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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26869/2022 del 13/09/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (passeggeri)

La controversia

I passeggeri avevano proposto davanti al Giudice di pace di Roma una domanda qualificata dalla Corte come domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, in relazione al ritardo di due voli internazionali operati dalla compagnia aerea su tratta Monaco di Baviera-Sochi con scalo a Mosca. La compagnia, convenuta in primo grado e soccombente anche in appello, aveva eccepito il difetto di giurisdizione del giudice italiano, sostenendo che la controversia dovesse radicarsi in Germania o nella Federazione Russa, cioè nei luoghi di partenza e di destinazione del volo. Con il ricorso per cassazione la società ha denunciato violazione dell'art. 7 del regolamento CE n. 1215/2012, richiamando anche la giurisprudenza della Corte di giustizia, e ha reiterato l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, assumendo che la giurisdizione non potesse essere affermata sulla base della sola presenza di una sede di rappresentanza in Italia.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha rilevato che la domanda proposta nei gradi di merito era una domanda di risarcimento del danno e non di compensazione pecuniaria; pertanto ha confermato l'applicazione dei criteri di giurisdizione già affermati dalla propria giurisprudenza in materia di domanda risarcitoria per inadempimento contrattuale del vettore aereo. In particolare, ha richiamato i criteri dell'art. 33, comma 1, della Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale, secondo cui la competenza può radicarsi, a scelta dell'attore, anche nel luogo in cui il vettore possiede un'impresa che ha provveduto a stipulare il contratto, nonché, quando il biglietto sia stato acquistato via Internet, nel luogo di residenza del passeggero. Muovendo da tali principi, ha ritenuto corretta la decisione del Tribunale di Roma che aveva affermato la giurisdizione del giudice italiano. Nulla è stato disposto sulle spese perché gli intimati non hanno svolto attività difensiva. È stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 7 Regolamento (UE) n. 1215/2012

    La ricorrente lo invocava per negare la giurisdizione italiana; la Corte, però, ha ritenuto decisivo il diverso criterio speciale applicabile alle domande di risarcimento da inadempimento del vettore aereo.

  • art. 33, comma 1, Convenzione di Montreal sul trasporto aereo internazionale

    Per la domanda di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale proposta dal passeggero contro il vettore aereo operano i quattro criteri alternativi di competenza ivi previsti, scelti dall'attore.

  • art. 380-bis c.p.c.

    Ha consentito la definizione del ricorso in adunanza camerale sulla base della manifesta infondatezza.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    Costituisce il parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di rigetto.

Massime di principio

  • Nelle controversie promosse dal passeggero contro il vettore aereo per il danno da ritardo o altro inadempimento contrattuale, la giurisdizione/competenza si determina secondo il criterio speciale previsto dalla Convenzione di Montreal, che prevale sulla sola localizzazione del volo nei luoghi di partenza o arrivo.
  • La domanda va qualificata in base al suo contenuto sostanziale: se è una domanda di risarcimento del danno da inadempimento e non di mera compensazione pecuniaria, si applica il regime giuridico proprio di tale azione.
  • Tra i criteri alternativi dell'art. 33 della Convenzione di Montreal rientra anche il luogo in cui il vettore ha un'organizzazione idonea alla stipula del contratto, nonché, nei casi di acquisto online del biglietto, il luogo di residenza del passeggero.
  • L'eccezione di difetto di giurisdizione non può essere accolta quando la decisione di merito si sia conformata ai criteri speciali di foro previsti dalla disciplina internazionale applicabile al trasporto aereo.
  • Il rigetto del ricorso comporta, se dovuto, l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato previsto dalla normativa sulle spese di giustizia.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneTrasporto
RamiProcesso civileContratti
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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