Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 18834/2022 del 10/06/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)

La controversia

La controversia nasce da una pretesa dell'INPS di ottenere contributi dovuti alla Gestione separata per l'anno 2010 nei confronti di una avvocata. La Corte d'appello aveva escluso l'obbligo contributivo ritenendo che l'iscrizione alla Gestione separata per il professionista presupponesse il superamento della soglia di euro 5.000 prevista dall'art. 44 d.l. n. 269/2003, soglia che nel caso concreto non risultava raggiunta. L'INPS ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione di varie norme in materia previdenziale e fiscale, sostenendo che la soglia di euro 5.000 riguarda il lavoro autonomo occasionale e non costituisce presupposto necessario per l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata del libero professionista che eserciti abitualmente, ancorché non esclusivamente, un'attività per la quale è prevista l'iscrizione ad albo, salvo che il relativo reddito sia già integralmente coperto dalla cassa di categoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'INPS, ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Corte d'appello di Brescia, in diversa composizione, anche per le spese. La Corte ha ritenuto errata la decisione di merito perché aveva subordinato l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata al mancato superamento della soglia di euro 5.000, mentre tale soglia rileva solo per il lavoro autonomo occasionale. Per i professionisti iscritti ad albo, l'elemento decisivo è invece l'abitualità dell'attività, da accertare in fatto.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Per i professionisti iscritti ad albo o elenco, l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dall'esercizio abituale dell'attività libero-professionale che produca reddito non già assoggettato a contribuzione presso la cassa di categoria.
  • La soglia reddituale di euro 5.000 prevista per il lavoro autonomo occasionale non è presupposto necessario dell'iscrizione alla Gestione separata del professionista abituale; essa opera solo per qualificare l'assoggettamento a contribuzione delle attività occasionali.
  • L'abitualità dell'attività professionale è un accertamento di fatto e può essere desunta da indici quali iscrizione all'albo, apertura della partita IVA e organizzazione dei mezzi professionali, senza che il solo ammontare del reddito imponga una conclusione automatica.
  • Un reddito inferiore a euro 5.000 può costituire soltanto un indizio, da valutare insieme agli altri elementi acquisiti, per escludere in concreto l'abitualità dell'attività, ma non costituisce di per sé la regola decisiva.

Come è indicizzato

MaterieContributi previdenziali
RamiPrevidenza
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.