), cod. proc. pen.
Richiama i requisiti di motivazione richiesti ai provvedimenti giudiziari; la Corte ha valutato che il Tribunale del riesame ha fornito adeguata motivazione in ordine ai gravi indizi e alle ragioni delle discrepanze tra dichiarazioni e video.
artt. 56, 110, 628, primo e terzo comma, n. 1), cod. pen.
Norme penali sul reato contestato (tentativo, concorso e rapina aggravata); utilizzate per qualificare il fatto oggetto della misura cautelare.
art. 274, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Prevede il pericolo di reiterazione come esigenza cautelare; la Corte ha confermato che la prognosi deve essere concreta e attuale, desumibile da modalita' del fatto e dalla personalita' dell'indagato.
art. 273, cod. proc. pen.
Disposizione relativa ai gravi indizi di colpevolezza; la Corte ha richiamato che la loro sussistenza in cassazione puo' essere censurata solo per violazione di norme o per mancanza/manifesta illogicita' della motivazione.
art. 275, commi 1 e 2, cod. proc. pen.
Stabilisce il principio di adeguatezza e proporzionalita' nella scelta della misura cautelare; la Corte ha ritenuto che il Tribunale abbia motivato adeguatamente perche' la custodia in carcere era proporzionata al rischio di violenza futura.
art. 275-bis, comma 1, cod. proc. pen.
Regola il controllo elettronico a distanza; la Corte ha osservato l'inidoneita' di tale strumento a garantire il contenimento del rischio di violenza e a impedire effettivamente la violazione delle prescrizioni.
art. 616, comma 1, cod. proc. pen.
Prevede l'obbligo di rifondere le spese del procedimento in caso di inammissibilita'; la Corte ha disposto il pagamento delle spese e dell'ammenda per la causa di inammissibilita'.
Massime di principio
- Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari e' limitato: puo' censurare solo carenza o manifesta illogicita' della motivazione, non la rivalutazione del materiale probatorio o dell'attendibilita' delle fonti.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono costituire base per i gravi indizi se confermate da riscontri concreti (lesioni, rinvenimento di armi, comportamenti degli indagati, immagini) e se il giudice motiva le ragioni di eventuali discrepanze.
- Il pericolo di reiterazione deve essere concreto e attuale e puo' essere desunto sia dalle modalita' del fatto (uso di violenza/armi, inseguimento) sia dalla personalita' dell'indagato (comportamenti come il tentativo di fuga, assenza di redditi leciti); l'assenza di precedenti non esclude automaticamente il pericolo.
- La proporzionalita' della misura cautelare richiede un bilanciamento specifico: per reati con violenza alla persona la custodia in carcere puo' essere giustificata quando il giudice ritiene, a seguito di rigoroso esame, che misure meno afflittive (anche con controllo elettronico) non siano idonee a contenere il rischio.
- Motivi formulati in modo a-specifico, che non si confrontano compiutamente con la motivazione del giudice di merito, sono destinati all'inammissibilita' in Cassazione.
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