Cassazione Civile, Ordinanza n. 27945/2024 del 29/10/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Ufficio aveva notificato un avviso di accertamento per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione somme indicate come premi a clienti per circa 73.989 euro. La contestazione nasceva da una verifica documentale: l'Agenzia riteneva incompleta la documentazione esibita in risposta al questionario fiscale e contestava la mancanza di prova sia di un accordo datato giustificativo dei premi, sia dell'emissione di note di credito nei termini previsti dall'art. 26, terzo comma, del DPR 633/1972. La società sosteneva invece che i premi derivassero da contratti di affiliazione con i clienti, che una società affiliata fosse stata incorporata e che, per effetto della fusione e dell'integrale partecipazione societaria, crediti e debiti si fossero compensati, così da rendere superflua l'emissione delle note di credito. La CTP aveva respinto il ricorso; la CTR aveva accolto l'appello della contribuente. L'Agenzia ricorreva in cassazione con tre motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente ex art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992; violazione dell'art. 32, comma 4, DPR 600/1973; violazione dell'art. 109 e falsa applicazione dell'art. 163 TUIR. In cassazione, la società resistente depositava solo la procura speciale, senza difese ulteriori.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso, ravvisando nella sentenza della CTR una motivazione solo apparente: la decisione di appello si limitava ad affermazioni tautologiche e generiche, senza confrontarsi con le puntuali argomentazioni della sentenza di primo grado e senza spiegare quali elementi concreti dei contratti di affiliazione o della documentazione in atti giustificassero le operazioni contestate. La Corte ha quindi accolto il ricorso, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, affinché proceda a nuovo esame motivato e regoli anche le spese del giudizio di legittimità. I restanti motivi sono rimasti assorbiti.
Norme richiamate
art. 36, comma 2, n. 4, D.Lgs. 546/1992
La sentenza tributaria deve contenere una motivazione effettiva e intelligibile; la sua assenza sostanziale o apparenza integra nullità deducibile in cassazione.
art. 32, comma 4, D.P.R. 600/1973
Norma invocata dall'Ufficio nel motivo di ricorso, ma il motivo resta assorbito dopo l'accoglimento del primo.
Norma invocata per censurare la deducibilità/competenza dei componenti negativi; il relativo motivo resta assorbito.
Norma invocata congiuntamente all'art. 109 TUIR; il motivo è assorbito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Usato per denunciare violazioni di legge sostanziale.
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
Usato per dedurre nullità della sentenza per vizio di motivazione/violazione delle forme della decisione.
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Richiamato dalla Corte nel definire i limiti del controllo di legittimità sulla motivazione, ridotto al minimo costituzionale.
art. 12 preleggi
Richiamato come criterio ermeneutico per interpretare la riformulazione del vizio di motivazione.
Massime di principio
- In sede di legittimità è censurabile la motivazione solo quando essa sia inesistente, meramente apparente, perplessa o irriducibilmente contraddittoria; non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione.
- La motivazione è apparente quando il giudice si limita a formule generiche o tautologiche che non consentono di comprendere l'iter logico seguito né di controllare la razionalità della decisione.
- Il giudice di appello, specie quando riforma la decisione di primo grado, deve confrontarsi con le specifiche argomentazioni della sentenza appellata e spiegare in modo puntuale le ragioni del diverso convincimento.
- La verifica della motivazione richiede non solo l'enunciazione del giudizio finale, ma anche la descrizione del percorso cognitivo che ha condotto dal materiale probatorio alla decisione.
- Quando il primo motivo sul vizio di motivazione è accolto per nullità della sentenza, gli ulteriori motivi di ricorso restano assorbiti.
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