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Cassazione Civile, Ordinanza n. 05001/2024 del 26/02/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento con cui l'Ufficio aveva rideterminato un maggior reddito per l'anno d'imposta 2009, recuperando a tassazione costi ritenuti non deducibili perché non inerenti, non documentati e riferiti anche a operazioni oggettivamente inesistenti, in particolare nei rapporti con una società fornitrice. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto solo in parte; in appello, la commissione regionale aveva rigettato sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale del contribuente, ritenendo corretta la decisione di primo grado nella parte relativa ai rapporti con la società indicata, sulla base del principio di non contestazione dei pagamenti comprovati da fatture e bonifici. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione omessa o apparente, perché la CTR aveva deciso la questione dei rapporti fittizi richiamando solo la non contestazione dei pagamenti, senza rispondere alla censura sull'irrilevanza di tali pagamenti ai fini dell'assolvimento dell'onere della prova sulla reale esistenza delle operazioni; (2) violazione delle norme in tema di IVA, accertamento reddituale e riparto dell'onere probatorio, sostenendo che, una volta forniti elementi presuntivi dell'inesistenza delle operazioni, non basta al contribuente esibire fatture, contabilità regolare o bonifici, ma occorre provare l'effettività delle operazioni contestate. Il contribuente intimato non ha svolto difese in cassazione.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondati e trattato unitariamente i due motivi del ricorso. Ha affermato che, nelle contestazioni di operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione può assolvere il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici gravi, precise e concordanti; una volta assolto tale onere, spetta al contribuente dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni e la fonte legittima della detrazione o del costo, non essendo sufficienti fatture, scritture contabili regolari o pagamenti eseguiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata perché aveva fondato il rigetto dell'appello dell'Ufficio sul solo principio di non contestazione dei pagamenti, trascurando gli indizi addotti dall'Ufficio e invertendo di fatto l'onere della prova. La causa è stata rinviata alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    è richiamato quale parametro del motivo di nullità per omessa o apparente motivazione della sentenza impugnata

  • art. 360, comma primo, n. 3, c.p.c.

    è richiamato quale parametro della doglianza di violazione e falsa applicazione di norme di diritto

  • art. 115 c.p.c.

    il principio di non contestazione opera anche nel processo tributario, ma va coordinato con le regole speciali del contenzioso e non comporta ammissione automatica dei fatti né restringe il thema decidendum

  • art. 2697 c.c.

    regola il riparto dell'onere della prova: l'Ufficio deve provare, anche per presunzioni, gli elementi dell'operazione fittizia, poi il contribuente deve dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

  • art. 19 d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato come norma sulla detrazione IVA, negabile se l'operazione è oggettivamente inesistente e non provata dal contribuente

  • art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972

    è richiamato come base del potere di accertamento IVA fondato anche su presunzioni semplici

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973

    è richiamato come base del potere di accertamento dei redditi fondato anche su elementi presuntivi attendibili

Massime di principio

  • Nelle controversie relative a operazioni oggettivamente inesistenti, l'Amministrazione finanziaria assolve il proprio onere probatorio anche mediante presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, idonee a far ritenere che l'operazione non sia stata realmente posta in essere.
  • Una volta che l'Ufficio abbia fornito elementi presuntivi sufficienti, l'onere di provare l'effettiva esistenza delle operazioni e la legittima deducibilità del costo o detraibilità dell'IVA grava sul contribuente.
  • La regolarità formale delle fatture, delle scritture contabili e dei mezzi di pagamento non è, da sola, sufficiente a dimostrare la realtà dell'operazione, perché tali strumenti possono essere utilizzati anche per simulare operazioni fittizie.
  • Nel processo tributario, il principio di non contestazione non consente di ignorare gli elementi indiziari offerti dall'Ufficio né trasforma il pagamento documentato in prova sufficiente della reale esecuzione dell'operazione contestata.
  • Il giudice di merito deve valutare prima la consistenza complessiva degli indizi addotti dall'Amministrazione e solo se tali indizi sono idonei deve esaminare la prova contraria del contribuente.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProve
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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